CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-resistente-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.5607/2019, pubblicata il 31.12.2019,Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.3.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteRAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 23220/2020Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 9689/2026Data pubblicazione 15/04/2026Tutti i ricorrenti hanno presentato domanda di definizione della lite pendente,in base all’art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater).In base al decreto legge n. 84/2025, convertito in legge n. 108 del 2025, invigore dal 02/08/2025, al fine di dichiarare l’estinzione del processo ènecessario: il pagamento della prima rata pattuita; il deposito della dichiarazionecon la quale si è chiesta la rottamazione quater, ove è indicato l’impegno arinunciare agli stessi giudizi; la produzione in giudizio della comunicazione conla quale Agenzia delle Entrate ha accettato la richiesta e ha indicato le relativecartelle.In particolare, come risulta dalla memoria ex art. 380 c.p.c. depositata daparte ricorrente unitamente ai documenti depositati: [OSCURATO:PERSONA] hapresentato domanda di definizione della lite pendente relativa al proprio atto diaccertamento n. T9B01MD00512/2017 e ha effettuato il pagamento della primarata; la posizione personale relativa alla socia [OSCURATO:PERSONA] REGOLI risultadefinita attraverso la rottamazione di tutte le cartelle connesse all’accertamenton. T9D012F01878 e il relativo pagamento di tutte le rate; la posizione personalerelativa al socio [OSCURATO:PERSONA] REGOLI è stata definita attraverso larottamazione di tutte le cartelle connesse all’accertamento n. T9D012F01880 eil relativo pagamento di tutte le rate ad oggi scadute; la posizione relativa allasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata definita attraverso la rottamazione ditutte le cartelle connesse all’accertamento n. T9D022F21673.Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese restano a caricodella parte che le ha anticipate.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio; spese del giudizio di legittimità a carico dichi le ha anticipate.Numero registro generale 23220/2020Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 9689/2026Data pubblicazione 15/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.3.2026.Il PresidenteMarcello Maria FRACANZANI