CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 ottobre 2026
Cassazione n. 36260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indi-cata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tenendo conto della continuazione, già riconosciuta dal Tribunale locale, con il reato di cui all'art. 73 del medesimo decreto, giudicato con sentenza del Tribunale di Modena del 28 novembre 2018, irrevocabile il 24 giugno 2020. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo - con un unico motivo - l'erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. In tesi difensiva i giudici di merito avrebbero operato una inde-bita estensione del concetto legale di partecipazione a una associazione per delin-quere finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte territoriale in particolare avrebbe attribuito valore decisivo alla detenzione di circa tre chilogrammi di so-stanza stupefacente del tipo marijuana - oggetto del procedimento definito con la sentenza del Tribunale di Modena - inferendo da detto episodio l'esistenza stessa del vincolo. 3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, poiché si risolve nella mera reiterazione delle censure già dedotte in sede di appello, esaminate e moti-vatamente disattese dalla Corte territoriale, senza sviluppare un puntuale con-fronto critico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impu-gnata, né individuare specifici vizi logico-giuridici della motivazione o indicare le ragioni per le quali le risposte fornite dai giudici di merito dovrebbero ritenersi erronee; difetta, pertanto, la necessaria correlazione tra le ragioni della pronuncia impugnata e quelle poste a sostegno del gravame, prescritta ai fini dell'ammissi-bilità dell'impugnazione (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in tema di motivi di appello, con principi applicabili anche al ricorso per cassazione). La Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Truzzi, secondo cui il ricorrente faceva parte di un gruppo di spacciatori con a capo [OSCURATO:PERSONA] e aveva in precedenza operato per il sodalizio diretto da Scarantino. Dopo avere rigorosamente vagliato l'attendibilità del collaboratore, ha illustrato, a partire da pag. 13, i plurimi riscontri esterni emersi dagli approfondimenti investi-gativi successivi alla perquisizione del 27 settembre 2018, culminata nell'arrestodel ricorrente, dai quali è stata desunta l'esistenza del sodalizio oggetto del pro-cedimento. Sono stati messi in luce i rapporti continuativi e diretti del ricorrente con Scarantino, individuato come esponente di primo livello della consorteria e dalla quale il [OSCURATO:PERSONA] riceveva le direttive sulla gestione dei traffici illeciti posti in essere nell'interesse del sodalizio. E' stato, inoltre, rilevato che il ricorrente co-municava con Scarantino mediante una chat criptata sull'applicativo [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per concordare e condividere con gli altri associati le modalità operative del gruppo. Con tale articolato compendio motivazionale il ricorso non si confronta, limi-tandosi ad assumere che la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraf-fico sia stata desunta esclusivamente dall'episodio giudicato dal Tribunale di Mo-dena, in relazione al quale il ricorrente era stato arrestato in flagranza. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pa-gamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M