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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21132/2026

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a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Arcudi, giusta procura in atti-ricorrente-Prefettura di Torino-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Torino depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6256/2023Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 21132/2026Data pubblicazione 22/06/2026Anna [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’ordinanzaingiunzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fondata sul verbale n. 17896 del [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stata contestata la violazione dell’art. 193,commi 1 e 3, del codice della strada per la mancata coperturaassicurativa obbligatoria del veicolo tg. [OSCURATO:TARGA].[OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino accoglieva l’opposizione, ritenendoapplicabile l’art. 7. l. n. 689 del 1981 quanto all’intrasmissibilitàall’erede delle sanzioni, oltre che non provata la titolaritàdell’autovettura in capo alla Gianolio.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello quanto alla statuizione sulle spesedi lite compensate dal Giudice di pace; la Prefettura ha quindiproposto appello incidentale.Il Tribunale di Torino, rigettato l’appello principale, ha accoltol’appello incidentale, motivando, per quanto qui rileva, sulla noncontestazione nel giudizio di primo grado della titolarità del veicolo incapo alla Gianolio, per averlo ereditato dal defunto genitore, esull’inapplicabilità dell’art. 7, l. n. 689 del 1981 al caso di specie.Avverso questa decisione l’opponente propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] di Torino è rimasta intimata, avendo depositatotardivamente solo una sintetica nota al dichiarato fine di avere notiziaper il caso di fissazione della pubblica udienza.La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n.3 c.p.c. in relazione all’art. 434 c.p.c. perNumero registro generale 6256/2023Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 21132/2026Data pubblicazione 22/06/2026avere il Tribunale errato nel ritenere l’appello incidentale specificoquanto alla rappresentazione dei motivi di impugnazione e, quindi,ammissibile.Il motivo è inammissibile.La censura si limita ad affermare che il giudice di merito avrebbedovuto statuire l’inammissibilità dell’appello per mancanza di motivispecifici, senza però confrontarsi con la motivazione della sentenzache descrive partitamente le ragioni dell’appello incidentale.Dall’esame diretto dell’atto (cui questa Corte deve procedere,essendo denunciato un vizio di error in procedendo, che si sostanzianel compimento di un'attività deviante rispetto al modello legaleprescritto dal legislatore: Cass. Sez.

Un., n. 8077/2012), risulta chel’appello incidentale conteneva una chiara individuazione dellequestioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,delle relative doglianze (Cass. Sez.

Un. n. 27199/20179).2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n.3 c.p.c. dell’art. 7, l. n. 689 del 1981, peravere il Tribunale ritenuto non applicabile al caso di specie talenorma.La ricorrente afferma che la disposizione stabilisce chel’obbligazione pecuniaria derivante dalla sanzione amministrativa nonsi trasmette agli eredi, sicché il Tribunale avrebbe dovuto applicarla alcaso in oggetto, laddove la ricorrente era stata sanzionata conriguardo ad un veicolo che era appartenuto al padre, deceduto in data18/1/2018.Il motivo è infondato.L’art. 7, l. n. 689 del 1981, con riferimento alle sanzioniamministrative, stabilisce che “L'obbligazione di pagare la sommadovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”.Numero registro generale 6256/2023Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 21132/2026Data pubblicazione 22/06/2026La norma, quindi, si limita a stabilire la non trasmissibilità per viaereditaria dell’obbligazione pecuniaria derivante dalla sanzione.Al riguardo, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziatole peculiarità del caso di specie: la sanzione amministrativa è statairrogata direttamente alla ricorrente in quanto essa, divenuta titolaredel veicolo per via ereditaria, ha commesso la violazione nel tenerel’autovettura priva di copertura assicurativa.

Non si tratta, perciò, ditrasmissione di una sanzione irrogata al de cuius, bensì di direttairrogazione nei confronti della ricorrente in quanto acquirente dellavettura quale erede.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n.3 c.p.c. degli artt. 196 e 201 C.d.S.: lenorme stabiliscono l’applicazione della sanzione al titolare del veicolo,quale trasgressore, mentre la qualità di erede della ricorrente nonsarebbe stata provata, avendo peraltro la stessa dedotto di nonessere titolare di patente di guida, di non avere mai avuto il possessodel veicolo e di non avere avuto rapporti con il padre da tempo primadel suo decesso.Il motivo è infondato.La sentenza del Tribunale motiva espressamente sul tema,allorché afferma che nel corso del processo di primo grado è rimastaincontestata da parte della Gianolio la sua qualità di proprietaria delveicolo e che la sua stessa difesa volta all’applicazione dell’art. 7citato presupponeva proprio che la ricorrente fosse erede delgenitore, originario titolare del veicolo.Questa Corte, quindi, rileva in primo luogo che la censura nullaosserva quanto al tema della non contestazione, laddove il Tribunaleha esplicitamente affermato non esservi stato alcun rilievo dellaopponente circa la sua qualità di erede.Numero registro generale 6256/2023Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 21132/2026Data pubblicazione 22/06/2026In ogni caso, emerge come la sentenza abbia tratto la qualità dierede da diversi elementi apprezzati nel loro insieme, quali ladelazione ereditaria ex artt. 565 e segg. c.c. in virtù della strettaparentela della Gianolio (figlia) con l’originario titolare del veicolo(padre), e la difesa svolta sin dal primo grado dall’odierna ricorrente,quanto all’applicabilità dell’art. 7, l. n. 689 del 1981, che disponel’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

Questa difesa presupponeperciò proprio la qualità di erede in capo a chi la invoca e costituiscecomportamento incompatibile con la volontà di rinunciare allachiamata ereditaria e, anzi, depone nel senso dell’accettazione tacita.Alla ricorrente è stata dunque attribuita un’attività compiuta qualechiamata all'eredità che non avrebbe potuto espletare se non nellaqualità di erede (v.

Cass. n. 20878/2020; Cass. n. 10060/2018, Cass.n. 14499/2018, Cass. n. 18294/2024).4.

Con il quarto motivo si censura la sentenza di primo grado delGiudice di pace di Torino sul punto della compensazione delle spese,contestando la sussistenza dei gravi motivi.Il motivo è inammissibile, giacché si chiede alla Corte dicassazione il sindacato sulla sentenza di primo grado, anziché suquella d’appello, che, del resto, ha accolto il gravame incidentale, conconseguente caducazione della statuizione accessoria sulle spese delprimo grado.5.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Nulla deve disporsisulle spese di lite, non avendo la Prefettura svolto utile difesa inquesta sede.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va datoimporto pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma delco. 1-bis dell'art. 13 cit.

P.Q.MNumero registro generale 6256/2023Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 21132/2026Data pubblicazione 22/06/2026la Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico della ricorrentedell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorsoa norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Così deciso nella camera di consiglio del 20/5/2026Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Arcudi, giusta procura in atti-ricorrente-Prefettura di Torino-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Torino depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6256/2023Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 21132/2026Data pubblicazione 22/06/2026Anna [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’ordinanzaingiunzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fondata sul verbale n. 17896 del [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stata contestata la violazione dell’art. 193,commi 1 e 3, del codice della strada per la mancata coperturaassicurativa obbligatoria del veicolo tg. [OSCURATO:TARGA].[OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino accoglieva l’opposizione, ritenendoapplicabile l’art. 7. l. n. 689 del 1981 quanto all’intrasmissibilitàall’erede delle sanzioni, oltre che non provata la titolaritàdell’autovettura in capo alla Gianolio.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello quanto alla statuizione sulle spesedi lite compensate dal Giudice di pace; la Prefettura ha quindiproposto appello incidentale.Il Tribunale di Torino, rigettato l’appello principale, ha accoltol’appello incidentale, motivando, per quanto qui rileva, sulla noncontestazione nel giudizio di primo grado della titolarità del veicolo incapo alla Gianolio, per averlo ereditato dal defunto genitore, esull’inapplicabilità dell’art. 7, l. n. 689 del 1981 al caso di specie.Avverso questa decisione l’opponente propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] di Torino è rimasta intimata, avendo depositatotardivamente solo una sintetica nota al dichiarato fine di avere notiziaper il caso di fissazione della pubblica udienza.La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine dicui al secondo comma dell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n.3 c.p.c. in relazione all’art. 434 c.p.c. perNumero registro generale 6256/2023Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 21132/2026Data pubblicazione 22/06/2026avere il Tribunale errato nel ritenere l’appello incidentale specificoquanto alla rappresentazione dei motivi di impugnazione e, quindi,ammissibile.Il motivo è inammissibile.La censura si limita ad affermare che il giudice di merito avrebbedovuto statuire l’inammissibilità dell’appello per mancanza di motivispecifici, senza però confrontarsi con la motivazione della sentenzache descrive partitamente le ragioni dell’appello incidentale.Dall’esame diretto dell’atto (cui questa Corte deve procedere,essendo denunciato un vizio di error in procedendo, che si sostanzianel compimento di un'attività deviante rispetto al modello legaleprescritto dal legislatore: Cass. Sez. Un., n. 8077/2012), risulta chel’appello incidentale conteneva una chiara individuazione dellequestioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,delle relative doglianze (Cass. Sez. Un. n. 27199/20179).2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n.3 c.p.c. dell’art. 7, l. n. 689 del 1981, peravere il Tribunale ritenuto non applicabile al caso di specie talenorma.La ricorrente afferma che la disposizione stabilisce chel’obbligazione pecuniaria derivante dalla sanzione amministrativa nonsi trasmette agli eredi, sicché il Tribunale avrebbe dovuto applicarla alcaso in oggetto, laddove la ricorrente era stata sanzionata conriguardo ad un veicolo che era appartenuto al padre, deceduto in data18/1/2018.Il motivo è infondato.L’art. 7, l. n. 689 del 1981, con riferimento alle sanzioniamministrative, stabilisce che “L'obbligazione di pagare la sommadovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”.Numero registro generale 6256/2023Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 21132/2026Data pubblicazione 22/06/2026La norma, quindi, si limita a stabilire la non trasmissibilità per viaereditaria dell’obbligazione pecuniaria derivante dalla sanzione.Al riguardo, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziatole peculiarità del caso di specie: la sanzione amministrativa è statairrogata direttamente alla ricorrente in quanto essa, divenuta titolaredel veicolo per via ereditaria, ha commesso la violazione nel tenerel’autovettura priva di copertura assicurativa. Non si tratta, perciò, ditrasmissione di una sanzione irrogata al de cuius, bensì di direttairrogazione nei confronti della ricorrente in quanto acquirente dellavettura quale erede.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n.3 c.p.c. degli artt. 196 e 201 C.d.S.: lenorme stabiliscono l’applicazione della sanzione al titolare del veicolo,quale trasgressore, mentre la qualità di erede della ricorrente nonsarebbe stata provata, avendo peraltro la stessa dedotto di nonessere titolare di patente di guida, di non avere mai avuto il possessodel veicolo e di non avere avuto rapporti con il padre da tempo primadel suo decesso.Il motivo è infondato.La sentenza del Tribunale motiva espressamente sul tema,allorché afferma che nel corso del processo di primo grado è rimastaincontestata da parte della Gianolio la sua qualità di proprietaria delveicolo e che la sua stessa difesa volta all’applicazione dell’art. 7citato presupponeva proprio che la ricorrente fosse erede delgenitore, originario titolare del veicolo.Questa Corte, quindi, rileva in primo luogo che la censura nullaosserva quanto al tema della non contestazione, laddove il Tribunaleha esplicitamente affermato non esservi stato alcun rilievo dellaopponente circa la sua qualità di erede.Numero registro generale 6256/2023Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 21132/2026Data pubblicazione 22/06/2026In ogni caso, emerge come la sentenza abbia tratto la qualità dierede da diversi elementi apprezzati nel loro insieme, quali ladelazione ereditaria ex artt. 565 e segg. c.c. in virtù della strettaparentela della Gianolio (figlia) con l’originario titolare del veicolo(padre), e la difesa svolta sin dal primo grado dall’odierna ricorrente,quanto all’applicabilità dell’art. 7, l. n. 689 del 1981, che disponel’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi. Questa difesa presupponeperciò proprio la qualità di erede in capo a chi la invoca e costituiscecomportamento incompatibile con la volontà di rinunciare allachiamata ereditaria e, anzi, depone nel senso dell’accettazione tacita.Alla ricorrente è stata dunque attribuita un’attività compiuta qualechiamata all'eredità che non avrebbe potuto espletare se non nellaqualità di erede (v. Cass. n. 20878/2020; Cass. n. 10060/2018, Cass.n. 14499/2018, Cass. n. 18294/2024).4. Con il quarto motivo si censura la sentenza di primo grado delGiudice di pace di Torino sul punto della compensazione delle spese,contestando la sussistenza dei gravi motivi.Il motivo è inammissibile, giacché si chiede alla Corte dicassazione il sindacato sulla sentenza di primo grado, anziché suquella d’appello, che, del resto, ha accolto il gravame incidentale, conconseguente caducazione della statuizione accessoria sulle spese delprimo grado.5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Nulla deve disporsisulle spese di lite, non avendo la Prefettura svolto utile difesa inquesta sede.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va datoimporto pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma delco. 1-bis dell'art. 13 cit. P.Q.MNumero registro generale 6256/2023Numero sezionale 1369/2026Numero di raccolta generale 21132/2026Data pubblicazione 22/06/2026la Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico della ricorrentedell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorsoa norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Così deciso nella camera di consiglio del 20/5/2026Il PresidenteAntonio Scarpa
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