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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22276/2026

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o di MonteLucia rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-Numero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2973/2023depositata il 19/10/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alle conclusionidepositate in data 30.4.2026.Uditi per delega dei difensori dei ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e perdelega dei difensori del controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Milano rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di titolare dell’AlbergoGattopardo in Forio, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale diMlano e con la quale era stata rigettata l’opposizione dalla stessa propostaal decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di fornituradi energia elettrica nel periodo 2017-2018 in suo favore.L’appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il Tribunale non avevatenuto in debita considerazione l’omesso esperimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] deltentativo di conciliazione di cui all’art.2 l.481/1995 del TICO previsto qualecondizione di procedibilità dell’azione e, nel merito, aveva rilevato che laricorrente non aveva dato prova della correttezza della misurazione deiconsumi a fronte di specifica contestazione da parte dell’utente.La convenuta appellata, costituitasi, aveva contestato gli avversi motivirilevando che sarebbe spettato a parte debitrice introdurre la procedura diconciliazione, mentre le doglianze in merito ai consumi addebitatidovevano ritenersi generiche e comunque infondate.Numero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026Il giudice dell’impugnazione confermava la sentenza del giudice di primecure rigettando l’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato incinque motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di assuntore del concordato preventivoomologato di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed in concordato preventivo omologato èrimasta intimata.memoria ex art.378 c.p.c..All’esito dell’udienza camerale, avendo il Collegio, ritenuto che le questionisottoposte al vaglio avessero carattere nomofilattico, ha rinviato la causaalla pubblica udienza.All’udienza pubblica odierna il Procuratore Generale ha rassegnato leproprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso; le parti hanno insistitoper l’accoglimento delle rispettive domande.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la «nullità della sentenza e delprocedimento per violazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4)c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) e 4) c.p.c».La questione di rilevanza nomofilattica prospettata dal ricorso riguarda ilnecessario esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previstodall’art. 2, co. 24 lett. b) L. n.481/1995 del TICO, avente ad oggetto lecontroversie in materia di servizi di fornitura dell’energia elettrica e delgas, preliminarmente all’introduzione del procedimento di opposizione adecreto ingiuntivo come nella specie proposto.Numero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026La ricorrente evidenzia che il tentativo di conciliazione previsto dalla citatadisposizione è obbligatorio a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e costituisce condizionedi procedibilità della domanda giudiziale.

Poiché inoltre, secondo quantoindicato da Cass.

S.U. n. 19596/2020, è il creditore ricorrente la parteonerata dell’instaurazione del procedimento di mediazione nell’opposizionea decreto ingiuntivo, erroneamente non è stata dichiarata l’improcedibilitàdella domanda di pagamento.2.Si osserva che l’art.2 comma 24 l.481/1995 (Norme per la concorrenzae la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Istituzione delle Autorità diregolazione dei servizi di pubblica utilità) prevede che i criteri, lecondizioni, i termini e le modalità per l’esperimento di procedure diconciliazione presso le Autorità di regolazione nei casi di controversieinsorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio siano disciplinati daregolamenti emanati ai sensi dell’art.17, comma 1 l.400/88.

L’art. 3 delTICO (Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudizialedelle controversie tra clienti o utenti finali ed operatori o gestori nei settoriregolati dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti) la cuirubrica indica “obbligatorietà del tentativo di conciliazione” dispone che:“per le controversie di cui al precedente articolo 2, commi 2.1 e 2.2(controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/omedia tensione, Clienti 3 finali di gas alimentati in bassa pressione,Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori), l'esperimento del tentativodi conciliazione presso il [OSCURATO:PERSONA] dell'Autorità, nel rispettodel presente provvedimento, è condizione di procedibilità della domandagiudiziale a norma dell'articolo 2 comma 24, lettera b) della legge 481/25e dell'articolo 141, comma 6, lettera c) del Codice del Consumo”.Il citato art.141 Codice del Consumo al comma 6 lett.c) fa salve ledisposizioni di cui all’art.2 comma 24 lettera b) della legge 481/95 cheprevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie diNumero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ele cui modalità sono regolamentate dall’Autorità per l’energia elettrica, ilgas e il sistema idrico con propri provvedimenti.Dall’ambito di applicazione del tentativo di conciliazione disciplinato dalTICO restano escluse le controversie: a) attinenti esclusivamente a profilitributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi dilegge; c) per le quali siano state promosse azioni inibitorie, azioni diclasse e altre azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori edegli utenti attivate da associazioni dei consumatori; d) per le quali ilCliente o Utente finale abbia attivato le procedure speciali individuatedall’Appendice 2 dell’Allegato A alla deliberazione 14 luglio 2016,383/2016/E/com o in tema di bonus sociale idrico, fatti salvi eventualiprofili risarcitori; e) afferenti alla qualità dell’acqua.Il giudice del gravame, nella presente controversia riguardante lacontestazione dei costi del consumo di energia elettrica erogata, haaffermato che ‘il tentativo di conciliazione preventivo previsto dalladelibera n. 209/2016 ARERA, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], non costituisce,in mancanza di espressa previsione in tal senso, condizione di procedibilitàdell’azione intentata dal fornitore nei confronti dell’utente, osservando, alcontempo, come una diversa soluzione ermeneutica contrasterebbe conl’esigenza di cui all’art. 24 Cost. di interpretare in senso restrittivo lenorme che, come nel caso in esame, producono l’effetto di limitarel’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.’Ed infatti, non l’esercente il servizio, ma il cliente o l’utente finale cheintendono in futuro introdurre una controversia di quelle rientrantinell’ambito di applicazione del TICO devono preliminarmente presentare,ai sensi dell’art.7 del medesimo testo, la domanda di conciliazioneindicandone espressamente l’oggetto, il valore della controversia e ladescrizione della problematica lamentata, corredati della documentazioneNumero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026relativa e dell’indicazione delle ragioni della pretesa e degli eventualielementi di prova.L'articolo 8 del richiamato TICO, inoltre, prevede, quale condizione erequisito di ammissibilità della domanda di conciliazione da parte delcliente, il previo esperimento da parte del medesimo del reclamo pressol'operatore o gestore con il quale si intende instaurare un contenzioso.L’art. 7 del regolamento contrattuale intercorso tra le parti, secondo ilquale il fornitore si impegna a partecipare alle procedure di conciliazioneistituite dall’AEEGSI nel rispetto del principio e delle modalità previste dalTICO ribadisce quindi l’obbligo dell’esercente del servizio di agevolare ilraggiungimento di un accordo conciliativo nelle procedure conciliativeintrodotte dal cliente/utente.3.L’obbligatorietà della procedura di conciliazione prevista dal TICO e daintenderà introdurre è limitata, in forza delle precedenti richiamatedisposizioni, alla controversia che il cliente intende proporre nei confrontidell’esercente, e non viceversa dell’esercente nei confronti del cliente, edè giustificata dall’interesse di questi a raggiungere soluzioni transattiveche evitino il ricorso a procedimenti giurisdizionali lunghi e complessi, maanche costosi per l’utente stesso.Si è rilevato infatti che ‘la Corte costituzionale ha più volte segnalato, chela previsione di procedure obbligatorie di conciliazione debba esseremessa in relazione con l'interesse generale al soddisfacimento piùimmediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso lacomposizione preventiva della lite, a condizione di non precludere orendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutelagiurisdizionale per la parte che non sia appagata della composizionepreventiva, circondando di cautele le ipotesi di c.d. giurisdizionecondizionata e privilegiando quindi, espressamente, una ricostruzione inNumero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026termini di improcedibilità piuttosto che di improponibilità della domanda(Corte cost., sentenze n. 93 del 1979, n. 82 del 1992, n. 276 del 2000 en. 403 del 2007).

12.2. - È affermazione condivisa dalla dottrina che, inuna prospettiva costituzionalmente orientata, la configurazione deltentativo di conciliazione come condizione di procedibilità costituiscaun'opzione privilegiata perché consente di contemperare le finalitàdeflattive perseguite mediante le procedure di conciliazione con i principicostituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezzastessa della previsione’ (Cass. n.8241/2020).Sul punto anche questa Corte ha rilevato che alla luce della disciplinaorganica delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversiecome prevista dal TICO ([OSCURATO:PERSONA]), l’attivazione dellemedesime grava sul cliente o utente finale, esplicitando, in particolare, ilprincipio secondo cui in particolare ‘nelle controversie aventi ad oggetto iservizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplinaorganica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal TestoIntegrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n.209/2016 dell'Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente, è ilcliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, a dover attivare laprocedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelleipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio.’ (Cass. n.1498/2025, Cass.n.34910/2025).4.Tale principio deve, tuttavia, essere riferito alla sola procedurapreliminare all’instaurazione di un contenzioso giurisdizionale, procedura,per quanto sopra indicato, diretta ad evitare molteplici contenziosigiurisdizionali complessi e costosi soprattutto per il cliente/utente.Le norme citate non riguardano, invece, il caso in cui l’esercente il serviziointroduca un giudizio nei confronti del cliente/utente per il pagamento delservizio reso.Numero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ed infatti a seguito di pronuncia di decreto ingiuntivo richiestodall’esercente del servizio per il pagamento dei consumi di energiaerogata, troverebbero applicazione gli ordinari principi già chiaramenteespressi da Cass.

S.U. n.19596/2020 con riguardo all’onere di attivazionedella mediazione laddove ritenuta obbligatoria, ratione temporis, e dunquein capo al creditore opposto.

Infatti non vi è motivo di differenziare il casodi specie dai casi già esaminati dalla citata pronunzia di questa Corte;dovendosi peraltro ribadire che ‘l’opposizione a decreto ingiuntivo non èl'impugnazione del decreto, ma «ha natura di giudizio di cognizione pienache devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapportogiuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità dellapronuncia del decreto d'ingiunzione» (così la sentenza 9 settembre 2010,n. 19246, di queste Sezioni Unite).

Tanto che il giudice può ancherevocare il decreto e condannare l'opponente al pagamento di una sommaminore’ (Cass.

S.U. citata).L‘interesse, dunque, all’introduzione del giudizio di cognizione piena perottenere il pagamento del corrispettivo, anche in questo caso sarebbeprimariamente in capo all’esercente cui conseguirebbe l’onere diD’altra parte, pur in presenza di analogie con il settore delletelecomunicazioni (come rilevato da Cass. n.1498/2025), non può nonconsiderarsi che il Regolamento sulle procedure di risoluzione dellecontroversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (deliberan. 390/21/CONS) prevede espressamente che entrambe le parti possanoinstaurare la procedura di conciliazione (art.23 reg. cit.) e che in taleambito la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione sospendei termini per agire in sede giurisdizionale fino alla scadenza del termineper la conclusione della procedura, alla mancanza del cui esperimentoconsegue l’improcedibilità del giudizio (come indicato da Cass.n.Numero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/20268041/2000), così non risultando limitato lo strumento conciliativo alla solainiziativa dell’utente.Pertanto, in ipotesi di sospensione del giudizio al fine di instaurare unprocedimento conciliativo/di mediazione in corso di causa, l’onere dellarelativa attivazione seguirebbe i criteri ordinari per come enunciati daCass.

S.U.n.19596/2020.5.Nel caso di specie si ravvisa il vizio lamentato poiché non si evince conchiarezza dalla sentenza impugnata se l’eccezione di improcedibilità delladomanda presentata dalla Monte in ragione del mancato esperimento deltentativo di conciliazione ha riguardato l’omesso tentativo di conciliazionepreliminare all’instaurazione del giudizio ovvero se si tratta di altra ipotesi,pur dovendosi rilevare che alla data di introduzione del giudizio nonrisultava ancora obbligatorio il procedimento di mediazione ai sensidell’art.5 d.lgs.28/2010 per la materia della ‘somministrazione’ (previsioneintrodotta dal d.lgs. 149/22 ed in vigore dal 30.6.2023).Il primo motivo deve dunque essere accolto, assorbiti gli altri, e lasentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata erinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Milano.Così deciso in Roma il 29 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di MonteLucia rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-Numero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2973/2023depositata il 19/10/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alle conclusionidepositate in data 30.4.2026.Uditi per delega dei difensori dei ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e perdelega dei difensori del controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Milano rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di titolare dell’AlbergoGattopardo in Forio, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale diMlano e con la quale era stata rigettata l’opposizione dalla stessa propostaal decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di fornituradi energia elettrica nel periodo 2017-2018 in suo favore.L’appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il Tribunale non avevatenuto in debita considerazione l’omesso esperimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] deltentativo di conciliazione di cui all’art.2 l.481/1995 del TICO previsto qualecondizione di procedibilità dell’azione e, nel merito, aveva rilevato che laricorrente non aveva dato prova della correttezza della misurazione deiconsumi a fronte di specifica contestazione da parte dell’utente.La convenuta appellata, costituitasi, aveva contestato gli avversi motivirilevando che sarebbe spettato a parte debitrice introdurre la procedura diconciliazione, mentre le doglianze in merito ai consumi addebitatidovevano ritenersi generiche e comunque infondate.Numero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026Il giudice dell’impugnazione confermava la sentenza del giudice di primecure rigettando l’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato incinque motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di assuntore del concordato preventivoomologato di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed in concordato preventivo omologato èrimasta intimata.memoria ex art.378 c.p.c..All’esito dell’udienza camerale, avendo il Collegio, ritenuto che le questionisottoposte al vaglio avessero carattere nomofilattico, ha rinviato la causaalla pubblica udienza.All’udienza pubblica odierna il Procuratore Generale ha rassegnato leproprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso; le parti hanno insistitoper l’accoglimento delle rispettive domande.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la «nullità della sentenza e delprocedimento per violazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4)c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) e 4) c.p.c».La questione di rilevanza nomofilattica prospettata dal ricorso riguarda ilnecessario esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previstodall’art. 2, co. 24 lett. b) L. n.481/1995 del TICO, avente ad oggetto lecontroversie in materia di servizi di fornitura dell’energia elettrica e delgas, preliminarmente all’introduzione del procedimento di opposizione adecreto ingiuntivo come nella specie proposto.Numero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026La ricorrente evidenzia che il tentativo di conciliazione previsto dalla citatadisposizione è obbligatorio a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e costituisce condizionedi procedibilità della domanda giudiziale. Poiché inoltre, secondo quantoindicato da Cass. S.U. n. 19596/2020, è il creditore ricorrente la parteonerata dell’instaurazione del procedimento di mediazione nell’opposizionea decreto ingiuntivo, erroneamente non è stata dichiarata l’improcedibilitàdella domanda di pagamento.2.Si osserva che l’art.2 comma 24 l.481/1995 (Norme per la concorrenzae la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità diregolazione dei servizi di pubblica utilità) prevede che i criteri, lecondizioni, i termini e le modalità per l’esperimento di procedure diconciliazione presso le Autorità di regolazione nei casi di controversieinsorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio siano disciplinati daregolamenti emanati ai sensi dell’art.17, comma 1 l.400/88. L’art. 3 delTICO (Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudizialedelle controversie tra clienti o utenti finali ed operatori o gestori nei settoriregolati dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti) la cuirubrica indica “obbligatorietà del tentativo di conciliazione” dispone che:“per le controversie di cui al precedente articolo 2, commi 2.1 e 2.2(controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/omedia tensione, Clienti 3 finali di gas alimentati in bassa pressione,Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori), l'esperimento del tentativodi conciliazione presso il [OSCURATO:PERSONA] dell'Autorità, nel rispettodel presente provvedimento, è condizione di procedibilità della domandagiudiziale a norma dell'articolo 2 comma 24, lettera b) della legge 481/25e dell'articolo 141, comma 6, lettera c) del Codice del Consumo”.Il citato art.141 Codice del Consumo al comma 6 lett.c) fa salve ledisposizioni di cui all’art.2 comma 24 lettera b) della legge 481/95 cheprevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie diNumero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ele cui modalità sono regolamentate dall’Autorità per l’energia elettrica, ilgas e il sistema idrico con propri provvedimenti.Dall’ambito di applicazione del tentativo di conciliazione disciplinato dalTICO restano escluse le controversie: a) attinenti esclusivamente a profilitributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi dilegge; c) per le quali siano state promosse azioni inibitorie, azioni diclasse e altre azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori edegli utenti attivate da associazioni dei consumatori; d) per le quali ilCliente o Utente finale abbia attivato le procedure speciali individuatedall’Appendice 2 dell’Allegato A alla deliberazione 14 luglio 2016,383/2016/E/com o in tema di bonus sociale idrico, fatti salvi eventualiprofili risarcitori; e) afferenti alla qualità dell’acqua.Il giudice del gravame, nella presente controversia riguardante lacontestazione dei costi del consumo di energia elettrica erogata, haaffermato che ‘il tentativo di conciliazione preventivo previsto dalladelibera n. 209/2016 ARERA, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], non costituisce,in mancanza di espressa previsione in tal senso, condizione di procedibilitàdell’azione intentata dal fornitore nei confronti dell’utente, osservando, alcontempo, come una diversa soluzione ermeneutica contrasterebbe conl’esigenza di cui all’art. 24 Cost. di interpretare in senso restrittivo lenorme che, come nel caso in esame, producono l’effetto di limitarel’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.’Ed infatti, non l’esercente il servizio, ma il cliente o l’utente finale cheintendono in futuro introdurre una controversia di quelle rientrantinell’ambito di applicazione del TICO devono preliminarmente presentare,ai sensi dell’art.7 del medesimo testo, la domanda di conciliazioneindicandone espressamente l’oggetto, il valore della controversia e ladescrizione della problematica lamentata, corredati della documentazioneNumero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026relativa e dell’indicazione delle ragioni della pretesa e degli eventualielementi di prova.L'articolo 8 del richiamato TICO, inoltre, prevede, quale condizione erequisito di ammissibilità della domanda di conciliazione da parte delcliente, il previo esperimento da parte del medesimo del reclamo pressol'operatore o gestore con il quale si intende instaurare un contenzioso.L’art. 7 del regolamento contrattuale intercorso tra le parti, secondo ilquale il fornitore si impegna a partecipare alle procedure di conciliazioneistituite dall’AEEGSI nel rispetto del principio e delle modalità previste dalTICO ribadisce quindi l’obbligo dell’esercente del servizio di agevolare ilraggiungimento di un accordo conciliativo nelle procedure conciliativeintrodotte dal cliente/utente.3.L’obbligatorietà della procedura di conciliazione prevista dal TICO e daintenderà introdurre è limitata, in forza delle precedenti richiamatedisposizioni, alla controversia che il cliente intende proporre nei confrontidell’esercente, e non viceversa dell’esercente nei confronti del cliente, edè giustificata dall’interesse di questi a raggiungere soluzioni transattiveche evitino il ricorso a procedimenti giurisdizionali lunghi e complessi, maanche costosi per l’utente stesso.Si è rilevato infatti che ‘la Corte costituzionale ha più volte segnalato, chela previsione di procedure obbligatorie di conciliazione debba esseremessa in relazione con l'interesse generale al soddisfacimento piùimmediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso lacomposizione preventiva della lite, a condizione di non precludere orendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l'accesso alla tutelagiurisdizionale per la parte che non sia appagata della composizionepreventiva, circondando di cautele le ipotesi di c.d. giurisdizionecondizionata e privilegiando quindi, espressamente, una ricostruzione inNumero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026termini di improcedibilità piuttosto che di improponibilità della domanda(Corte cost., sentenze n. 93 del 1979, n. 82 del 1992, n. 276 del 2000 en. 403 del 2007). 12.2. - È affermazione condivisa dalla dottrina che, inuna prospettiva costituzionalmente orientata, la configurazione deltentativo di conciliazione come condizione di procedibilità costituiscaun'opzione privilegiata perché consente di contemperare le finalitàdeflattive perseguite mediante le procedure di conciliazione con i principicostituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezzastessa della previsione’ (Cass. n.8241/2020).Sul punto anche questa Corte ha rilevato che alla luce della disciplinaorganica delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversiecome prevista dal TICO ([OSCURATO:PERSONA]), l’attivazione dellemedesime grava sul cliente o utente finale, esplicitando, in particolare, ilprincipio secondo cui in particolare ‘nelle controversie aventi ad oggetto iservizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplinaorganica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal TestoIntegrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n.209/2016 dell'Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente, è ilcliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, a dover attivare laprocedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelleipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio.’ (Cass. n.1498/2025, Cass.n.34910/2025).4.Tale principio deve, tuttavia, essere riferito alla sola procedurapreliminare all’instaurazione di un contenzioso giurisdizionale, procedura,per quanto sopra indicato, diretta ad evitare molteplici contenziosigiurisdizionali complessi e costosi soprattutto per il cliente/utente.Le norme citate non riguardano, invece, il caso in cui l’esercente il serviziointroduca un giudizio nei confronti del cliente/utente per il pagamento delservizio reso.Numero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ed infatti a seguito di pronuncia di decreto ingiuntivo richiestodall’esercente del servizio per il pagamento dei consumi di energiaerogata, troverebbero applicazione gli ordinari principi già chiaramenteespressi da Cass. S.U. n.19596/2020 con riguardo all’onere di attivazionedella mediazione laddove ritenuta obbligatoria, ratione temporis, e dunquein capo al creditore opposto. Infatti non vi è motivo di differenziare il casodi specie dai casi già esaminati dalla citata pronunzia di questa Corte;dovendosi peraltro ribadire che ‘l’opposizione a decreto ingiuntivo non èl'impugnazione del decreto, ma «ha natura di giudizio di cognizione pienache devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapportogiuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità dellapronuncia del decreto d'ingiunzione» (così la sentenza 9 settembre 2010,n. 19246, di queste Sezioni Unite). Tanto che il giudice può ancherevocare il decreto e condannare l'opponente al pagamento di una sommaminore’ (Cass. S.U. citata).L‘interesse, dunque, all’introduzione del giudizio di cognizione piena perottenere il pagamento del corrispettivo, anche in questo caso sarebbeprimariamente in capo all’esercente cui conseguirebbe l’onere diD’altra parte, pur in presenza di analogie con il settore delletelecomunicazioni (come rilevato da Cass. n.1498/2025), non può nonconsiderarsi che il Regolamento sulle procedure di risoluzione dellecontroversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (deliberan. 390/21/CONS) prevede espressamente che entrambe le parti possanoinstaurare la procedura di conciliazione (art.23 reg. cit.) e che in taleambito la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione sospendei termini per agire in sede giurisdizionale fino alla scadenza del termineper la conclusione della procedura, alla mancanza del cui esperimentoconsegue l’improcedibilità del giudizio (come indicato da Cass.n.Numero registro generale 2512/2024Numero sezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 22276/2026Data pubblicazione 29/06/20268041/2000), così non risultando limitato lo strumento conciliativo alla solainiziativa dell’utente.Pertanto, in ipotesi di sospensione del giudizio al fine di instaurare unprocedimento conciliativo/di mediazione in corso di causa, l’onere dellarelativa attivazione seguirebbe i criteri ordinari per come enunciati daCass. S.U.n.19596/2020.5.Nel caso di specie si ravvisa il vizio lamentato poiché non si evince conchiarezza dalla sentenza impugnata se l’eccezione di improcedibilità delladomanda presentata dalla Monte in ragione del mancato esperimento deltentativo di conciliazione ha riguardato l’omesso tentativo di conciliazionepreliminare all’instaurazione del giudizio ovvero se si tratta di altra ipotesi,pur dovendosi rilevare che alla data di introduzione del giudizio nonrisultava ancora obbligatorio il procedimento di mediazione ai sensidell’art.5 d.lgs.28/2010 per la materia della ‘somministrazione’ (previsioneintrodotta dal d.lgs. 149/22 ed in vigore dal 30.6.2023).Il primo motivo deve dunque essere accolto, assorbiti gli altri, e lasentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata erinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Milano.Così deciso in Roma il 29 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22276/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris