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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08332/2026

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rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Colaiuda-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 485/2025depositata il 16/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 14994/2025Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 8332/2026Data pubblicazione 03/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimittà, che vannoliquidate come in dispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Colaiuda-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 485/2025depositata il 16/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 14994/2025Numero sezionale 132/2026Numero di raccolta generale 8332/2026Data pubblicazione 03/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimittà, che vannoliquidate come in dispositivo, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima
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