Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13072/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16.3.2022 la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in stato di custodia cautelare in carcere da [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.10.2019 (per complessivi mesi otto e giorni 13) in forza di ordinanza del Gip di Roma in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni volontarie.

Con sentenza in data 30.10.2019, irrevocabile in data 18.5.2020, il Tribunale di Roma assolveva l'imputato dal reato di cui agli artt. 110, 628 comma 1, n. 3 cod.pen. per insussistenza del fatto e dal reato di cui agli artt. 110, 582, 585, 576 n. 1 cod. pen. per non aver commesso il fatto.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo.

Con detto motivo deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione dell'art. 314 cod.proc.pen. laddove il comportamento del ricorrente nel processo di merito é stato ritenuto integrante la colpa grave in luogo di una colpa lieve ovvero di una colpa non eziologicannente collegata all'errore del giudice della misura cautelare.

Assume che i comportamenti attributi al lassi a titolo di colpa grave sono irrilevanti rispetto al motivo che ha causato l'ingiusta detenzione.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.

5. La difesa ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato.

Va premesso che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952).

Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili.

Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, +Nemala, Rv. 212114).

2. Venendo al caso di specie, sulla scorta di tali principi, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che sia configurabile una condotta dell'odierno istante, connotata da colpa grave, da ritenersi sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare nei suoi confronti.

Ad integrare la condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza la Corte territoriale ha conferito rilievo al comportamento tenuto dall'indagato , lassi in sede di interrogatorio di garanzia nel corso dell'udienza di convalida innanzi al Gip di Roma in cui ha reso dichiarazioni del tutto discordanti con gli accertamenti di P.G. nonchè con le evidenze tratte dalle immagini registrate dalle video-camere presenti all'esterno del ristorante cinese [OSCURATO:PERSONA], sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 105, teatro della rapina, e con le dichiarazioni rese da una testimone.

Lo stesso, invero, aveva negato di essere stato riconosciuto e fermato durante un ordinario servizio di perlustrazione del territorio, affermando invece che i poliziotti intervenuti avrebbero redatto un verbale falso dato che era stato lui a rivolgersi agli operanti dopo aver sentito che lo stavano cercando.

Inoltre lo stesso avevo reso dichiarazioni del tutto generiche circa la sua presenza sul luogo dell'aggressione palesemente contraddette dalle emergenze probatorie oltre ad aver dichiarato di aver smarrito il proprio telefono, pur avendo affermato di aver telefonato proprio nello stesso giorno alla ragazza che era stata causa dello scontro tra Hamodi e Bhuiyan.

Tale comportamento processuale, nel giudizio della Corte, ha creato le condizioni per una valutazione sfavorevole della sua posizione e del suo ruolo nella vicenda giudiziale nella quale fu alla fine assolto, ed è ascrivibile a sua colpa grave in quanto ritenuto idoneo ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in merito al suo coinvolgimento nei delitti contestatigli.

Né, d'altro canto, può ritenersi che l'ordinanza gravata sia stata adottata dalla Corte territoriale in violazione di legge, risultando essa pienamente conforme al disposto del novellato art. 314 cod. proc. pen. nell'interpretazione offertane, da ultimo, dal giudice di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. Pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.» (così Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 13/01/2022, V., Rv. 282564-01).

Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Infine, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, questo Collegio ritiene che non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla sulle spese a favore del Ministero resistente.

Così deo 1'8.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16.3.2022 la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in stato di custodia cautelare in carcere da [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.10.2019 (per complessivi mesi otto e giorni 13) in forza di ordinanza del Gip di Roma in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni volontarie. Con sentenza in data 30.10.2019, irrevocabile in data 18.5.2020, il Tribunale di Roma assolveva l'imputato dal reato di cui agli artt. 110, 628 comma 1, n. 3 cod.pen. per insussistenza del fatto e dal reato di cui agli artt. 110, 582, 585, 576 n. 1 cod. pen. per non aver commesso il fatto. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione dell'art. 314 cod.proc.pen. laddove il comportamento del ricorrente nel processo di merito é stato ritenuto integrante la colpa grave in luogo di una colpa lieve ovvero di una colpa non eziologicannente collegata all'errore del giudice della misura cautelare. Assume che i comportamenti attributi al lassi a titolo di colpa grave sono irrilevanti rispetto al motivo che ha causato l'ingiusta detenzione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. 5. La difesa ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili. Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, +Nemala, Rv. 212114). 2. Venendo al caso di specie, sulla scorta di tali principi, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che sia configurabile una condotta dell'odierno istante, connotata da colpa grave, da ritenersi sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare nei suoi confronti. Ad integrare la condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza la Corte territoriale ha conferito rilievo al comportamento tenuto dall'indagato , lassi in sede di interrogatorio di garanzia nel corso dell'udienza di convalida innanzi al Gip di Roma in cui ha reso dichiarazioni del tutto discordanti con gli accertamenti di P.G. nonchè con le evidenze tratte dalle immagini registrate dalle video-camere presenti all'esterno del ristorante cinese [OSCURATO:PERSONA], sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 105, teatro della rapina, e con le dichiarazioni rese da una testimone. Lo stesso, invero, aveva negato di essere stato riconosciuto e fermato durante un ordinario servizio di perlustrazione del territorio, affermando invece che i poliziotti intervenuti avrebbero redatto un verbale falso dato che era stato lui a rivolgersi agli operanti dopo aver sentito che lo stavano cercando. Inoltre lo stesso avevo reso dichiarazioni del tutto generiche circa la sua presenza sul luogo dell'aggressione palesemente contraddette dalle emergenze probatorie oltre ad aver dichiarato di aver smarrito il proprio telefono, pur avendo affermato di aver telefonato proprio nello stesso giorno alla ragazza che era stata causa dello scontro tra Hamodi e Bhuiyan. Tale comportamento processuale, nel giudizio della Corte, ha creato le condizioni per una valutazione sfavorevole della sua posizione e del suo ruolo nella vicenda giudiziale nella quale fu alla fine assolto, ed è ascrivibile a sua colpa grave in quanto ritenuto idoneo ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in merito al suo coinvolgimento nei delitti contestatigli. Né, d'altro canto, può ritenersi che l'ordinanza gravata sia stata adottata dalla Corte territoriale in violazione di legge, risultando essa pienamente conforme al disposto del novellato art. 314 cod. proc. pen. nell'interpretazione offertane, da ultimo, dal giudice di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. Pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.» (così Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 13/01/2022, V., Rv. 282564-01). Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Infine, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, questo Collegio ritiene che non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese a favore del Ministero resistente. Così deo 1'8.
Sentenza Cassazione n. 13072/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris