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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 08890/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32008/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 2/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] , n. 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1603/2018 d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 02/05/2018 , R.G.N. 554/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dal 20 febbraio 1961 al 31 luglio 2001, inquadrato nel 1° livello d ell’[OSCURATO:PERSONA] della classificazione collettiva, adiva il Giudice del lavoro chiedendo: a) accertarsi il diritto alla superiore qualifica dirigenziale con condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive oltre accessori; b) accertarsi il demansionamento e la dequalificazione con condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali; c) in ogni caso, indipendentemente dall’accoglimento della domanda relativa al riconoscimento della qualifica superiore, dichiararsi la violazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dei principi di correttezza e buona fede con condanna della società convenuta al risarcimento del danno da perdita di chances e/o del danno derivato dalla mancata assegnazione della qualifica dirigenziale a seguito di positivo inserimento nella graduatoria a tal fine predisposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] ;

2. il giudice di primo grado, in accog limento parziale del la originaria domanda, condannava la società [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata assegnazione della qualifica dirigenziale in relazione all’inserimento nella graduatoriasopra indicata, danno quantificato in € 14.148,80, nonché al risarcimento del danno da demansionamento quantificato in € 3.000,00 per danno patrimoniale, e in € 1.500,00 per danno morale e ulteriori € 1.500,00 per danno esistenziale;

3. la Corte di appello di Roma, in parzi ale riforma della sentenza di primo grado rideterminava in € 70.744,00 la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno perdita di chances ;

4. la Corte di cassazione, con sentenza n. 4031/2016, in accoglimento del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., respinto il ricorso incidentale dell’Arias, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto : "Il ricorso ad una procedura di selezione esterna affidata a società che operi una valutazione, con attribuzione di punteggio e formazione di una graduatoria, non implica ex se l'eliminazione della discrezionalità del committente nell'utilizzare la selezione, se non sia provato, a cura dell'interessato, che la graduatoria sia ritenuta vincolante per il committente";

5. la Corte di rinvio, in dichiarata applicazione del dictum della sentenza rescindente, ha respinto integralmente la originaria domanda;

6. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso;

7. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc civ.; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 327, 414, 421, 437 e 394 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere la Corte di rinvio ritenuto tardive e/o non valutabili tutte le deduzioni formulate dal ricorrente in sede di ricorso in riassunzione a dimostrazione dell’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di conformarsi ai risultati della selezione affidata alla società [OSCURATO:PERSONA]; deduce, inoltre, che la ritenuta tardività era smentita dalle allegazioni in fatto formulate con il ricorso di primo grado;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 115 e 394 cod. proc. civ., avendo i giudici di rinvio omesso di decidere sulla specifica allegazione del ricorrente posta a sostegno della richiesta di danno da demansionamento formulata sin dal primo grado di giudizio, in particolare in relazione alla indennità di funzione per incarichi particolari, non corrisposta nei tre mesi di demansionamento;

3. con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione del giudicato interno e conseguentemente degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. avendo erroneamente i giudici di rinvio ricondotto la indennità di funzione all’ambito della domanda di differenze retributive, non dovute in connessione con il rigetto della domanda di riconoscimento della qualifica dirigenziale, laddove essa costituiva una voce corrisposta dalla parte datoriale proprio in forza della qualifica di quadro attribuita all’Arias, indennità la quale era stata soppressa per i mesi di demansionamento;

4. con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ. violazione degli l’artt. 112 e 394 cod. proc. civ. per omesso esame della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento;

5. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

5.1. il giudice del rinvio ha respinto la domanda dell’Arias rilevando che dall’esame dell’atto introduttivo del giudizio emergeva che l’originario ricorrente si era limitato ad allegare che la controparte aveva inspiegabilmente promosso suoi colleghi che in graduatoria si erano collocati in posizione inferiore alla propria e che tale comportamento doveva ritenersi illecito e causativo di danno risarcibile siccome in contrasto con i criteri di correttezza e buona fede, senza nulla dedurre sia in tema di violazione dei criteri di selezione e senza indicare alcun elemento di fatto dal quale desumere la sussistenza di un’autolimitazione dei poteri gestionali di [OSCURATO:PERSONA] o di un obbligo autoassunto di vincolarsi nella scelta del personale da promuovere al rispetto di parametri predeterminati; non poteva a tal fine tenersi conto delle deduzioni formulate solo nel ricorso in riassunzione e quindi tardive: ciò anche con riferimento a circostanze emergenti dalla documentazione tempestivamente prodotta stante il principio di circolarità, nel rito del lavoro, degli oneri di allegazione contestazione e prova;

5.2. le deduzioni con le quali la odierna parte ricorrente assume la sufficienza e idoneità delle allegazioni formulate nell’atto introduttivo a configurare la responsabilità risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla luce del principio affermato dalla sentenza rescindente è inammissibile in quanto investe un accertamento istituzionalmente riservato al giudice di merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 18/ 015, Cass. n. 21421 / 2014 , Cass. n. 12944 / 2012; Cass. n. 21208/ 2005 ), sindacabile in sede di legittimità solo attraverso la denunzia del vizio di motivazione, (Cass. n. 14650/2012, Cass. n. 22893 / 2008 , Cass. n. 14751 / 2007) , non prospettato neppure formalmente dall’Arias; n essuna violazione dell'art.112 cod. proc. civ. può, dunque, dirsi consumata, perché nel caso sottoposto al vaglio della Corte, in buona sostanza, non si discute effettivamente di una pronuncia omessa o ultrapetíta, quanto piuttosto dell'interpretazione della domanda e del suo contenuto (v.

Cass. n. 7932/2012);

5.3. le censure con le quali si riconosce che alcune allegazioni non erano state formulate nell’originario ricorso ma si assume l’errore del giudice di appello sul rilievo che le stesse sarebbero state comunque evincibili dalla documentazione tempestivamente depositata in prime dure, sono inammissibili alla luce del principio di circolarità fra oneri di allegazione,contestazione e prova, proprio del rito del lavoro ( Cass. Sez.

Un. n. 11353/2004, Cass. n. 5148/2017);

6. il secondo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile;

6.1. per consolidata giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr., tra le altre, Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007);

6.2. nello specifico parte ricorrente non solo non ha dimostrato mediante la trascrizione dei pertinenti brani del ricorso di primo grado che una autonoma domanda di risarcimento del danno patrimoniale specificamente connessa alla perdita dell’indennità di funzione nel periodo di demansionamento era stata tempestivamente formulata, ma neppure ha chiarito con l’adeguata esposizione dei fatti di causa se ed in che termini tale domanda era stata coltivata nei gradi successivi; a tal fine non è idonea la trascrizione delle sole alle allegazioni formulate nel ricorso in riassunzione (ricorso, pag. 30 e sg.) per risultare tale domanda, ove ritualmente e tempestivamente proposta, comunque preclusa dalla mancata impugnazione da parte dell’Arias della decisione di secondo grado sul punto; secondo quanto si evince dallo storico di lite della sentenza impugnata, infatti, il giudice di seconde cure in relazione all’accertato demansionamento, aveva riconosciuto il diritto dell’odierno ricorrente al solo ristoro della perdita di chances ; in conseguenza, ove l’Arias avesse inteso far valere il diritto al risarcimento del danno da demansionamento comprensivo, come prospetta in questa sede, anche della perdita della indennità di funzione, avrebbe dovuto impugnare sul punto la decisione del giudice di appello, come, viceversa, non avvenuto; né la questione del danno per la perdita della indennità di funzione risultava proponibile in conseguenza dell’accoglimento del motivo del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., motivo che aveva investito la statuizione di condanna al risarcimento del danno da demansionamento adottata dal giudice di seconde cure, atteso che il mandato della sentenza rescindente risultava limitato all’ambito delle conseguenze risarcitorie derivanti dalla sola perdita di chances , con esclusione di ogni altra voce di danno; in tale contesto non era ravvisabile alcun obbligo del giudice del rinvio ad una delibazione nel merito della questione relativa al pregiudizio connesso alla perdita dell’indennità di funzione;

6.3. le considerazioni che precedono giustificano la valutazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso per cassazione per essere la questione del diritto al risarcimento del danno da demansionamento, da parametrarsi anche alla perdita della indennità di funzione, ormai preclusa dalla formazione del giudicato, in questa prospettiva non è ravvisabile alcun errore da parte del giudice del rinvio nell’affermare la non spettanza della indennità di funzione una volta escluso il diritto alla qualifica dirigenziale;

7. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

16. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso .

C ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32008/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 2/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] , n. 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1603/2018 d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 02/05/2018 , R.G.N. 554/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dal 20 febbraio 1961 al 31 luglio 2001, inquadrato nel 1° livello d ell’[OSCURATO:PERSONA] della classificazione collettiva, adiva il Giudice del lavoro chiedendo: a) accertarsi il diritto alla superiore qualifica dirigenziale con condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive oltre accessori; b) accertarsi il demansionamento e la dequalificazione con condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali; c) in ogni caso, indipendentemente dall’accoglimento della domanda relativa al riconoscimento della qualifica superiore, dichiararsi la violazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dei principi di correttezza e buona fede con condanna della società convenuta al risarcimento del danno da perdita di chances e/o del danno derivato dalla mancata assegnazione della qualifica dirigenziale a seguito di positivo inserimento nella graduatoria a tal fine predisposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] ; 2. il giudice di primo grado, in accog limento parziale del la originaria domanda, condannava la società [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata assegnazione della qualifica dirigenziale in relazione all’inserimento nella graduatoriasopra indicata, danno quantificato in € 14.148,80, nonché al risarcimento del danno da demansionamento quantificato in € 3.000,00 per danno patrimoniale, e in € 1.500,00 per danno morale e ulteriori € 1.500,00 per danno esistenziale; 3. la Corte di appello di Roma, in parzi ale riforma della sentenza di primo grado rideterminava in € 70.744,00 la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno perdita di chances ; 4. la Corte di cassazione, con sentenza n. 4031/2016, in accoglimento del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., respinto il ricorso incidentale dell’Arias, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto : "Il ricorso ad una procedura di selezione esterna affidata a società che operi una valutazione, con attribuzione di punteggio e formazione di una graduatoria, non implica ex se l'eliminazione della discrezionalità del committente nell'utilizzare la selezione, se non sia provato, a cura dell'interessato, che la graduatoria sia ritenuta vincolante per il committente"; 5. la Corte di rinvio, in dichiarata applicazione del dictum della sentenza rescindente, ha respinto integralmente la originaria domanda; 6. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso; 7. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 327, 414, 421, 437 e 394 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere la Corte di rinvio ritenuto tardive e/o non valutabili tutte le deduzioni formulate dal ricorrente in sede di ricorso in riassunzione a dimostrazione dell’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di conformarsi ai risultati della selezione affidata alla società [OSCURATO:PERSONA]; deduce, inoltre, che la ritenuta tardività era smentita dalle allegazioni in fatto formulate con il ricorso di primo grado; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 115 e 394 cod. proc. civ., avendo i giudici di rinvio omesso di decidere sulla specifica allegazione del ricorrente posta a sostegno della richiesta di danno da demansionamento formulata sin dal primo grado di giudizio, in particolare in relazione alla indennità di funzione per incarichi particolari, non corrisposta nei tre mesi di demansionamento; 3. con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione del giudicato interno e conseguentemente degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. avendo erroneamente i giudici di rinvio ricondotto la indennità di funzione all’ambito della domanda di differenze retributive, non dovute in connessione con il rigetto della domanda di riconoscimento della qualifica dirigenziale, laddove essa costituiva una voce corrisposta dalla parte datoriale proprio in forza della qualifica di quadro attribuita all’Arias, indennità la quale era stata soppressa per i mesi di demansionamento; 4. con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ. violazione degli l’artt. 112 e 394 cod. proc. civ. per omesso esame della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento; 5. il primo motivo di ricorso è inammissibile; 5.1. il giudice del rinvio ha respinto la domanda dell’Arias rilevando che dall’esame dell’atto introduttivo del giudizio emergeva che l’originario ricorrente si era limitato ad allegare che la controparte aveva inspiegabilmente promosso suoi colleghi che in graduatoria si erano collocati in posizione inferiore alla propria e che tale comportamento doveva ritenersi illecito e causativo di danno risarcibile siccome in contrasto con i criteri di correttezza e buona fede, senza nulla dedurre sia in tema di violazione dei criteri di selezione e senza indicare alcun elemento di fatto dal quale desumere la sussistenza di un’autolimitazione dei poteri gestionali di [OSCURATO:PERSONA] o di un obbligo autoassunto di vincolarsi nella scelta del personale da promuovere al rispetto di parametri predeterminati; non poteva a tal fine tenersi conto delle deduzioni formulate solo nel ricorso in riassunzione e quindi tardive: ciò anche con riferimento a circostanze emergenti dalla documentazione tempestivamente prodotta stante il principio di circolarità, nel rito del lavoro, degli oneri di allegazione contestazione e prova; 5.2. le deduzioni con le quali la odierna parte ricorrente assume la sufficienza e idoneità delle allegazioni formulate nell’atto introduttivo a configurare la responsabilità risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla luce del principio affermato dalla sentenza rescindente è inammissibile in quanto investe un accertamento istituzionalmente riservato al giudice di merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 18/ 015, Cass. n. 21421 / 2014 , Cass. n. 12944 / 2012; Cass. n. 21208/ 2005 ), sindacabile in sede di legittimità solo attraverso la denunzia del vizio di motivazione, (Cass. n. 14650/2012, Cass. n. 22893 / 2008 , Cass. n. 14751 / 2007) , non prospettato neppure formalmente dall’Arias; n essuna violazione dell'art.112 cod. proc. civ. può, dunque, dirsi consumata, perché nel caso sottoposto al vaglio della Corte, in buona sostanza, non si discute effettivamente di una pronuncia omessa o ultrapetíta, quanto piuttosto dell'interpretazione della domanda e del suo contenuto (v. Cass. n. 7932/2012); 5.3. le censure con le quali si riconosce che alcune allegazioni non erano state formulate nell’originario ricorso ma si assume l’errore del giudice di appello sul rilievo che le stesse sarebbero state comunque evincibili dalla documentazione tempestivamente depositata in prime dure, sono inammissibili alla luce del principio di circolarità fra oneri di allegazione,contestazione e prova, proprio del rito del lavoro ( Cass. Sez. Un. n. 11353/2004, Cass. n. 5148/2017); 6. il secondo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile; 6.1. per consolidata giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr., tra le altre, Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007); 6.2. nello specifico parte ricorrente non solo non ha dimostrato mediante la trascrizione dei pertinenti brani del ricorso di primo grado che una autonoma domanda di risarcimento del danno patrimoniale specificamente connessa alla perdita dell’indennità di funzione nel periodo di demansionamento era stata tempestivamente formulata, ma neppure ha chiarito con l’adeguata esposizione dei fatti di causa se ed in che termini tale domanda era stata coltivata nei gradi successivi; a tal fine non è idonea la trascrizione delle sole alle allegazioni formulate nel ricorso in riassunzione (ricorso, pag. 30 e sg.) per risultare tale domanda, ove ritualmente e tempestivamente proposta, comunque preclusa dalla mancata impugnazione da parte dell’Arias della decisione di secondo grado sul punto; secondo quanto si evince dallo storico di lite della sentenza impugnata, infatti, il giudice di seconde cure in relazione all’accertato demansionamento, aveva riconosciuto il diritto dell’odierno ricorrente al solo ristoro della perdita di chances ; in conseguenza, ove l’Arias avesse inteso far valere il diritto al risarcimento del danno da demansionamento comprensivo, come prospetta in questa sede, anche della perdita della indennità di funzione, avrebbe dovuto impugnare sul punto la decisione del giudice di appello, come, viceversa, non avvenuto; né la questione del danno per la perdita della indennità di funzione risultava proponibile in conseguenza dell’accoglimento del motivo del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., motivo che aveva investito la statuizione di condanna al risarcimento del danno da demansionamento adottata dal giudice di seconde cure, atteso che il mandato della sentenza rescindente risultava limitato all’ambito delle conseguenze risarcitorie derivanti dalla sola perdita di chances , con esclusione di ogni altra voce di danno; in tale contesto non era ravvisabile alcun obbligo del giudice del rinvio ad una delibazione nel merito della questione relativa al pregiudizio connesso alla perdita dell’indennità di funzione; 6.3. le considerazioni che precedono giustificano la valutazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso per cassazione per essere la questione del diritto al risarcimento del danno da demansionamento, da parametrarsi anche alla perdita della indennità di funzione, ormai preclusa dalla formazione del giudicato, in questa prospettiva non è ravvisabile alcun errore da parte del giudice del rinvio nell’affermare la non spettanza della indennità di funzione una volta escluso il diritto alla qualifica dirigenziale; 7. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 16. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo
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