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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 32113/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art 455 cp.

Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge ai sensi dell'art 49 cp in relazione al reato impossibile.

Ritenuto che la parte ricorrente propone a questa Corte per la prima volta la questione della qualificazione giuridica del fatto, per la cui risoluzione !:;ono necessari accertamenti in fatto, non ricavabili dalla sentenza impugnata, ed estranei al perimetro di cognizione del giudice di legittimità.

Tenuto conto che si è condivisibilmente affermato che la Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito.

Sez. 5, Sentenza n. 23391 del 17/03/2017 Ud. (dep. 12/05/2017 )Rv. 270144.

Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de gorio [OSCURATO:PERSONA], D E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art 455 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge ai sensi dell'art 49 cp in relazione al reato impossibile. Ritenuto che la parte ricorrente propone a questa Corte per la prima volta la questione della qualificazione giuridica del fatto, per la cui risoluzione !:;ono necessari accertamenti in fatto, non ricavabili dalla sentenza impugnata, ed estranei al perimetro di cognizione del giudice di legittimità. Tenuto conto che si è condivisibilmente affermato che la Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito. Sez. 5, Sentenza n. 23391 del 17/03/2017 Ud. (dep. 12/05/2017 )Rv. 270144. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de gorio [OSCURATO:PERSONA], D E [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32113/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris