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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22129/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sorveglianza di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 13 novembre 2025,depositata il 14 novembre, ha accolto parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] eha disposto una ulteriore riduzione della pena detentiva e l’erogazione della somma di euro16,00 in suo favore a titolo di risarcimento ex art. 35-ter ord. pen.2.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenutainammissibilità della richiesta con riferimento alle condizioni igieniche (l’assenza della portadella zona bagno) della cella e ha evidenziato che l’espiazione della pena del detenuto ècessata in data 9 novembre 2025 per cui il rimedio di cui all’art. 35-ter ord. pen. deve esserediversamente modulato quanto ai giorni di riduzione e somma da erogare a titolo dirisarcimento3.

In data 29 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Nella prima parte dell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge eil vizio di motivazione quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta con riferimentoall’assenza della porta della zona bagno nella cella.La doglianza è infondata.Come correttamente evidenziato dal Tribunale la questione relativa alla mancanza dellaporta del bagno nella stanza di detenzione non era stata correttamente rappresentatanell’istanza originaria e questa, pertanto, non poteva essere sollevata per la prima voltaavanti al Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo.Né, d’altro canto, può ritenersi che la richiesta presentata al Magistrato di sorveglianza,in cui il ricorrente si lamentava genericamente delle “carenze igieniche della cella”, infatti,contenesse la richiesta di verificare lo specifico aspetto, rappresentato per la prima volta conl’atto di reclamo.Ciò, peraltro, anche considerato che il Tribunale si è comunque pronunciato sul puntoevidenziando espressamente che nelle celle occupate dal ricorrente il bagno era munito diporta per cui non si sono verificate violazioni sotto il profilo rappresentato.3.

Nella seconda parte del motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione con riferimento al calcolo dei giorni di riduzione da computare e allaquantificazione della somma da erogare a titolo di risarcimento.La censura è fondata.Dagli atti risulta che l’espiazione della pena del detenuto è cessata in data 9 novembre2025 e il provvedimento impugnato è stato emesso il 13 novembre 2025.Il Tribunale non ha tenuto conto di tale circostanza e, pertanto, la somma da erogare atitolo di ristoro monetario non è stata determinata in modo corretto.L’errore di calcolo rilevato impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza affinché ilTribunale di Sorveglianza di Firenze proceda a un nuovo giudizio sul punto P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione della somma da ristorarecon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Rigetta, nel resto, ilricorso.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sorveglianza di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 13 novembre 2025,depositata il 14 novembre, ha accolto parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] eha disposto una ulteriore riduzione della pena detentiva e l’erogazione della somma di euro16,00 in suo favore a titolo di risarcimento ex art. 35-ter ord. pen.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenutainammissibilità della richiesta con riferimento alle condizioni igieniche (l’assenza della portadella zona bagno) della cella e ha evidenziato che l’espiazione della pena del detenuto ècessata in data 9 novembre 2025 per cui il rimedio di cui all’art. 35-ter ord. pen. deve esserediversamente modulato quanto ai giorni di riduzione e somma da erogare a titolo dirisarcimento3. In data 29 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nella prima parte dell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge eil vizio di motivazione quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta con riferimentoall’assenza della porta della zona bagno nella cella.La doglianza è infondata.Come correttamente evidenziato dal Tribunale la questione relativa alla mancanza dellaporta del bagno nella stanza di detenzione non era stata correttamente rappresentatanell’istanza originaria e questa, pertanto, non poteva essere sollevata per la prima voltaavanti al Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo.Né, d’altro canto, può ritenersi che la richiesta presentata al Magistrato di sorveglianza,in cui il ricorrente si lamentava genericamente delle “carenze igieniche della cella”, infatti,contenesse la richiesta di verificare lo specifico aspetto, rappresentato per la prima volta conl’atto di reclamo.Ciò, peraltro, anche considerato che il Tribunale si è comunque pronunciato sul puntoevidenziando espressamente che nelle celle occupate dal ricorrente il bagno era munito diporta per cui non si sono verificate violazioni sotto il profilo rappresentato.3. Nella seconda parte del motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione con riferimento al calcolo dei giorni di riduzione da computare e allaquantificazione della somma da erogare a titolo di risarcimento.La censura è fondata.Dagli atti risulta che l’espiazione della pena del detenuto è cessata in data 9 novembre2025 e il provvedimento impugnato è stato emesso il 13 novembre 2025.Il Tribunale non ha tenuto conto di tale circostanza e, pertanto, la somma da erogare atitolo di ristoro monetario non è stata determinata in modo corretto.L’errore di calcolo rilevato impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza affinché ilTribunale di Sorveglianza di Firenze proceda a un nuovo giudizio sul punto P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione della somma da ristorarecon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Rigetta, nel resto, ilricorso.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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