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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24257/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 4 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Corato e Andria il 24 giugno 2016.

Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dal personale dalle Forze dell'ordine, peraltro non contestate nella loro consistenza materiale, risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che il giudizio di comparazione circostanziale censurato teneva conto della personalità "particolarmente refrattaria alle regole" di [OSCURATO:PERSONA], che imponeva il riconoscimento della recidiva e che, in ogni caso, tale bilanciamento può essere censurato in sede di legittimità solo laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o illogica e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...}» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 4 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Corato e Andria il 24 giugno 2016. Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dal personale dalle Forze dell'ordine, peraltro non contestate nella loro consistenza materiale, risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che il giudizio di comparazione circostanziale censurato teneva conto della personalità "particolarmente refrattaria alle regole" di [OSCURATO:PERSONA], che imponeva il riconoscimento della recidiva e che, in ogni caso, tale bilanciamento può essere censurato in sede di legittimità solo laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o illogica e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...}» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il