CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 ottobre 2022
Cassazione n. 28663/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ui non erano stati ritenuti sospetti la data della compravendita e il fatto che l’atto pubblico fosse stato rogato da un notaio di Catania e dimostrato il possesso del bene venduto da parte dell’acquirente già dal 2005, sulla scorta di evidenze documentali che la testimonianza reputata dall’appellante F i r m a t o D a : S C R I M A A N T O N I E T T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 e c 9 9 c c f 4 4 8 4 6 0 9 2 c 8 1 d a b d 4 7 6 3 b 5 9 9 e - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24736/2020 Numero sezionale 5530/2022 inattendibile aveva rafforzato, ha negato che il rapporto di vicinato Numero di raccolta generale 28663/2022Data pubblicazione 03/10/2022 tra il fratello dell’alienante e l’acquirente fosse un elemento da cui presumere la scientia damni dell’acquirente, ha giudicato irrilevante il fatto che non fosse stato accertato se [OSCURATO:PERSONA] risiedeva nell’immobile venduto o in quello confinante; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2697 e 2901 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha confermato la sentenza di prime cure, ritenendo «assorbenti le considerazioni espresse dal primo giudice circa l’insufficiente dimostrazione della scientia damni in capo al terzo acquirente … invero l’appellante non ha fornito prova sufficiente – ed era suo onere – di fatti da cui ricavare, anche in via presuntiva la consapevolezza del terzo acquirente, [OSCURATO:PERSONA], che l’atto di compravendita per cui è stata esercitata l’azione revocatoria arrecasse pregiudizio alle ragioni del creditore»; parte ricorrente insiste nel sostenere, invece, che tutti i presupposti dell’azione pauliana sarebbero stati provati; quanto alla scientia damni, la sua tesi è che la Corte territoriale abbia preteso la probatio diabolica della conoscenza effettiva da parte del terzo acquirente che l’atto dispositivo avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie, quando, invece, la giurisprudenza richiederebbe la prova della mera conoscibilità, da raggiungere anche tramite presunzioni, attesa la concreta impossibilità di dimostrare in via F i r m a t o D a : S C R I M A A N T O N I E T T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 e c 9 9 c c f 4 4 8 4 6 0 9 2 c 8 1 d a b d 4 7 6 3 b 5 9 9 e - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24736/2020 Numero sezionale 5530/2022 diretta la condizione psicologica altrui; la sentenza impugnata Numero di raccolta generale 28663/2022Data pubblicazione 03/10/2022 avrebbe enfatizzato la circostanza che sul bene venduto non vi fossero trascritte formalità negative, considerandolo l’unico indizio su cui basare il ragionamento presuntivo, ma avrebbe omesso di considerare che l’acquirente, usando la ordinaria diligenza, essendo vicino di casa del debitore e vivendo in un piccolo centro, avrebbe potuto acquisire consapevolezza della situazione debitoria, avrebbe sminuito il rilievo della circostanza che l’atto fosse stato rogato lontano dal paese di Agira e non avrebbe considerato che negli anni precedenti il debitore si era liberato di altri suoi beni e che tra il fratello del venditore e il terzo vi erano rapporti di vicinato; la conclusione della ricorrente è che la Corte territoriale avesse circostanze gravi, precise e concordanti che avrebbero potuto essere utilizzate per ritenere fondata la domanda pauliana e che si sia posta in contrasto con la giurisprudenza che ritiene che la prova della scientia damni possa essere data per presunzioni; occorre innanzitutto premettere che la sentenza d'appello non ha mai negato che la prova della scientia damni da parte del terzo potesse essere data anche attraverso presunzioni: a p. 5, infatti, riferendo l’indirizzo di legittimità seguito, ha confermato che l’onere della prova avrebbe potuto essere soddisfatto anche ricorrendo ad elementi presuntivi, il cui apprezzamento sarebbe stato riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo sotto il profilo della motivazione, ed ha esplicitamente affermato, a p. 6, che l’appellante non aveva fornito prova sufficiente di fatti da cui ricavare anche in via presuntiva che l’atto di compravendita per cui è causa arrecasse pregiudizio alle sue ragioni creditorie, puntellando questa conclusione con precisi riferimenti a circostanze fattuali, di cui parte ricorrente chiede inammissibilmente il riesame, opponendo alle conclusioni della Corte d'Appello ed a quelle del Tribunale una propria diversa, più confacente ai propri desiderata, valutazione delle stesse; F i r m a t o D a : S C R I M A A N T O N I E T T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 e c 9 9 c c f 4 4 8 4 6 0 9 2 c 8 1 d a b d 4 7 6 3 b 5 9 9 e - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24736/2020 Numero sezionale 5530/2022 deve essere ribadito nondimeno che il giudizio per cassazione Numero di raccolta generale 28663/2022Data pubblicazione 03/10/2022 non è la sede dove far valere censure di tale contenuto, perché non è un terzo grado di giudizio, avendo dei limiti morfologici e funzionali che l’accoglimento delle richieste della ricorrente frustrerebbe; non può non rilevarsi, in aggiunta, che nell’epigrafe del motivo di ricorso è stata indicata una congerie di norme di carattere sostanziale e processuale che sarebbe stata violata o falsamente applicata da parte del giudice a quo, senza, a parte l’evocazione delle norme, individuare, operando un ineludibile confronto con la sentenza, quali affermazioni della sentenza integrerebbero gli errores in iudicando che le sono stati addebitati; deve aggiungersi che secondo quanto ripetutamente chiarito da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., comma 1°, (a tenore del quale "... il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero...") è predicabile (solo) allorquando il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma; «il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod.proc.civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. F i r m a t o D a : S C R I M A A N T O N I E T T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 e c 9 9 c c f 4 4 8 4 6 0 9 2 c 8 1 d a b d 4 7 6 3 b 5 9 9 e - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24736/2020 116 cod.proc.civ., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle Numero sezionale 5530/2022Numero di raccolta generale 28663/2022 prove» (principio affermato da Cass. 10/06/2016, n. 11892 e Data pubblicazione 03/10/2022 successivamente avallato anche da Sez. Un. 5/08/2016, n. 16598, non massimata, in motivazione); non solo: un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 cod.civ. si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni; viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 cod.civ. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod.proc.civ. (se si considera l’art. 2697 cod.civ. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ. (se si considera l’art. 2697 c.c. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360 n.5 c.p.c. oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove ormai vietato ai sensi di quella norma (giusta Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054 del 2014); circa la pretesa violazione degli artt. 2727 e 2729 del codice civile, deve ribadirsi che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra F i r m a t o D a : S C R I M A A N T O N I E T T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 e c 9 9 c c f 4 4 8 4 6 0 9 2 c 8 1 d a b d 4 7 6 3 b 5 9 9 e - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24736/2020 Numero sezionale 5530/2022 gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più Numero di raccolta generale 28663/2022Data pubblicazione 03/10/2022 idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori, salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, non essendo sufficiente dedurre una pretesa violazione di legge - come nella specie - sull’assunto che sarebbero F i r m a t o D a : S C R I M A A N T O N I E T T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 e c 9 9 c c f 4 4 8 4 6 0 9 2 c 8 1 d a b d 4 7 6 3 b 5 9 9 e - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24736/2020 Numero sezionale 5530/2022 state trascurate determinate circostanze fattuali (ex plurimisNumero di raccolta generale 28663/2022Data pubblicazione 03/10/2022 cfr. Cass. 2/11/2021, n. 31071); 2) con il secondo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata di aver violato gli artt. 2727, 2697 e 2901 cod.civ., gli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc.civ., per avere fatto propria una ricostruzione dei fatti di causa fuorviante e pro reo, ignorando alcune circostanze: ad esempio, il compimento da parte dell’alienante di altri atti dispositivi di immobili su cui era iscritta ipoteca, la tempestività con cui aveva posto in essere l’atto di vendita, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abitassero nello stesso immobile, la condanna parziale alle spese da parte del primo giudice che, a parere della ricorrente, aveva sospettato della legittimità e della regolarità dell’atto pubblico; essendo, sostiene la ricorrente, la Corte di Cassazione, giudice del fatto, in presenza di una denuncia di error in procedendo, dovrebbe esercitare il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa; con questo motivo parte ricorrente adduce le stesse argomentazioni con cui ha supportato la asserita ricorrenza di plurime violazioni di legge per imputare alla sentenza gravata di essere incorsa in altrettanti errores in procedendo, allo scopo dichiarato di sollecitare questo Collegio ad un esame diretto dei fatti; il motivo è inaccoglibile, per quanto già rilevato scrutinando il motivo precedente; in merito alla violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. va solo aggiunto a quanto già riferito che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132 cod.proc.civ., n. 4 - dà rilievo unicamente all'anomalia F i r m a t o D a : S C R I M A A N T O N I E T T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 e c 9 9 c c f 4 4 8 4 6 0 9 2 c 8 1 d a b d 4 7 6 3 b 5 9 9 e - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24736/2020 Numero sezionale 5530/2022 motivazionale che si tramuta in violazione di legge Numero di raccolta generale 28663/2022Data pubblicazione 03/10/2022 costituzionalmente rilevante (Cass. 10/06/2016, n. 11892); 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, l’erroneo apprezzamento della produzione documentale in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ.; le ragioni di inammissibilità del motivo sono molteplici, è sufficiente evocare la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ., atteso che le decisioni di merito hanno espresso una valutazione conforme (doppia conforme) della stessa base fattuale di riferimento, senza che la ricorrente abbia fornito alcun argomento atto a dimostrare che nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per applicare la suddetta preclusione processuale; detta ragione assorbe gli altri profili di inammissibilità che attengono al fatto che l’ubi consistam della censura si risolve in una richiesta di un nuovo accertamento delle quaestiones facti già prese in esame dalla Corte territoriale; 4) ne consegue l’inammissibilità del ricorso; 5) le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legg,e a favore di [OSCURATO:PERSONA], e di euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, a favore di [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : S C R I M A A N T O N I E T T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 e c 9 9 c c f 4 4 8 4 6 0 9 2 c 8 1 d a b d 4 7 6 3 b 5 9 9 e - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9