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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:683
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0338

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 2 settembre 2021 ( 1 ) Causa C‑338/20 [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź‑Centro, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco – Sanzioni pecuniarie – Decisione quadro 2005/214/GAI – Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione – Omessa comunicazione della traduzione della decisione di cui si chiede l’esecuzione – Diritti linguistici – Diritto a un processo equo»

I. Introduzione

1. Nel 2019, un conducente con residenza permanente in Polonia è stato fermato nei [OSCURATO:PERSONA] dalla polizia locale.

Con l’aiuto di un interprete di lingua polacca, contattato telefonicamente, la polizia ha comunicato al conducente che aveva violato il codice della strada e che gli sarebbe stata inflitta una sanzione.

2. In seguito, le autorità amministrative competenti dei [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato la decisione con cui è stata inflitta la sanzione pecuniaria e hanno notificato tale decisione al conducente, per posta.

Benché tale decisione fosse redatta in lingua neerlandese, sono state fornite talune informazioni sommarie ad essa relative anche in lingua francese, inglese e tedesca, unitamente a un rinvio a un sito Internet contenente informazioni in altre lingue, tra cui la lingua polacca.

Poiché tale decisione non è stata impugnata, essa è divenuta definitiva.

3. Nel procedimento principale, il giudice polacco competente in materia è chiamato a statuire su una domanda delle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] diretta all’esecuzione della decisione sanzionatoria.

Il conducente si oppone, adducendo di non aver ricevuto una versione tradotta in lingua polacca di detta decisione.

4. In tali circostanze, il giudice polacco è tenuto – ai sensi delle disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ( 2 ) – a riconoscere tale decisione e a disporne l’esecuzione? Oppure detto giudice deve opporsi al riconoscimento e all’esecuzione della decisione a causa della violazione del diritto del conducente a un processo equo? Questa, in sostanza, è la questione sottoposta alla Corte nell’ambito del presente procedimento.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

5. I considerando 2 e 4 della decisione quadro 2005/214 enunciano quanto segue: «(2) [Il principio del reciproco riconoscimento] dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate. (…) (4) La presente decisione quadro dovrebbe includere anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada».

6. L’articolo 1 della decisione quadro, rubricato «Definizioni», prevede, ai fini della medesima, quanto segue: «a) per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da: (…) ii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale; (…) b) per “sanzione pecuniaria” si intende l’obbligo di pagare: i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione; (…)».

7. L’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 ne definisce l’ambito di applicazione e dispone quanto segue: «I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni: (…) – infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose, (…)».

8. L’articolo 6 della decisione quadro 2005/214 stabilisce che «[l]e autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7».

9. L’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione quadro, che riguarda i motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione, così dispone: «Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c) e g), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie».

10. L’articolo 20, paragrafo 3, di tale decisione quadro prevede che «[c]iascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni.

Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3».

B. Diritto polacco 11.

L’articolo 611fg § 1, punto 9, del kodeks postępowania karnego (codice di procedura penale) autorizza il giudice polacco a rifiutare di dare esecuzione a una decisione definitiva in materia di sanzioni pecuniarie, qualora dal contenuto del certificato risulti che la persona cui si riferisce la decisione non è stata adeguatamente informata riguardo alla possibilità e al diritto di impugnare la decisione.

C. Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]

12. [OSCURATO:PERSONA] (ufficio centrale di riscossione giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «CJIB») è l’autorità amministrativa centrale responsabile della riscossione e del recupero dei crediti derivanti da decisioni sanzionatorie adottate in riferimento a illeciti commessi sul territorio del Regno dei [OSCURATO:PERSONA].

Una decisione sanzionatoria adottata dal CJIB può essere oggetto di ricorso dinanzi all’officier van justitie (Ufficio della procura, [OSCURATO:PERSONA]) entro un termine di sei settimane.

III. Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale

13. L’11 luglio 2019 D.P., cittadino polacco residente in Polonia, è stato fermato nei [OSCURATO:PERSONA] dalla polizia locale.

Con l’aiuto di un interprete di lingua polacca, contattato telefonicamente (« tolkentelefoon »), la polizia ha informato il conducente, in lingua polacca, che aveva commesso un’infrazione al codice della strada poiché conduceva un veicolo con due pneumatici non rispondenti ai requisiti di profilo.

La polizia ha informato altresì il conducente che gli sarebbe stata inflitta una sanzione di EUR 210, che aveva il diritto a rimanere in silenzio e che godeva di un diritto all’informazione e alla traduzione e, infine, lo ha informato dei mezzi per contestare la sanzione.

14. Il 22 luglio 2019 la decisione sanzionatoria (in prosieguo: la «decisione controversa») è stata adottata e notificata dal CJIB al conducente, per posta.

Tale decisione era redatta in lingua neerlandese, ma conteneva, da un lato, una traduzione in lingua francese, inglese e tedesca dei suoi principali elementi e, dall’altro, un riferimento, in tali lingue, al sito Internet del CJIB, che reca informazioni, anche in lingua polacca, concernenti, in particolare, i mezzi per contestare la decisione o richiedere ulteriori informazioni al CJIB.

15. La decisione impugnata è divenuta definitiva nel settembre 2019, non essendo stata impugnata.

16. Il 21 gennaio 2020 il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź‑Centro, Polonia) ha ricevuto la richiesta del CJIB diretta all’esecuzione della sanzione pecuniaria inflitta al conducente.

17. Il suddetto organo giurisdizionale ha chiesto al CJIB di indicare se la decisione controversa era stata notificata a D.P. accompagnata da una traduzione in polacco.

Il CJIB ha risposto in senso negativo.

Dinanzi al giudice del rinvio, D.P. ha confermato che, nei mesi di novembre o dicembre 2019, egli aveva ricevuto una missiva proveniente dai [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, il conducente ha precisato di non essere stato in grado di comprendere il contenuto della lettera poiché essa non conteneva informazioni in lingua polacca.

18. Il 7 luglio 2020, nutrendo dubbi in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni pertinenti della decisione quadro 2005/214, il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź‑Centro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la notificazione alla persona sanzionata di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, senza che ne sia fornita la traduzione in una lingua comprensibile al destinatario, autorizzi l’autorità dello Stato di esecuzione della decisione ad opporsi all’esecuzione della stessa decisione sulla base delle disposizioni di attuazione dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro [2005/214], per violazione del diritto a un processo equo».

19. [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty (Procuratore regionale di Łódź, Polonia), i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e polacco nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

Tali parti hanno altresì risposto per iscritto ai quesiti della Corte.

IV. Analisi

20. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni della decisione quadro 2005/214 (e, in particolare, il suo articolo 20, paragrafo 3) debbano essere interpretate nel senso che consentono a un giudice nazionale dello Stato di esecuzione di opporsi al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione definitiva, adottata dallo Stato della decisione, che impone a una persona il pagamento di una sanzione pecuniaria (in prosieguo: la «decisione sanzionatoria»), qualora detta decisione non sia stata notificata a tale persona corredata da una traduzione in una lingua ad essa comprensibile.

21. Nelle presenti conclusioni, dopo aver svolto alcune osservazioni preliminari destinate a chiarire le disposizioni applicabili del diritto dell’Unione (A), affronterò il problema sollevato dalla questione pregiudiziale: se una persona abbia diritto di ricevere, ai sensi della decisione quadro 2005/214, una traduzione della decisione di cui si chiede l’esecuzione (B).

A. Osservazioni preliminari: contesto normativo pertinente

22. In via preliminare, può essere utile chiarire il contesto normativo applicabile alla causa di cui al procedimento principale.

23. Secondo le informazioni fornite dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], la decisione sanzionatoria è stata adottata, conformemente al diritto nazionale, in esito a una procedura composta da due fasi: una fase «orale», espletata, con l’ausilio di un interprete, durante il controllo stradale effettuato dalla polizia, e una fase «scritta», svoltasi diverse settimane più tardi dinanzi al CJIB.

Dunque, la decisione di cui si chiede l’esecuzione nel caso di specie è quella inviata al conducente per posta, redatta in lingua neerlandese e corredata da una sintesi delle informazioni fornita in lingua francese, inglese e tedesca e da dettagli per la consultazione del sito Internet del CJIB sul quale potevano essere reperite informazioni aggiuntive, fra cui informazioni in lingua polacca.

24. Una siffatta procedura (mista) si distingue notevolmente dal tipo di procedura condotta oralmente e in toto dalla polizia, direttamente sul posto.

Come esempio di quest’ultimo tipo di procedura, si può immaginare il caso di un conducente che sia stato fermato immediatamente dopo aver commesso un’infrazione stradale (ad esempio, eccesso di velocità o passaggio con semaforo rosso), che accetti l’infrazione constatata dalla polizia e a cui sia inflitta una sanzione da pagare entro un determinato termine.

In quest’ultima ipotesi, la procedura si svolge interamente in presenza del conducente e la decisione sanzionatoria, vale a dire il titolo che può essere eseguito, è adottata in tale momento e in tale luogo dai servizi di polizia.

25. Ciò non si è verificato nella situazione di cui al procedimento principale.

Nel caso di specie, mi sembra di capire che, ai sensi del diritto nazionale, il procedimento amministrativo si chiuda soltanto con la decisione definitiva scritta adottata dal CJIB.

26. In tale contesto, quali sono le disposizioni del diritto dell’Unione applicabili e pertinenti ai fini del presente procedimento?

27. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare le disposizioni della decisione quadro 2005/214.

Infatti, tale normativa è applicabile nel caso di specie.

28. Al giudice del rinvio è stato chiesto di riconoscere ed eseguire una decisione trasmessa ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro 2005/214.

La decisione da eseguire è, conformemente all’articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214, «una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica» emessa da «un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale».

Inoltre, l’articolo 5 della decisione quadro 2005/214 include le «infrazioni al codice della strada» tra gli illeciti che danno luogo al riconoscimento e all’esecuzione qualora siano soddisfatte le condizioni pertinenti.

29. Di converso, né la direttiva (UE) 2015/413 ( 3 ), né la direttiva 2010/64/UE ( 4 ) – che sono state richiamate come «fonti di ispirazione» ai fini dell’interpretazione della decisione quadro 2005/214, tanto dal giudice del rinvio, quanto da talune parti – sono applicabili ratione materiae nel caso di specie.

30. La direttiva 2015/413, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, si applica soltanto alle infrazioni specifiche elencate al suo articolo

2. È pacifico che tale elenco ha carattere tassativo ( 5 ).

La violazione delle norme sui requisiti di profilo dei pneumatici non vi rientra.

Inoltre, come risulta in particolare dall’articolo 1, dall’articolo 4, paragrafo 1, nonché dai considerando 2 e 8 della direttiva 2015/413, l’obiettivo di tale strumento è quello di garantire l’efficacia delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, affinché sia possibile irrogare, in seguito, una sanzione ai soggetti responsabili.

L’ esecuzione di tali sanzioni non è oggetto della direttiva 2015/413.

31. Per quanto concerne poi la direttiva 2010/64 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, l’articolo 1, paragrafo 3 di tale strumento prevede che «[l]addove la legislazione di uno Stato membro preveda, per reati minori, l’irrogazione di una sanzione da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l’irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione » ( 6 ).

Il considerando 16 chiarisce che i «reati minori» possono includere le « infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale».

Tale considerando precisa altresì che il legislatore dell’Unione ha considerato che «[i]n tali situazioni, non sarebbe ragionevole esigere che l’autorità competente garantisca tutti i diritti sanciti dalla [direttiva 2010/64]» ( 7 ).

32. Nel caso di specie, la persona nei cui confronti è stata chiesta l’esecuzione della decisione controversa non ha esercitato il suo diritto di impugnare tale decisione dinanzi al giudice dei [OSCURATO:PERSONA] competente.

Pertanto, non è stato avviato alcun procedimento giudiziario nell’ambito del quale potrebbe trovare applicazione la direttiva 2010/64.

Anche in caso di avvio di detto procedimento, le disposizioni della direttiva 2010/64 avrebbero trovato applicazione nell’ambito di tale procedimento, e non di quello attualmente pendente dinanzi al giudice del rinvio.

33. È dunque chiaro che la situazione di cui trattasi è disciplinata, per quanto riguarda la normativa dell’Unione, (soltanto) dalle disposizioni della decisione quadro 2005/214.

Ovviamente, se tale decisione quadro è applicabile, lo sono anche le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Nella causa in esame, il diritto a un processo equo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, risulta particolarmente pertinente.

34. Alla luce di quanto precede, esaminerò ora il problema principale sollevato dal procedimento in esame.

B. Se esista un diritto a ricevere una traduzione della decisione oggetto di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2005/214

35. In sostanza, la questione proposta solleva l’interrogativo se, ai sensi della decisione quadro 2005/214, la decisione sanzionatoria, di cui si chiede l’esecuzione, debba, in linea di principio, nel caso in cui detta decisione sia redatta in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione, essere corredata da una traduzione.

36. A mio parere, tale questione va risolta in senso negativo.

37. In primo luogo, le disposizioni della decisione quadro 2005/214 non contengono alcun obbligo esplicito o implicito di fornire una traduzione della decisione originaria di cui si chiede l’esecuzione (1).

In secondo luogo, a mio avviso, dai principi generali del diritto o dai diritti fondamentali a cui rinvia l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 non discende alcun obbligo generale di fornire una traduzione (2 e 3).

38. Desidero chiarire che quando precede non esclude che, in taluni casi, l’omessa comunicazione della traduzione di una decisione sanzionatoria possa eventualmente comportare una violazione del diritto del destinatario a un processo equo, nell’ambito di un procedimento svoltosi nello Stato della decisione, tale da determinare un legittimo rifiuto, da parte dello Stato di esecuzione, di riconoscere ed eseguire tale decisione.

Quando affermato supra significa semplicemente che l’assenza di una traduzione non comporta automaticamente una violazione del diritto a un processo equo.

Infatti, la constatazione della violazione del diritto del destinatario a un processo equo esige una valutazione di tutte le circostanze pertinenti del caso concreto.

A tal riguardo, nell’ultima parte delle presenti conclusioni, mi adopererò per fornire al giudice del rinvio alcune indicazioni sul modo di procedere a tale valutazione nel caso di specie (4).

1. Sul testo e sull’obiettivo della decisione quadro 2005/214

39. L’articolo 6 della decisione quadro 2005/214 stabilisce che «[l]e autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7» ( 8 ).

40. La formulazione di tale disposizione è abbastanza chiara: qualora le autorità richiedenti rispettino le formalità previste dalla decisione quadro, le autorità dello Stato di esecuzione devono , in linea di principio, riconoscere la decisione e adottare tutte le misure necessarie alla sua esecuzione.

Le autorità di esecuzione non possono esigere «ulteriori formalità» alle autorità richiedenti e non possono rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione, salvo che ricorra uno dei motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione ivi enunciati.

Tali motivi sono elencati all’articolo 7 della decisione quadro 2005/214 e, ai sensi della giurisprudenza della Corte, un altro motivo di diniego di riconoscimento si rinviene all’articolo 20, paragrafo 3, di quest’ultima ( 9 ).

41. In tale contesto, rilevo, in primo luogo, che nessuna disposizione della decisione quadro 2005/214 prevede, tra le formalità che le autorità richiedenti devono rispettare per poter chiedere il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a una persona, che la decisione debba essere corredata da una traduzione ( 10 ).

42. In secondo luogo, l’omessa comunicazione della traduzione della decisione di cui si chiede l’esecuzione non figura tra i motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione enunciati all’articolo 7 della decisione quadro 2005/214.

Ciò è particolarmente significativo, dato che il secondo paragrafo di tale disposizione include omissioni che, come quella invocata nel procedimento in esame, possono potenzialmente pregiudicare l’esercizio dei diritti della difesa del destinatario.

Tra le omissioni espressamente menzionate, sono previste, segnatamente, l’omessa comunicazione alla persona interessata di informazioni adeguate sui mezzi di ricorso disponibili [articolo 7, paragrafo 2, lettera g)], l’omessa corretta citazione di tale persona dinanzi al giudice competente [articolo 7, paragrafo 2, lettera i), punto i)] e l’omessa corretta notifica della decisione al destinatario [articolo 7, paragrafo 2, lettera i), punto iii)].

43. Inoltre, mi sembra che l’ obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2005/214 deponga a favore di una lettura rigorosa degli articoli 6 e 7 di tale decisione.

44. Come sottolineato dalla Corte, la decisione quadro 2005/214 mira a «istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontaliero delle decisioni definitive che infliggono una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica» ( 11 ).

Inoltre, la Corte ha altresì precisato che «il principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata l’economia della decisione quadro» implica che «i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di [una decisione trasmessa ai sensi dell’articolo 4] devono essere interpretati restrittivamente » ( 12 ).

45. Tali considerazioni sono conformi alla raison d’être di tale strumento: ai fini dell’esecuzione, la decisione sottostante è «assorbita» (in senso metaforico) nel documento che, in modo succinto e schematico, la riassume e la illustra: il certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2005/214, il cui modello figura nell’allegato di tale decisione.

Conformemente al principio della fiducia reciproca, lo Stato di esecuzione deve fare affidamento sul contenuto del certificato, salvo che vi siano motivi che depongono in senso contrario.

Ciò spiega il motivo per cui l’articolo 16 della decisione quadro 2005/214 disciplina i requisiti linguistici del certificato, e non della decisione sottostante ( 13 ).

46. A tale riguardo, l’articolo 16, paragrafo 2, è significativo.

Esso prevede quanto segue: «[l]’esecuzione della decisione può essere sospesa per il tempo necessario a ottenerne la traduzione; le relative spese sono a carico dello Stato di esecuzione».

Tale disposizione conferma che, ai sensi della decisione quadro 2005/214: i) ciò che è fondamentale, nella fase dell’esecuzione, è la lingua del certificato, e che ii) non è automaticamente richiesta la traduzione della decisione originaria.

47. Di conseguenza, ritengo che dalle disposizioni della decisione quadro 2005/214 non possa discendere alcun requisito esplicito o implicito che imponga di fornire a una persona, nei cui confronti è richiesta l’esecuzione di una decisione sanzionatoria, la traduzione integrale di tale decisione in una determinata lingua.

48. Ciò precisato, nella causa in esame il giudice del rinvio richiama l’articolo 20, paragrafo 3, di tale decisione quadro, ai sensi del quale «[c]iascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni» ( 14 ).

49. Secondo il giudice del rinvio, l’omessa comunicazione al destinatario della traduzione della decisione controversa potrebbe comportare, da un lato, una violazione di un principio generale concernente la traduzione dei documenti che possano arrecare pregiudizio ai singoli e, dall’altro, determinare una violazione del diritto a un processo equo.

50. Esaminerò tali questioni nel prosieguo.

2. Se il diritto alla traduzione costituisca un principio giuridico fondamentale del diritto dell’Unione

51. In primo luogo, il giudice del rinvio suggerisce che l’assenza di una disposizione specifica, nella decisione quadro 2005/214, relativa al regime linguistico della decisione da eseguire sia dovuta alla sua data di adozione, ormai relativamente distante nel tempo.

Il giudice del rinvio sostiene che la volontà (attuale) del legislatore dell’Unione in materia può essere dedotta dalle disposizioni concernenti i requisiti linguistici che sono state inserite in strumenti giuridici più recenti, adottati in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

In particolare, il giudice del rinvio richiama le disposizioni della direttiva 2010/64 e della direttiva 2015/413, tra le quali figurano taluni obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri di fornire una traduzione delle decisioni di cui chiedono l’esecuzione.

52. In sostanza, il giudice del rinvio suggerisce di ricavare, da altri strumenti del diritto dell’Unione, un principio generale ai sensi del quale le autorità sarebbero tenute a produrre, in situazioni come quella di cui trattasi, la traduzione di qualsiasi atto che arrechi pregiudizio a un singolo nella sua lingua madre (o, eventualmente, in qualsiasi altra lingua che egli comprenda).

53. Tale argomento non mi convince.

54. In primo luogo, nella causa BV, ho avuto occasione di spiegare il motivo per cui non ritengo che il giudice dell’Unione debba attribuire un’importanza eccessiva all’asserita volontà del legislatore quando tale volontà non è chiaramente espressa nella normativa adottata e in vigore.

A mio avviso, ciò che conta, nell’interpretazione della normativa dell’Unione, sono gli elementi contenuti nel testo, unitamente alla volontà legislativa espressa nel preambolo.

Di converso, le intenzioni e idee effettivamente o asseritamente espresse nel corso dell’iter legislativo, ma non rinvenibili nel testo della normativa di cui trattasi, non dovrebbero essere considerate rilevanti ( 15 ).

55. Ciò deve valere a fortiori quando si tratta della presunta volontà del legislatore dell’Unione, che debba ricavarsi non da documenti facenti parte dell’iter legislativo pertinente, bensì da altri atti legislativi dell’Unione adottati dopo l’adozione dell’atto in questione e, per di più, estranei a quest’ultimo.

56. In secondo luogo, e in ogni caso, non sono convinto che l’asserita volontà del legislatore dell’Unione di prevedere specificamente la traduzione delle decisioni che producono effetti pregiudizievoli nei confronti di singoli possa essere dedotta da altri atti dell’Unione.

Una rapida analisi delle disposizioni pertinenti contenute in vari strumenti giuridici rivela che il legislatore dell’Unione ha, in realtà, seguito svariati approcci in materia.

57. Ad esempio, le direttive dell’Unione adottate nel settore dei procedimenti penali offrono, comprensibilmente, un livello di tutela più elevato ai singoli sottoposti a procedimenti penali.

Tuttavia, tali direttive dell’Unione non sono caratterizzate da un modello uniforme.

La direttiva 2010/64 esige una traduzione dei «documenti fondamentali»«nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono» ( 16 ).

La direttiva 2021/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( 17 ) impone agli Stati membri di «garanti[re] che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto».

Tale comunicazione deve essere redatta in «linguaggio semplice e accessibile», «in una lingua [a loro] comprensibile» ( 18 ).

58. Al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’Unione relative ai procedimenti penali, i singoli non possono, di norma, trarre diritti linguistici soggettivi dagli strumenti legislativi dell’Unione adottati nei vari settori della disciplina dell’Unione.

Allorché strumenti legislativi affrontano questioni linguistiche, normalmente ciò accade allo scopo di facilitare l’assistenza reciproca tra gli Stati membri.

Anche nel caso in cui sia presa in considerazione la situazione del destinatario, nulla garantisce che egli comprenda il documento in questione, poiché tale documento può, ad esempio, essergli notificato nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliato ( 19 ) o nella lingua dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo coinvolto in un’infrazione stradale ( 20 ).

59. Pertanto, nell’Unione europea non vi è, attualmente, un approccio unico al regime linguistico dei documenti oggetto di notificazione transfrontaliera.

A seconda dell’oggetto specifico della normativa dell’Unione in questione, l’obbligo per le autorità dello Stato membro richiedente di fornire documenti e/o informazioni nella lingua del destinatario dell’atto può essere più o meno rigoroso.

Pertanto, non ritengo che le disposizioni della direttiva 2010/64 e della direttiva 2015/413 (o, parimenti, di qualsiasi altro strumento) possano essere intese come indicazione di una volontà reale o complessiva del legislatore dell’Unione, unica e uguale indipendentemente dallo strumento giuridico considerato – anche supponendo che siffatta intenzione sia rilevante sul piano ermeneutico (quod non).

60. Semmai, è vero il contrario.

L’interpretazione della decisione quadro 2005/214 proposta dal giudice del rinvio sembra difficilmente conciliabile con l’intenzione del legislatore dell’Unione, alla luce delle chiare disposizioni della direttiva 2015/413 e della direttiva 2010/64.

61. Da un lato, estendere il requisito della traduzione a ogni decisione di esecuzione di sanzioni inflitte per qualsiasi infrazione stradale equivale a interpretare l’articolo 2 della direttiva 2015/413 in modo decontestualizzato rispetto a tale strumento normativo.

Infatti, come menzionato al precedente paragrafo 30, l’elenco degli illeciti ivi contenuti è tassativo.

E senza considerare il fatto che lo scopo di tale strumento è diverso da quello perseguito dalla decisione quadro 2005/214, sicché tracciare un parallelismo tra i due strumenti esige una certa prudenza.

62. Dall’altro lato, il considerando 16 della direttiva 2010/64 conferma che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che, nel caso di reati minori come quelli connessi alla circolazione stradale, quando la sanzione è inflitta da un’autorità amministrativa, «non sarebbe ragionevole esigere che l’autorità competente garantisca (...) i diritti» all’interpretazione e alla traduzione ivi previsti ( 21 ).

Tale affermazione suggerisce altresì che, in tale settore, il legislatore dell’Unione ha operato una scelta chiara.

63. L’argomento secondo cui le disposizioni della decisione quadro 2005/214 dovrebbero essere interpretate alla luce di strumenti legislativi più recenti lascia ancora più perplessi se si considera che il legislatore dell’Unione ha modificato tale decisione quadro nel 2009 ( 22 ), senza introdurre disposizioni specifiche su tale punto.

Il legislatore dell’Unione ha avuto varie occasioni, nel corso del decennio successivo a tali modifiche, per emendare nuovamente il testo della decisione quadro, nel caso in cui avesse voluto farlo.

Tuttavia, esso ha scelto chiaramente di non procedere in tal senso.

64. Concludendo sul punto, e indipendentemente dalla presunta intenzione del legislatore dell’Unione, non sono in grado di individuare alcun principio generale che obblighi le autorità nazionali a fornire, in situazioni come quella di cui trattasi, la traduzione di qualsiasi atto idoneo ad arrecare pregiudizio a un singolo nella sua lingua madre (o, eventualmente, in un’altra lingua ad esso comprensibile).

65. In una prospettiva analoga, trovo un’ulteriore conferma, seppur indiretta, dell’assenza di un principio generale a tale riguardo nelle diverse normative dell’Unione riguardanti le conseguenze che possono derivare dalla mancata comunicazione, in una determinata lingua, di un atto oggetto di notifica o del quale si chiede il riconoscimento, oppure delle informazioni relative a tale atto.

Infatti, in numerosi strumenti, il legislatore dell’Unione non ha previsto una regola specifica a tale riguardo ( 23 ).

Nei casi in cui lo ha fatto, tali regole sono caratterizzate da un ampio grado di difformità ( 24 ).

66. Sembra quindi poco plausibile ritenere che la Corte possa, sulla sola base del diritto a un processo equo garantito dall’articolo 47 della Carta, sancire un obbligo generale ai sensi del quale tutte le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a fornire, in situazioni transfrontaliere, la traduzione integrale di qualsiasi atto che arrechi pregiudizio a un singolo nella sua lingua madre (o in qualsiasi altra lingua ad esso comprensibile).

67. Persino la direttiva 2010/64, che, come menzionato ai precedenti paragrafi 29 e 32, non è applicabile nel caso di specie, esige una traduzione integrale dei soli «documenti fondamentali» ( 25 ).

Così è, nonostante il fatto che la direttiva 2010/64 miri espressamente a spingersi oltre le «norme minime» enunciate nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») e nella Carta ( 26 ).

68. L’onere imposto all’amministrazione nazionale da un tale dovere sarebbe notevole e, indubbiamente, sovente sproporzionato.

Quindi, a mio avviso, non è affatto per caso che un obbligo di così ampia portata non sia rinvenibile nel diritto primario o derivato dell’Unione.

I redattori dei Trattati e il legislatore dell’Unione hanno costantemente adottato un approccio piuttosto prudente e pragmatico per quanto concerne i diritti linguistici.

Al di là dei problemi pratici già rilevati, sia gli Stati membri sia le istituzioni dell’Unione sono altresì consapevoli del fatto che l’adozione di norme in materia di lingua può implicare scelte che, talora, sono politicamente e/o socialmente delicate.

69. La stessa prudenza e lo stesso pragmatismo sono rinvenibili in materia di diritti linguistici nella giurisprudenza di giudici dell’Unione.

Ad esempio, quando chiamati a riconoscere e confermare i diritti linguistici derivanti dal diritto dell’Unione, i giudici dell’Unione si sono adoperati per garantire la protezione degli individui interessati, lasciando alle autorità competenti un certo margine di manovra ( 27 ).

Soprattutto, non vi è traccia, nella giurisprudenza della Corte, di un dovere di ampia portata, imposto all’amministrazione nazionale, di fornire la traduzione di qualsiasi documento notificato o eseguito all’estero.

70. Alla luce di quanto precede, giungo alla conclusione che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, non esiste un principio generale che imponga a tutte le autorità amministrative degli Stati membri di fornire la traduzione integrale di qualsiasi atto che arrechi pregiudizio a un singolo nella sua lingua madre (o in qualsiasi altra lingua ad esso comprensibile).

3. Se si configuri una violazione del diritto a un processo equo nel procedimento originario

71. La questione che si pone ora è se la mancata comunicazione di una versione della decisione controversa tradotta in lingua polacca (o in un’altra lingua compresa dal destinatario) comporti inevitabilmente , nel corso del procedimento amministrativo originario, una violazione del diritto a un processo equo enunciato all’articolo 47 della Carta, che pregiudichi il riconoscimento e l’esecuzione successivi di tale decisione ( 28 ).

72. Ritengo di no.

73. Mi sembra che sia la giurisprudenza della Corte EDU sia quella della Corte di giustizia avallino la tesi secondo cui la violazione del diritto di un singolo a un processo equo, in una situazione come quella di cui trattasi, dipende dalle circostanze specifiche del caso concreto.

74. Dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE e dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta risulta che l’articolo 47 della Carta deve essere interpretato e applicato in modo conforme all’articolo 6 della CEDU (in prosieguo: il «diritto a un processo equo») ( 29 ).

È ampiamente ammesso dalle parti del presente procedimento che, nell’ambito di quest’ultima disposizione, il paragrafo 3, che riguarda le persone «accusat[e]», è applicabile nel caso di specie.

75. Concordo.

Come la Corte ha recentemente dichiarato ( 30 ), le infrazioni stradali , incluse quelle minori, costituiscono, generalmente, ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, un «reato» ai fini dell’articolo 6 della CEDU, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi del diritto nazionale ( 31 ).

Inoltre, la Corte di Strasburgo ha precisato che i diritti previsti all’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU devono essere garantiti in tutte le fasi del procedimento, compresa la fase pre-processuale ( 32 ).

76. Tra i «diritti minimi» che devono essere garantiti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU, a ogni persona accusata di reato vi è il diritto di «essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico» [lettera a)] Tra le informazioni che devono essere fornite alla persona in questione, in una lingua ad essa comprensibile, figurano, come precisato dalla Corte EDU, non soltanto «il motivo dell’accusa, vale a dire i fatti addebitati e sui quali si fonda l’accusa, ma anche la qualificazione giuridica data a tali fatti» ( 33 ).

77. Tali informazioni dovrebbero essere sufficientemente dettagliate ( 34 ), per consentire all’interessato di esercitare in modo efficace e pratico i suoi diritti della difesa, in particolare «consentendogli di presentare al giudice la propria versione dei fatti» ( 35 ).

Tuttavia, la Corte EDU ha sottolineato che l’adeguatezza delle informazioni non può essere valutata astrattamente, ma «varia in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso» ( 36 ).

78. Per quanto riguarda, più precisamente, la lingua in cui le informazioni devono essere fornite, la Corte EDU ha statuito che non deve necessariamente trattarsi della lingua madre della persona in questione ( 37 ).

Può trattarsi, in particolare, della lingua dello Stato membro in cui si svolge il procedimento, purché la persona interessata ne abbia una «conoscenza sufficiente» ( 38 ).

In caso contrario, conformemente alla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU, le informazioni dovrebbero essere fornite in qualsiasi altra lingua che la persona sia in grado di comprendere ( 39 ).

La sufficiente padronanza della lingua utilizzata ai fini di comunicazione deve essere valutata, in particolare, alla luce della natura dell’accusa mossa all’imputato e della complessità delle comunicazioni che gli sono rivolte dalle autorità competenti ( 40 ).

Le autorità degli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità nell’impiego dei mezzi che considerano più appropriati ai fini di tale verifica ( 41 ).

79. Per quanto riguarda il modo di informare l’accusato della natura e dei motivi dell’accusa mossa a suo carico, la Corte EDU ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU non prevede alcuna forma specifica ( 42 ).

Le informazioni pertinenti non devono necessariamente «essere fornite per iscritto o tradotte in forma scritta» ( 43 ).

Di conseguenza, «un’assistenza linguistica orale può soddisfare i requisiti della Convenzione» ( 44 ).

Per quanto riguarda la traduzione di documenti , l’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU «non si spinge fino ad esigere una traduzione scritta di tutti gli elementi di prova scritti o dei documenti ufficiali del procedimento» ( 45 ).

80. In definitiva, dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che i) l’accertamento di una violazione del diritto a un processo equo esige una valutazione caso per caso, ii) devono essere comunicate informazioni sufficientemente dettagliate da consentire all’accusato di esercitare i suoi diritti della difesa in modo pratico ed efficace, iii) dette informazioni possono essere fornite in qualsiasi lingua comprensibile all’interessato e, se del caso, anche oralmente, e iv) non è necessario fornire una traduzione scritta di tutti i documenti.

81. Tali principi, che escludono qualsiasi automatismo e denotano una certa souplesse , appaiono a fortiori ancora più validi in casi come quello di cui trattasi.

Infatti, la stessa Corte EDU ha costantemente riconosciuto l’esistenza di «accuse penali» di peso diverso e il fatto che, in situazioni che fuoriescono dal nucleo centrale del diritto penale, le garanzie penali fondamentali enunciate all’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU «non devono necessariamente applicarsi in tutto il loro rigore» ( 46 ).

A mio avviso, tali considerazioni si applicano, in particolare, nel caso di un’infrazione stradale minore come quella di cui trattasi nel procedimento principale ( 47 ).

82. Venendo ora alla giurisprudenza dell’Unione, occorre constatare che la Corte non ha ancora avuto l’occasione di produrre un corpus giurisprudenziale sul diritto a un processo equo altrettanto ampio e dettagliato quanto quello sviluppato dalla Corte EDU.

Tuttavia, nelle sue decisioni finora pronunciate, la Corte ha sovente citato espressamente le sentenze della Corte EDU relative all’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU e ha «incorporato» nell’ordinamento giuridico dell’Unione i principi che ne derivano ( 48 ).

83. Analogamente, per quanto concerne il diritto della difesa e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, che nel caso di specie sono strettamente interconnessi al diritto a un processo equo, la Corte ha costantemente statuito quanto segue: «l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie e segnatamente della natura dell’atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame» ( 49 ).

84. Soprattutto, un approccio analogo è stato adottato nella giurisprudenza della Corte concernente i diritti dell’accusato a ricevere informazioni adeguate ai sensi della decisione quadro 2005/214.

Nella sentenza di cui alla causa CJIB, la Corte ha statuito che le autorità degli Stati membri dispongono di un certo margine di flessibilità quanto al modo di comunicare tali informazioni.

Ciò che, di fatto, importa, è che «la notifica sia efficace e l’esercizio dei diritti della difesa sia garantito» ( 50 ), circostanza che spetta al giudice nazionale verificare in concreto ( 51 ).

85. Alla luce di quanto precede, non posso che concludere che l’accertamento dell’eventuale violazione del diritto a un processo equo, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, impone al giudice del rinvio di esaminare tutte le circostanze pertinenti della causa, al fine di stabilire se l’individuo in questione abbia potuto ottenere, in una lingua a lui comprensibile, informazioni sufficienti sull’illecito addebitatogli, in modo da poter esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa.

86. La mia interpretazione delle disposizioni pertinenti della decisione quadro 005/214 sembra essere confermata anche dalla formulazione dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro, che consente di rifiutare l’esecuzione «se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali» ( 52 ).

Tale disposizione suggerisce che un diniego non può essere fondato su ragioni astratte o generali, ma impone al giudice dell’esecuzione di valutare le circostanze concrete di ciascun caso, quali risultanti dal fascicolo ( 53 ).

87. Una siffatta interpretazione sembra altresì maggiormente conforme alla giurisprudenza della Corte sui principi del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tali principi impongono agli Stati membri, «segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo» ( 54 ).

Pertanto, nell’attuare il diritto dell’Unione, gli Stati membri possono «essere tenuti (...) a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri» ( 55 ).

88. Alla luce di quanto precede, concludo che il fatto che una decisione come quella di cui al procedimento principale non sia stata notificata al suo destinatario corredata da una traduzione in una lingua a lui comprensibile non dà inevitabilmente luogo, nell’ambito del procedimento amministrativo originario, a una violazione di un principio generale del diritto dell’Unione o a una violazione del diritto a un processo equo.

89. Di conseguenza, a mio avviso, occorre rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 non può essere interpretato nel senso che consente a un giudice nazionale di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione controversa per il solo motivo che tale decisione non è stata tradotta in lingua polacca.

90. Tuttavia, l’articolo 20, paragrafo 3, di tale decisione quadro consente a un giudice nazionale di opporsi al riconoscimento e all’esecuzione di tale decisione qualora, sulla base di una valutazione concreta di tutte le circostanze pertinenti, esso giunga alla conclusione che le autorità dello Stato membro richiedente non hanno fornito all’accusato informazioni sufficienti sulla natura e il motivo dell’illecito in una lingua a lui comprensibile.

91. Spetta evidentemente al giudice del rinvio compiere siffatta valutazione nel caso di specie ( 56 ).

Tuttavia, al fine di assistere tale giudice, tenterò di fornire alcune indicazioni relative al caso in esame, alla luce degli elementi a disposizione della Corte.

4. Sul caso di specie

92. A mio avviso, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo, non è evidente che vi sia stata, effettivamente, una violazione del diritto del conducente a un processo equo.

Tuttavia, al contempo, non è possibile scartare completamente tale eventualità.

Una constatazione in tal senso da parte del giudice del rinvio richiederebbe, quindi, una certa cautela, nonché una valutazione dettagliata della situazione di cui trattasi.

93. Nelle sue osservazioni, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, conformemente a una procedura consolidata, la polizia locale ha informato il conducente, in lingua polacca, attraverso un interprete contattato telefonicamente, dei seguenti elementi: i) della violazione del codice della strada asseritamente commessa, ii) dell’importo della sanzione inflitta, iii) del suo diritto a rimanere in silenzio, iv) della possibilità di contestare la sanzione inflittagli e, v) dei diritti all’assistenza legale nonché alla traduzione e all’interpretazione.

94. Tuttavia, come menzionato al precedente punto 24, la decisione di cui si chiede l’esecuzione in tale procedimento non è stata adottata dalla polizia, direttamente sul posto, in presenza del conducente (assistito da un interprete).

In tale momento, la decisione è stata soltanto annunciata, ed è stata adottata dal CJIB in un momento successivo.

La decisione, redatta in lingua neerlandese, è stata quindi inviata per posta al conducente, corredata da spiegazioni aggiuntive in lingua francese, inglese e tedesca, nonché da un rinvio al sito Internet del CJIB, in cui sono fornite informazioni in lingua polacca.

95. Poteva allora il conducente legittimamente ignorare la decisione e le informazioni ad essa relative, contenute nella lettera ricevuta dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA], e validamente sostenere di ignorare la decisione di cui è stata chiesta l’esecuzione?

96. A tal riguardo, condivido il parere del governo polacco secondo cui non ci si può attendere che una persona che si trovi in una posizione come quella del conducente si attivi per reperire le informazioni che le autorità non gli hanno comunicato in una lingua che è in grado di comprendere ( 57 ).

97. Tuttavia, non ritengo che la valutazione del caso di specie si possa realmente concludere qui.

Spetta principalmente all’interessato agire con la massima diligenza ai fini della difesa dei propri interessi ( 58 ).

Inoltre, come costantemente affermato dalla Corte EDU, in linea di principio «né la lettera né lo spirito dell’articolo 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare volontariamente, in modo espresso o tacito, al diritto alle garanzie di un processo equo» ( 59 ).

98. Il giudice del rinvio deve quindi valutare accuratamente la situazione nel caso di specie, poiché non tutte le situazioni sono simili.

In particolare, si possono distinguere due ipotesi.

99. Da un lato, vi sono i procedimenti completamente in absentia.

In tali situazioni, un individuo può, di fatto, ricevere, in modo completamente inaspettato, una lettera da parte di un altro Stato membro, in una lingua che non comprende, concernente un’asserita violazione della normativa di tale Stato membro, della quale non era stato preventivamente informato.

100. Dall’altro lato, vi sono situazioni in cui un individuo riceve una lettera da parte di un altro Stato membro dopo avere già partecipato a un qualche procedimento in tale Stato.

Siffatta lettera, benché redatta in una lingua che egli non comprende, sembra riguardare un’asserita violazione di cui il conducente era già stato informato, e che, sostanzialmente, ribadisce le informazioni che gli erano già state fornite in quel luogo e in quel momento.

101. Mi sembra che una violazione del diritto a un processo equo sia molto più probabile nella prima ipotesi che nella seconda.

Ovviamente, non si può escludere che, anche nella seconda ipotesi, possa determinarsi una violazione dei diritti del destinatario.

Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la decisione definitiva notificata si discosti, per quanto concerne aspetti importanti, dalle informazioni fornite in precedenza, determinando una situazione in cui l’accusato potrebbe trovarsi nell’incapacità di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa.

Tuttavia, in assenza di una differenza significativa tra la decisione definitiva e gli elementi chiave già comunicati oralmente al destinatario, ritengo che sia più difficile accogliere l’argomento del destinatario secondo cui quest’ultimo non sarebbe stato in grado di comprendere o di dedurre il contenuto della lettera ricevuta dalle autorità straniere.

102. Tuttavia, come già chiarito, spetta al giudice del rinvio, in ultima analisi, pronunciarsi al riguardo.

In sostanza, il giudice del rinvio è tenuto a verificare se, nonostante il fatto che la decisione del CJIB fosse redatta in una lingua non comprensibile al destinatario, il conducente avesse già ricevuto, da parte della polizia, informazioni sufficienti riguardanti, in particolare, l’infrazione contestatagli, le conseguenze da essa derivanti e i mezzi di ricorso a sua disposizione per contestare gli accertamenti della polizia.

Nell’ambito di tale valutazione del diritto a un processo equo, l’attenzione deve essere rivolta all’intero procedimento nello Stato membro richiedente e a tutte le informazioni fornite al conducente nel corso di tale procedimento.

103. Qualora tale giudice nutra dubbi per quanto concerne le norme del diritto dei [OSCURATO:PERSONA] applicabili e i fatti pertinenti, potrà richiedere l’assistenza delle autorità dello Stato della decisione.

Infatti, come risulta dall’articolo 7, paragrafo 3, e dall’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, «prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie».

104. Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione quadro, la consultazione è obbligatoria e dovrebbe essere effettuata prima dell’adozione di qualsiasi decisione che neghi, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione sanzionatoria.

Del resto, tale disposizione costituisce una manifestazione del principio del riconoscimento reciproco e del principio di leale cooperazione, sottesi alla decisione quadro 2005/214.

105. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere nel senso che le disposizioni della decisione quadro 2005/214 ostano a che un giudice nazionale si opponga al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione definitiva che impone a una persona il pagamento di una sanzione pecuniaria, adottata da un’autorità amministrativa dello Stato della decisione, per il solo motivo che a tale persona non è stata notificata una traduzione di tale decisione in una lingua che essa comprende.

106. Il giudice nazionale può, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione qualora, sulla base di una valutazione concreta di tutte le circostanze pertinenti, esso giunga alla conclusione che le autorità dello Stato membro richiedente non hanno fornito alla persona accusata informazioni sufficienti sulla natura e sul motivo della contestazione dell’illecito in una lingua per essa comprensibile.

V. Conclusione

107. Propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź‑Centro, Polonia) nei seguenti termini: – Le disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, ostano a che un giudice nazionale si opponga al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione definitiva che impone a una persona il pagamento di una sanzione pecuniaria, adottata da un’autorità amministrativa dello Stato della decisione, per il solo motivo che a tale persona non è stata notificata una traduzione di tale decisione in una lingua che essa comprende. – Il giudice nazionale può, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione qualora, sulla base di una valutazione concreta di tutte le circostanze pertinenti, esso giunga alla conclusione che le autorità dello Stato membro richiedente non hanno fornito alla persona accusata informazioni sufficienti sulla natura e sul motivo della contestazione dell’illecito in una lingua per essa comprensibile. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 2005, L 76, pag. 16 . ( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ( GU 2015, L 68, pag. 9 ). ( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ( GU 2010, L 280, pag. 1 ). ( 5 ) A tal riguardo, v., in particolare, considerando 7 e 9, nonché articolo 11 della direttiva 2015/413. ( 6 ) Il corsivo è mio. ( 7 ) Il corsivo è mio. ( 8 ) Il corsivo è mio. ( 9 )

V. sentenze del 14 novembre 2013, Baláž ( C‑60/12 , EU:C:2013:733 , punto 28 ), e del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) ( C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 30 ). ( 10 ) V., in particolare, l’articolo 4 della decisione, che è la disposizione principale in materia di formalità da espletare e documenti da trasmettere. ( 11 )

V. sentenze del 14 novembre 2013, Baláž ( C‑60/12 , EU:C:2013:733 , punto 27 ), e del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) ( C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 29 ).

Il corsivo è mio.

V. anche, più recentemente, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa LU ( C‑136/20 , EU:C:2021:412 , paragrafi 85 e 86 ). ( 12 )

V. sentenze del 14 novembre 2013, Baláž ( C‑60/12 , EU:C:2013:733 , punto 29 ), e del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) ( C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 31 ).

Il corsivo è mio. ( 13 ) Ciò riflette l’approccio generale seguito dal legislatore dell’Unione in una serie di strumenti adottati in tale settore.

Essi si fondano tutti su un modulo o un certificato standardizzato, allegati allo strumento giuridico di cui trattasi, che, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione nella pratica, sostituisce la decisione sottostante.

La scelta di basare tali sistemi su un documento standard che contiene gli elementi chiave della decisione sottostante è appunto intesa ad ovviare ai problemi e alle difficoltà derivanti dal multilinguismo dell’Unione europea. ( 14 ) Il corsivo è mio. ( 15 )

V. le mie conclusioni nella causa BV ( C‑129/19 , EU:C:2020:375 , paragrafi da 117 a 123 ). ( 16 ) Considerando 22 e articolo 3 della direttiva 2010/64. ( 17 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 ( GU 2012, L 142, pag. 1 ).

Neppure tale direttiva si applica alla causa in esame.

Infatti, l’articolo 2, paragrafo 2, prevede che «[l]addove il diritto di uno Stato membro preveda l’irrogazione di una sanzione relativamente a reati minori da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l’irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione». ( 18 ) Articolo 4 della direttiva 2012/13. ( 19 ) Articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 20 ) Articolo 5 della direttiva 2015/413. ( 21 ) Pertanto, la sentenza della Corte nella causa Sleutjes, richiamata da talune parti, non è pertinente nella causa in esame.

In tale sentenza, la Corte si è limitata ad applicare le disposizioni della direttiva 2010/64 a una causa che, a differenza di quella in esame , rientrava nell’ambito di applicazione di tale direttiva, in ragione del fatto che la sanzione era stata inflitta da un organo giurisdizionale .

V. sentenza del 12 ottobre 2017 ( C‑278/16 , EU:C:2017:757 , punti 10 , 25 e 27 ). ( 22 )

V. decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo ( GU 2009, L 81, pag. 24 ). ( 23 ) V., ad esempio, l’assenza di qualsiasi disposizione concernente le conseguenze di una violazione, da parte delle autorità degli Stati membri, degli obblighi ad esse incombenti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2015/413, dell’articolo 3 della direttiva 2010/64 o degli articoli 4 e 5 della direttiva 2012/13. ( 24 ) Cfr. le disposizioni della direttiva quadro 2005/214 con, ad esempio, gli articoli 9 e 12 del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione) ( GU 2020, L 405, pag. 40 ), e con l’articolo 22 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure ( GU 2010, L 84, pag. 1 ). ( 25 )

V. articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva. ( 26 )

V. considerando 7 della direttiva. ( 27 ) Più in dettaglio, e con riferimenti precisi alla giurisprudenza, v. le mie conclusioni nella causa An tAire [OSCURATO:PERSONA] agus Mara, Éire agus an tArd-Aighne ( C‑64/20 , EU:C:2021:14 , paragrafi da 71 a 82 ). ( 28 ) A tal riguardo, si può altresì rilevare che il considerando 5 della decisione quadro 2005/214 dichiara, in particolare, che la «decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il capo VI» (nota a piè di pagina omessa).

Inoltre, l’articolo 3 della decisione quadro 2005/214 prevede che la «decisione quadro non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall’articolo 6 del trattato». ( 29 ) Inoltre, dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali ( GU 2007, C 303, pag. 17 ) risulta che l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU e ha lo stesso significato e la stessa portata di quest’ultimo.

V. anche sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. ( C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punto 105 ). ( 30 ) Sentenza del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità) ( C‑439/19 , EU:C:2021:504 , punti da 86 a 93 ). ( 31 ) V., in particolare, Corte EDU, 21 febbraio 1984, Öztürk c.

Germania (CE:ECHR:1984:0221JUD000854479, §§ da 46 a 54), e decisione del 19 ottobre 2004, Falk c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2004:1019DEC006627301, § 7).

Il corsivo è mio.

In tal senso, più recentemente, v. anche Corte EDU, 8 ottobre 2020, Bajčić c.

Croazia (CE:ECHR:2020:1008JUD006733413, §§ 27 e 28). ( 32 ) V., ad esempio, Corte EDU, 20 ottobre 2015, Dvorski c.

Croazia (CE:ECHR:2015:1020JUD00250311, § 76 e giurisprudenza ivi citata). ( 33 )

V. Corte EDU, 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c.

Francia (CE:ECHR:1999:0325JUD002544494, § 51). ( 34 ) Ibidem. ( 35 )

V. Corte EDU, 24 febbraio 2009, Protopapa c.

Turchia (CE:ECHR:2009:0224JUD001608490, § 80), e 19 dicembre 1989, Kamasinski c.

Austria (CE:ECHR:1989:1219JUD000978382, § 74). ( 36 ) V., in particolare, Corte EDU, 25 luglio 2000, Mattoccia c.

Italia (CE:ECHR:2000:0725JUD002396994, § 60). ( 37 ) V., in tal senso, Corte EDU, 28 agosto 2018, Vizgirda c.

Slovenia (CE:ECHR:2018:0828JUD005986808, § 90). ( 38 ) V., in tal senso, Corte EDU, 19 dicembre 1989, Brozicek c.

Italia (CE:ECHR:1989:1219JUD001096484, § 41). ( 39 ) V., in tal senso, Corte EDU, 18 ottobre 2006, Hermi c.

Italia (CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 68). ( 40 ) Idem (§ 71). ( 41 ) V., in tal senso, Corte EDU, 28 agosto 2018, Vizgirda c.

Slovenia (CE:ECHR:2018:0828JUD005986808, § 84). ( 42 )

V. Corte EDU, 17 febbraio 2004, Tabaï c.

Francia (CE:ECHR:2004:0217DEC007380501, § 4). ( 43 )

V. Corte EDU, 18 ottobre 2006, Hermi c.

Italia (CE:ECHR:2006:1018JUD0018, § 68). ( 44 ) Idem (§§ 69 e 70). ( 45 ) Idem (§ 70). ( 46 ) V., in particolare, Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c.

Finlandia (CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 43). ( 47 ) Le esigenze di flessibilità e la necessità che sia effettuata una valutazione concreta delle circostanze di ciascun caso nella fase della valutazione del merito sono la necessaria conseguenza del ricorso inflazionato alla nozione di «reato», nella giurisprudenza della Corte EDU ai fini della ricevibilità ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, che ha preso il via con la nota causa Engel [Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, §§ da 80 a 82].

Se anche violazioni minori, che richiedono l’irrogazione di sanzioni assai lievi, quali l’infrazione stradale nel caso di specie, sono qualificate come «penali», ne consegue assai naturalmente che, ai fini della valutazione di un’asserita violazione dei diritti fondamentali dell’accusato, una differenziazione tra i vari tipi di illecito e la loro gravità diviene necessaria e deve essere successivamente ristabilita al fine di ripristinare una sorta di equilibrio ragionevole nel sistema.

Infatti, è evidente che gli Stati membri possono legittimamente decidere di offrire maggiori garanzie (che possono certamente essere costose per l’amministrazione e comportare un onere amministrativo elevato) alle persone accusate di reati quali omicidio o terrorismo rispetto alle persone che ricevono una multa per divieto di sosta o che sono sanzionate per aver guidato con pneumatici a basso profilo. ( 48 ) V., in particolare, sentenze del 13 giugno 2019, Moro ( C‑646/17 , EU:C:2019:489 , punto 55 ), e del 15 ottobre 2015, Covaci ( C‑216/14 , EU:C:2015:686 , punto 39 ). ( 49 ) V., in particolare, sentenza del 26 luglio 2017, Sacko ( C‑348/16 , EU:C:2017:591 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

Il corsivo è mio. ( 50 ) Sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) ( C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 35 ). ( 51 ) Idem, punti 42 e

50. ( 52 ) Il corsivo è mio.

Il modello di certificato figura, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2005/214, nel suo allegato. ( 53 ) Sull’importanza del certificato, v. il precedente paragrafo

45. ( 54 )

V. sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (

C‑216/18 PPU

, EU:C:2018:586 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 55 ) Idem, punto 37 e giurisprudenza ivi citata. ( 56 ) V., per analogia, ordinanza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑384/14 , EU:C:2016:316 , punti 57 e 58 ). ( 57 ) V., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑615/18 , EU:C:2020:376 , punti 57 e 64 ), nonché le mie conclusioni in tale causa ( EU:C:2020:9 , paragrafi 61 e 62 ). ( 58 ) V., ad esempio, Corte EDU, 4 ottobre 2001, Teuschler c.

Germania (CE:ECHR:2001:1004DEC004763699).

Si tratta di una manifestazione di un principio noto e generalmente riconosciuto, spesso espresso mediante il brocardo latino vigilantibus (non dormientibus) iura (succurunt). ( 59 )

V. Corte EDU, 24 febbraio 2009, Protopapa c.

Turchia (CE:ECHR:2009:0224JUD001608490, §§ da 82 a 86 e giurisprudenza ivi citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0338 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 2 settembre 2021 ( 1 ) Causa C‑338/20 [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź‑Centro, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco – Sanzioni pecuniarie – Decisione quadro 2005/214/GAI – Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione – Omessa comunicazione della traduzione della decisione di cui si chiede l’esecuzione – Diritti linguistici – Diritto a un processo equo» I. Introduzione 1. Nel 2019, un conducente con residenza permanente in Polonia è stato fermato nei [OSCURATO:PERSONA] dalla polizia locale. Con l’aiuto di un interprete di lingua polacca, contattato telefonicamente, la polizia ha comunicato al conducente che aveva violato il codice della strada e che gli sarebbe stata inflitta una sanzione. 2. In seguito, le autorità amministrative competenti dei [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato la decisione con cui è stata inflitta la sanzione pecuniaria e hanno notificato tale decisione al conducente, per posta. Benché tale decisione fosse redatta in lingua neerlandese, sono state fornite talune informazioni sommarie ad essa relative anche in lingua francese, inglese e tedesca, unitamente a un rinvio a un sito Internet contenente informazioni in altre lingue, tra cui la lingua polacca. Poiché tale decisione non è stata impugnata, essa è divenuta definitiva. 3. Nel procedimento principale, il giudice polacco competente in materia è chiamato a statuire su una domanda delle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] diretta all’esecuzione della decisione sanzionatoria. Il conducente si oppone, adducendo di non aver ricevuto una versione tradotta in lingua polacca di detta decisione. 4. In tali circostanze, il giudice polacco è tenuto – ai sensi delle disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ( 2 ) – a riconoscere tale decisione e a disporne l’esecuzione? Oppure detto giudice deve opporsi al riconoscimento e all’esecuzione della decisione a causa della violazione del diritto del conducente a un processo equo? Questa, in sostanza, è la questione sottoposta alla Corte nell’ambito del presente procedimento. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 5. I considerando 2 e 4 della decisione quadro 2005/214 enunciano quanto segue: «(2) [Il principio del reciproco riconoscimento] dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate. (…) (4) La presente decisione quadro dovrebbe includere anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada». 6. L’articolo 1 della decisione quadro, rubricato «Definizioni», prevede, ai fini della medesima, quanto segue: «a) per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da: (…) ii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale; (…) b) per “sanzione pecuniaria” si intende l’obbligo di pagare: i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione; (…)». 7. L’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214 ne definisce l’ambito di applicazione e dispone quanto segue: «I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni: (…) – infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose, (…)». 8. L’articolo 6 della decisione quadro 2005/214 stabilisce che «[l]e autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7». 9. L’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione quadro, che riguarda i motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione, così dispone: «Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c) e g), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie». 10. L’articolo 20, paragrafo 3, di tale decisione quadro prevede che «[c]iascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3». B. Diritto polacco 11. L’articolo 611fg § 1, punto 9, del kodeks postępowania karnego (codice di procedura penale) autorizza il giudice polacco a rifiutare di dare esecuzione a una decisione definitiva in materia di sanzioni pecuniarie, qualora dal contenuto del certificato risulti che la persona cui si riferisce la decisione non è stata adeguatamente informata riguardo alla possibilità e al diritto di impugnare la decisione. C. Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 12. [OSCURATO:PERSONA] (ufficio centrale di riscossione giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «CJIB») è l’autorità amministrativa centrale responsabile della riscossione e del recupero dei crediti derivanti da decisioni sanzionatorie adottate in riferimento a illeciti commessi sul territorio del Regno dei [OSCURATO:PERSONA]. Una decisione sanzionatoria adottata dal CJIB può essere oggetto di ricorso dinanzi all’officier van justitie (Ufficio della procura, [OSCURATO:PERSONA]) entro un termine di sei settimane. III. Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale 13. L’11 luglio 2019 D.P., cittadino polacco residente in Polonia, è stato fermato nei [OSCURATO:PERSONA] dalla polizia locale. Con l’aiuto di un interprete di lingua polacca, contattato telefonicamente (« tolkentelefoon »), la polizia ha informato il conducente, in lingua polacca, che aveva commesso un’infrazione al codice della strada poiché conduceva un veicolo con due pneumatici non rispondenti ai requisiti di profilo. La polizia ha informato altresì il conducente che gli sarebbe stata inflitta una sanzione di EUR 210, che aveva il diritto a rimanere in silenzio e che godeva di un diritto all’informazione e alla traduzione e, infine, lo ha informato dei mezzi per contestare la sanzione. 14. Il 22 luglio 2019 la decisione sanzionatoria (in prosieguo: la «decisione controversa») è stata adottata e notificata dal CJIB al conducente, per posta. Tale decisione era redatta in lingua neerlandese, ma conteneva, da un lato, una traduzione in lingua francese, inglese e tedesca dei suoi principali elementi e, dall’altro, un riferimento, in tali lingue, al sito Internet del CJIB, che reca informazioni, anche in lingua polacca, concernenti, in particolare, i mezzi per contestare la decisione o richiedere ulteriori informazioni al CJIB. 15. La decisione impugnata è divenuta definitiva nel settembre 2019, non essendo stata impugnata. 16. Il 21 gennaio 2020 il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź‑Centro, Polonia) ha ricevuto la richiesta del CJIB diretta all’esecuzione della sanzione pecuniaria inflitta al conducente. 17. Il suddetto organo giurisdizionale ha chiesto al CJIB di indicare se la decisione controversa era stata notificata a D.P. accompagnata da una traduzione in polacco. Il CJIB ha risposto in senso negativo. Dinanzi al giudice del rinvio, D.P. ha confermato che, nei mesi di novembre o dicembre 2019, egli aveva ricevuto una missiva proveniente dai [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il conducente ha precisato di non essere stato in grado di comprendere il contenuto della lettera poiché essa non conteneva informazioni in lingua polacca. 18. Il 7 luglio 2020, nutrendo dubbi in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni pertinenti della decisione quadro 2005/214, il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź‑Centro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la notificazione alla persona sanzionata di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, senza che ne sia fornita la traduzione in una lingua comprensibile al destinatario, autorizzi l’autorità dello Stato di esecuzione della decisione ad opporsi all’esecuzione della stessa decisione sulla base delle disposizioni di attuazione dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro [2005/214], per violazione del diritto a un processo equo». 19. [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty (Procuratore regionale di Łódź, Polonia), i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e polacco nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Tali parti hanno altresì risposto per iscritto ai quesiti della Corte. IV. Analisi 20. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni della decisione quadro 2005/214 (e, in particolare, il suo articolo 20, paragrafo 3) debbano essere interpretate nel senso che consentono a un giudice nazionale dello Stato di esecuzione di opporsi al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione definitiva, adottata dallo Stato della decisione, che impone a una persona il pagamento di una sanzione pecuniaria (in prosieguo: la «decisione sanzionatoria»), qualora detta decisione non sia stata notificata a tale persona corredata da una traduzione in una lingua ad essa comprensibile. 21. Nelle presenti conclusioni, dopo aver svolto alcune osservazioni preliminari destinate a chiarire le disposizioni applicabili del diritto dell’Unione (A), affronterò il problema sollevato dalla questione pregiudiziale: se una persona abbia diritto di ricevere, ai sensi della decisione quadro 2005/214, una traduzione della decisione di cui si chiede l’esecuzione (B). A. Osservazioni preliminari: contesto normativo pertinente 22. In via preliminare, può essere utile chiarire il contesto normativo applicabile alla causa di cui al procedimento principale. 23. Secondo le informazioni fornite dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], la decisione sanzionatoria è stata adottata, conformemente al diritto nazionale, in esito a una procedura composta da due fasi: una fase «orale», espletata, con l’ausilio di un interprete, durante il controllo stradale effettuato dalla polizia, e una fase «scritta», svoltasi diverse settimane più tardi dinanzi al CJIB. Dunque, la decisione di cui si chiede l’esecuzione nel caso di specie è quella inviata al conducente per posta, redatta in lingua neerlandese e corredata da una sintesi delle informazioni fornita in lingua francese, inglese e tedesca e da dettagli per la consultazione del sito Internet del CJIB sul quale potevano essere reperite informazioni aggiuntive, fra cui informazioni in lingua polacca. 24. Una siffatta procedura (mista) si distingue notevolmente dal tipo di procedura condotta oralmente e in toto dalla polizia, direttamente sul posto. Come esempio di quest’ultimo tipo di procedura, si può immaginare il caso di un conducente che sia stato fermato immediatamente dopo aver commesso un’infrazione stradale (ad esempio, eccesso di velocità o passaggio con semaforo rosso), che accetti l’infrazione constatata dalla polizia e a cui sia inflitta una sanzione da pagare entro un determinato termine. In quest’ultima ipotesi, la procedura si svolge interamente in presenza del conducente e la decisione sanzionatoria, vale a dire il titolo che può essere eseguito, è adottata in tale momento e in tale luogo dai servizi di polizia. 25. Ciò non si è verificato nella situazione di cui al procedimento principale. Nel caso di specie, mi sembra di capire che, ai sensi del diritto nazionale, il procedimento amministrativo si chiuda soltanto con la decisione definitiva scritta adottata dal CJIB. 26. In tale contesto, quali sono le disposizioni del diritto dell’Unione applicabili e pertinenti ai fini del presente procedimento? 27. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare le disposizioni della decisione quadro 2005/214. Infatti, tale normativa è applicabile nel caso di specie. 28. Al giudice del rinvio è stato chiesto di riconoscere ed eseguire una decisione trasmessa ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro 2005/214. La decisione da eseguire è, conformemente all’articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214, «una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica» emessa da «un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale». Inoltre, l’articolo 5 della decisione quadro 2005/214 include le «infrazioni al codice della strada» tra gli illeciti che danno luogo al riconoscimento e all’esecuzione qualora siano soddisfatte le condizioni pertinenti. 29. Di converso, né la direttiva (UE) 2015/413 ( 3 ), né la direttiva 2010/64/UE ( 4 ) – che sono state richiamate come «fonti di ispirazione» ai fini dell’interpretazione della decisione quadro 2005/214, tanto dal giudice del rinvio, quanto da talune parti – sono applicabili ratione materiae nel caso di specie. 30. La direttiva 2015/413, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, si applica soltanto alle infrazioni specifiche elencate al suo articolo 2. È pacifico che tale elenco ha carattere tassativo ( 5 ). La violazione delle norme sui requisiti di profilo dei pneumatici non vi rientra. Inoltre, come risulta in particolare dall’articolo 1, dall’articolo 4, paragrafo 1, nonché dai considerando 2 e 8 della direttiva 2015/413, l’obiettivo di tale strumento è quello di garantire l’efficacia delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, affinché sia possibile irrogare, in seguito, una sanzione ai soggetti responsabili. L’ esecuzione di tali sanzioni non è oggetto della direttiva 2015/413. 31. Per quanto concerne poi la direttiva 2010/64 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, l’articolo 1, paragrafo 3 di tale strumento prevede che «[l]addove la legislazione di uno Stato membro preveda, per reati minori, l’irrogazione di una sanzione da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l’irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione » ( 6 ). Il considerando 16 chiarisce che i «reati minori» possono includere le « infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale». Tale considerando precisa altresì che il legislatore dell’Unione ha considerato che «[i]n tali situazioni, non sarebbe ragionevole esigere che l’autorità competente garantisca tutti i diritti sanciti dalla [direttiva 2010/64]» ( 7 ). 32. Nel caso di specie, la persona nei cui confronti è stata chiesta l’esecuzione della decisione controversa non ha esercitato il suo diritto di impugnare tale decisione dinanzi al giudice dei [OSCURATO:PERSONA] competente. Pertanto, non è stato avviato alcun procedimento giudiziario nell’ambito del quale potrebbe trovare applicazione la direttiva 2010/64. Anche in caso di avvio di detto procedimento, le disposizioni della direttiva 2010/64 avrebbero trovato applicazione nell’ambito di tale procedimento, e non di quello attualmente pendente dinanzi al giudice del rinvio. 33. È dunque chiaro che la situazione di cui trattasi è disciplinata, per quanto riguarda la normativa dell’Unione, (soltanto) dalle disposizioni della decisione quadro 2005/214. Ovviamente, se tale decisione quadro è applicabile, lo sono anche le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Nella causa in esame, il diritto a un processo equo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, risulta particolarmente pertinente. 34. Alla luce di quanto precede, esaminerò ora il problema principale sollevato dal procedimento in esame. B. Se esista un diritto a ricevere una traduzione della decisione oggetto di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2005/214 35. In sostanza, la questione proposta solleva l’interrogativo se, ai sensi della decisione quadro 2005/214, la decisione sanzionatoria, di cui si chiede l’esecuzione, debba, in linea di principio, nel caso in cui detta decisione sia redatta in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione, essere corredata da una traduzione. 36. A mio parere, tale questione va risolta in senso negativo. 37. In primo luogo, le disposizioni della decisione quadro 2005/214 non contengono alcun obbligo esplicito o implicito di fornire una traduzione della decisione originaria di cui si chiede l’esecuzione (1). In secondo luogo, a mio avviso, dai principi generali del diritto o dai diritti fondamentali a cui rinvia l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 non discende alcun obbligo generale di fornire una traduzione (2 e 3). 38. Desidero chiarire che quando precede non esclude che, in taluni casi, l’omessa comunicazione della traduzione di una decisione sanzionatoria possa eventualmente comportare una violazione del diritto del destinatario a un processo equo, nell’ambito di un procedimento svoltosi nello Stato della decisione, tale da determinare un legittimo rifiuto, da parte dello Stato di esecuzione, di riconoscere ed eseguire tale decisione. Quando affermato supra significa semplicemente che l’assenza di una traduzione non comporta automaticamente una violazione del diritto a un processo equo. Infatti, la constatazione della violazione del diritto del destinatario a un processo equo esige una valutazione di tutte le circostanze pertinenti del caso concreto. A tal riguardo, nell’ultima parte delle presenti conclusioni, mi adopererò per fornire al giudice del rinvio alcune indicazioni sul modo di procedere a tale valutazione nel caso di specie (4). 1. Sul testo e sull’obiettivo della decisione quadro 2005/214 39. L’articolo 6 della decisione quadro 2005/214 stabilisce che «[l]e autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7» ( 8 ). 40. La formulazione di tale disposizione è abbastanza chiara: qualora le autorità richiedenti rispettino le formalità previste dalla decisione quadro, le autorità dello Stato di esecuzione devono , in linea di principio, riconoscere la decisione e adottare tutte le misure necessarie alla sua esecuzione. Le autorità di esecuzione non possono esigere «ulteriori formalità» alle autorità richiedenti e non possono rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione, salvo che ricorra uno dei motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione ivi enunciati. Tali motivi sono elencati all’articolo 7 della decisione quadro 2005/214 e, ai sensi della giurisprudenza della Corte, un altro motivo di diniego di riconoscimento si rinviene all’articolo 20, paragrafo 3, di quest’ultima ( 9 ). 41. In tale contesto, rilevo, in primo luogo, che nessuna disposizione della decisione quadro 2005/214 prevede, tra le formalità che le autorità richiedenti devono rispettare per poter chiedere il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a una persona, che la decisione debba essere corredata da una traduzione ( 10 ). 42. In secondo luogo, l’omessa comunicazione della traduzione della decisione di cui si chiede l’esecuzione non figura tra i motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione enunciati all’articolo 7 della decisione quadro 2005/214. Ciò è particolarmente significativo, dato che il secondo paragrafo di tale disposizione include omissioni che, come quella invocata nel procedimento in esame, possono potenzialmente pregiudicare l’esercizio dei diritti della difesa del destinatario. Tra le omissioni espressamente menzionate, sono previste, segnatamente, l’omessa comunicazione alla persona interessata di informazioni adeguate sui mezzi di ricorso disponibili [articolo 7, paragrafo 2, lettera g)], l’omessa corretta citazione di tale persona dinanzi al giudice competente [articolo 7, paragrafo 2, lettera i), punto i)] e l’omessa corretta notifica della decisione al destinatario [articolo 7, paragrafo 2, lettera i), punto iii)]. 43. Inoltre, mi sembra che l’ obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2005/214 deponga a favore di una lettura rigorosa degli articoli 6 e 7 di tale decisione. 44. Come sottolineato dalla Corte, la decisione quadro 2005/214 mira a «istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontaliero delle decisioni definitive che infliggono una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica» ( 11 ). Inoltre, la Corte ha altresì precisato che «il principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata l’economia della decisione quadro» implica che «i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di [una decisione trasmessa ai sensi dell’articolo 4] devono essere interpretati restrittivamente » ( 12 ). 45. Tali considerazioni sono conformi alla raison d’être di tale strumento: ai fini dell’esecuzione, la decisione sottostante è «assorbita» (in senso metaforico) nel documento che, in modo succinto e schematico, la riassume e la illustra: il certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2005/214, il cui modello figura nell’allegato di tale decisione. Conformemente al principio della fiducia reciproca, lo Stato di esecuzione deve fare affidamento sul contenuto del certificato, salvo che vi siano motivi che depongono in senso contrario. Ciò spiega il motivo per cui l’articolo 16 della decisione quadro 2005/214 disciplina i requisiti linguistici del certificato, e non della decisione sottostante ( 13 ). 46. A tale riguardo, l’articolo 16, paragrafo 2, è significativo. Esso prevede quanto segue: «[l]’esecuzione della decisione può essere sospesa per il tempo necessario a ottenerne la traduzione; le relative spese sono a carico dello Stato di esecuzione». Tale disposizione conferma che, ai sensi della decisione quadro 2005/214: i) ciò che è fondamentale, nella fase dell’esecuzione, è la lingua del certificato, e che ii) non è automaticamente richiesta la traduzione della decisione originaria. 47. Di conseguenza, ritengo che dalle disposizioni della decisione quadro 2005/214 non possa discendere alcun requisito esplicito o implicito che imponga di fornire a una persona, nei cui confronti è richiesta l’esecuzione di una decisione sanzionatoria, la traduzione integrale di tale decisione in una determinata lingua. 48. Ciò precisato, nella causa in esame il giudice del rinvio richiama l’articolo 20, paragrafo 3, di tale decisione quadro, ai sensi del quale «[c]iascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni» ( 14 ). 49. Secondo il giudice del rinvio, l’omessa comunicazione al destinatario della traduzione della decisione controversa potrebbe comportare, da un lato, una violazione di un principio generale concernente la traduzione dei documenti che possano arrecare pregiudizio ai singoli e, dall’altro, determinare una violazione del diritto a un processo equo. 50. Esaminerò tali questioni nel prosieguo. 2. Se il diritto alla traduzione costituisca un principio giuridico fondamentale del diritto dell’Unione 51. In primo luogo, il giudice del rinvio suggerisce che l’assenza di una disposizione specifica, nella decisione quadro 2005/214, relativa al regime linguistico della decisione da eseguire sia dovuta alla sua data di adozione, ormai relativamente distante nel tempo. Il giudice del rinvio sostiene che la volontà (attuale) del legislatore dell’Unione in materia può essere dedotta dalle disposizioni concernenti i requisiti linguistici che sono state inserite in strumenti giuridici più recenti, adottati in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In particolare, il giudice del rinvio richiama le disposizioni della direttiva 2010/64 e della direttiva 2015/413, tra le quali figurano taluni obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri di fornire una traduzione delle decisioni di cui chiedono l’esecuzione. 52. In sostanza, il giudice del rinvio suggerisce di ricavare, da altri strumenti del diritto dell’Unione, un principio generale ai sensi del quale le autorità sarebbero tenute a produrre, in situazioni come quella di cui trattasi, la traduzione di qualsiasi atto che arrechi pregiudizio a un singolo nella sua lingua madre (o, eventualmente, in qualsiasi altra lingua che egli comprenda). 53. Tale argomento non mi convince. 54. In primo luogo, nella causa BV, ho avuto occasione di spiegare il motivo per cui non ritengo che il giudice dell’Unione debba attribuire un’importanza eccessiva all’asserita volontà del legislatore quando tale volontà non è chiaramente espressa nella normativa adottata e in vigore. A mio avviso, ciò che conta, nell’interpretazione della normativa dell’Unione, sono gli elementi contenuti nel testo, unitamente alla volontà legislativa espressa nel preambolo. Di converso, le intenzioni e idee effettivamente o asseritamente espresse nel corso dell’iter legislativo, ma non rinvenibili nel testo della normativa di cui trattasi, non dovrebbero essere considerate rilevanti ( 15 ). 55. Ciò deve valere a fortiori quando si tratta della presunta volontà del legislatore dell’Unione, che debba ricavarsi non da documenti facenti parte dell’iter legislativo pertinente, bensì da altri atti legislativi dell’Unione adottati dopo l’adozione dell’atto in questione e, per di più, estranei a quest’ultimo. 56. In secondo luogo, e in ogni caso, non sono convinto che l’asserita volontà del legislatore dell’Unione di prevedere specificamente la traduzione delle decisioni che producono effetti pregiudizievoli nei confronti di singoli possa essere dedotta da altri atti dell’Unione. Una rapida analisi delle disposizioni pertinenti contenute in vari strumenti giuridici rivela che il legislatore dell’Unione ha, in realtà, seguito svariati approcci in materia. 57. Ad esempio, le direttive dell’Unione adottate nel settore dei procedimenti penali offrono, comprensibilmente, un livello di tutela più elevato ai singoli sottoposti a procedimenti penali. Tuttavia, tali direttive dell’Unione non sono caratterizzate da un modello uniforme. La direttiva 2010/64 esige una traduzione dei «documenti fondamentali»«nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono» ( 16 ). La direttiva 2021/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( 17 ) impone agli Stati membri di «garanti[re] che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto». Tale comunicazione deve essere redatta in «linguaggio semplice e accessibile», «in una lingua [a loro] comprensibile» ( 18 ). 58. Al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’Unione relative ai procedimenti penali, i singoli non possono, di norma, trarre diritti linguistici soggettivi dagli strumenti legislativi dell’Unione adottati nei vari settori della disciplina dell’Unione. Allorché strumenti legislativi affrontano questioni linguistiche, normalmente ciò accade allo scopo di facilitare l’assistenza reciproca tra gli Stati membri. Anche nel caso in cui sia presa in considerazione la situazione del destinatario, nulla garantisce che egli comprenda il documento in questione, poiché tale documento può, ad esempio, essergli notificato nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliato ( 19 ) o nella lingua dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo coinvolto in un’infrazione stradale ( 20 ). 59. Pertanto, nell’Unione europea non vi è, attualmente, un approccio unico al regime linguistico dei documenti oggetto di notificazione transfrontaliera. A seconda dell’oggetto specifico della normativa dell’Unione in questione, l’obbligo per le autorità dello Stato membro richiedente di fornire documenti e/o informazioni nella lingua del destinatario dell’atto può essere più o meno rigoroso. Pertanto, non ritengo che le disposizioni della direttiva 2010/64 e della direttiva 2015/413 (o, parimenti, di qualsiasi altro strumento) possano essere intese come indicazione di una volontà reale o complessiva del legislatore dell’Unione, unica e uguale indipendentemente dallo strumento giuridico considerato – anche supponendo che siffatta intenzione sia rilevante sul piano ermeneutico (quod non). 60. Semmai, è vero il contrario. L’interpretazione della decisione quadro 2005/214 proposta dal giudice del rinvio sembra difficilmente conciliabile con l’intenzione del legislatore dell’Unione, alla luce delle chiare disposizioni della direttiva 2015/413 e della direttiva 2010/64. 61. Da un lato, estendere il requisito della traduzione a ogni decisione di esecuzione di sanzioni inflitte per qualsiasi infrazione stradale equivale a interpretare l’articolo 2 della direttiva 2015/413 in modo decontestualizzato rispetto a tale strumento normativo. Infatti, come menzionato al precedente paragrafo 30, l’elenco degli illeciti ivi contenuti è tassativo. E senza considerare il fatto che lo scopo di tale strumento è diverso da quello perseguito dalla decisione quadro 2005/214, sicché tracciare un parallelismo tra i due strumenti esige una certa prudenza. 62. Dall’altro lato, il considerando 16 della direttiva 2010/64 conferma che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che, nel caso di reati minori come quelli connessi alla circolazione stradale, quando la sanzione è inflitta da un’autorità amministrativa, «non sarebbe ragionevole esigere che l’autorità competente garantisca (...) i diritti» all’interpretazione e alla traduzione ivi previsti ( 21 ). Tale affermazione suggerisce altresì che, in tale settore, il legislatore dell’Unione ha operato una scelta chiara. 63. L’argomento secondo cui le disposizioni della decisione quadro 2005/214 dovrebbero essere interpretate alla luce di strumenti legislativi più recenti lascia ancora più perplessi se si considera che il legislatore dell’Unione ha modificato tale decisione quadro nel 2009 ( 22 ), senza introdurre disposizioni specifiche su tale punto. Il legislatore dell’Unione ha avuto varie occasioni, nel corso del decennio successivo a tali modifiche, per emendare nuovamente il testo della decisione quadro, nel caso in cui avesse voluto farlo. Tuttavia, esso ha scelto chiaramente di non procedere in tal senso. 64. Concludendo sul punto, e indipendentemente dalla presunta intenzione del legislatore dell’Unione, non sono in grado di individuare alcun principio generale che obblighi le autorità nazionali a fornire, in situazioni come quella di cui trattasi, la traduzione di qualsiasi atto idoneo ad arrecare pregiudizio a un singolo nella sua lingua madre (o, eventualmente, in un’altra lingua ad esso comprensibile). 65. In una prospettiva analoga, trovo un’ulteriore conferma, seppur indiretta, dell’assenza di un principio generale a tale riguardo nelle diverse normative dell’Unione riguardanti le conseguenze che possono derivare dalla mancata comunicazione, in una determinata lingua, di un atto oggetto di notifica o del quale si chiede il riconoscimento, oppure delle informazioni relative a tale atto. Infatti, in numerosi strumenti, il legislatore dell’Unione non ha previsto una regola specifica a tale riguardo ( 23 ). Nei casi in cui lo ha fatto, tali regole sono caratterizzate da un ampio grado di difformità ( 24 ). 66. Sembra quindi poco plausibile ritenere che la Corte possa, sulla sola base del diritto a un processo equo garantito dall’articolo 47 della Carta, sancire un obbligo generale ai sensi del quale tutte le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a fornire, in situazioni transfrontaliere, la traduzione integrale di qualsiasi atto che arrechi pregiudizio a un singolo nella sua lingua madre (o in qualsiasi altra lingua ad esso comprensibile). 67. Persino la direttiva 2010/64, che, come menzionato ai precedenti paragrafi 29 e 32, non è applicabile nel caso di specie, esige una traduzione integrale dei soli «documenti fondamentali» ( 25 ). Così è, nonostante il fatto che la direttiva 2010/64 miri espressamente a spingersi oltre le «norme minime» enunciate nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») e nella Carta ( 26 ). 68. L’onere imposto all’amministrazione nazionale da un tale dovere sarebbe notevole e, indubbiamente, sovente sproporzionato. Quindi, a mio avviso, non è affatto per caso che un obbligo di così ampia portata non sia rinvenibile nel diritto primario o derivato dell’Unione. I redattori dei Trattati e il legislatore dell’Unione hanno costantemente adottato un approccio piuttosto prudente e pragmatico per quanto concerne i diritti linguistici. Al di là dei problemi pratici già rilevati, sia gli Stati membri sia le istituzioni dell’Unione sono altresì consapevoli del fatto che l’adozione di norme in materia di lingua può implicare scelte che, talora, sono politicamente e/o socialmente delicate. 69. La stessa prudenza e lo stesso pragmatismo sono rinvenibili in materia di diritti linguistici nella giurisprudenza di giudici dell’Unione. Ad esempio, quando chiamati a riconoscere e confermare i diritti linguistici derivanti dal diritto dell’Unione, i giudici dell’Unione si sono adoperati per garantire la protezione degli individui interessati, lasciando alle autorità competenti un certo margine di manovra ( 27 ). Soprattutto, non vi è traccia, nella giurisprudenza della Corte, di un dovere di ampia portata, imposto all’amministrazione nazionale, di fornire la traduzione di qualsiasi documento notificato o eseguito all’estero. 70. Alla luce di quanto precede, giungo alla conclusione che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, non esiste un principio generale che imponga a tutte le autorità amministrative degli Stati membri di fornire la traduzione integrale di qualsiasi atto che arrechi pregiudizio a un singolo nella sua lingua madre (o in qualsiasi altra lingua ad esso comprensibile). 3. Se si configuri una violazione del diritto a un processo equo nel procedimento originario 71. La questione che si pone ora è se la mancata comunicazione di una versione della decisione controversa tradotta in lingua polacca (o in un’altra lingua compresa dal destinatario) comporti inevitabilmente , nel corso del procedimento amministrativo originario, una violazione del diritto a un processo equo enunciato all’articolo 47 della Carta, che pregiudichi il riconoscimento e l’esecuzione successivi di tale decisione ( 28 ). 72. Ritengo di no. 73. Mi sembra che sia la giurisprudenza della Corte EDU sia quella della Corte di giustizia avallino la tesi secondo cui la violazione del diritto di un singolo a un processo equo, in una situazione come quella di cui trattasi, dipende dalle circostanze specifiche del caso concreto. 74. Dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE e dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta risulta che l’articolo 47 della Carta deve essere interpretato e applicato in modo conforme all’articolo 6 della CEDU (in prosieguo: il «diritto a un processo equo») ( 29 ). È ampiamente ammesso dalle parti del presente procedimento che, nell’ambito di quest’ultima disposizione, il paragrafo 3, che riguarda le persone «accusat[e]», è applicabile nel caso di specie. 75. Concordo. Come la Corte ha recentemente dichiarato ( 30 ), le infrazioni stradali , incluse quelle minori, costituiscono, generalmente, ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, un «reato» ai fini dell’articolo 6 della CEDU, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi del diritto nazionale ( 31 ). Inoltre, la Corte di Strasburgo ha precisato che i diritti previsti all’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU devono essere garantiti in tutte le fasi del procedimento, compresa la fase pre-processuale ( 32 ). 76. Tra i «diritti minimi» che devono essere garantiti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU, a ogni persona accusata di reato vi è il diritto di «essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico» [lettera a)] Tra le informazioni che devono essere fornite alla persona in questione, in una lingua ad essa comprensibile, figurano, come precisato dalla Corte EDU, non soltanto «il motivo dell’accusa, vale a dire i fatti addebitati e sui quali si fonda l’accusa, ma anche la qualificazione giuridica data a tali fatti» ( 33 ). 77. Tali informazioni dovrebbero essere sufficientemente dettagliate ( 34 ), per consentire all’interessato di esercitare in modo efficace e pratico i suoi diritti della difesa, in particolare «consentendogli di presentare al giudice la propria versione dei fatti» ( 35 ). Tuttavia, la Corte EDU ha sottolineato che l’adeguatezza delle informazioni non può essere valutata astrattamente, ma «varia in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso» ( 36 ). 78. Per quanto riguarda, più precisamente, la lingua in cui le informazioni devono essere fornite, la Corte EDU ha statuito che non deve necessariamente trattarsi della lingua madre della persona in questione ( 37 ). Può trattarsi, in particolare, della lingua dello Stato membro in cui si svolge il procedimento, purché la persona interessata ne abbia una «conoscenza sufficiente» ( 38 ). In caso contrario, conformemente alla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU, le informazioni dovrebbero essere fornite in qualsiasi altra lingua che la persona sia in grado di comprendere ( 39 ). La sufficiente padronanza della lingua utilizzata ai fini di comunicazione deve essere valutata, in particolare, alla luce della natura dell’accusa mossa all’imputato e della complessità delle comunicazioni che gli sono rivolte dalle autorità competenti ( 40 ). Le autorità degli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità nell’impiego dei mezzi che considerano più appropriati ai fini di tale verifica ( 41 ). 79. Per quanto riguarda il modo di informare l’accusato della natura e dei motivi dell’accusa mossa a suo carico, la Corte EDU ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU non prevede alcuna forma specifica ( 42 ). Le informazioni pertinenti non devono necessariamente «essere fornite per iscritto o tradotte in forma scritta» ( 43 ). Di conseguenza, «un’assistenza linguistica orale può soddisfare i requisiti della Convenzione» ( 44 ). Per quanto riguarda la traduzione di documenti , l’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU «non si spinge fino ad esigere una traduzione scritta di tutti gli elementi di prova scritti o dei documenti ufficiali del procedimento» ( 45 ). 80. In definitiva, dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che i) l’accertamento di una violazione del diritto a un processo equo esige una valutazione caso per caso, ii) devono essere comunicate informazioni sufficientemente dettagliate da consentire all’accusato di esercitare i suoi diritti della difesa in modo pratico ed efficace, iii) dette informazioni possono essere fornite in qualsiasi lingua comprensibile all’interessato e, se del caso, anche oralmente, e iv) non è necessario fornire una traduzione scritta di tutti i documenti. 81. Tali principi, che escludono qualsiasi automatismo e denotano una certa souplesse , appaiono a fortiori ancora più validi in casi come quello di cui trattasi. Infatti, la stessa Corte EDU ha costantemente riconosciuto l’esistenza di «accuse penali» di peso diverso e il fatto che, in situazioni che fuoriescono dal nucleo centrale del diritto penale, le garanzie penali fondamentali enunciate all’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU «non devono necessariamente applicarsi in tutto il loro rigore» ( 46 ). A mio avviso, tali considerazioni si applicano, in particolare, nel caso di un’infrazione stradale minore come quella di cui trattasi nel procedimento principale ( 47 ). 82. Venendo ora alla giurisprudenza dell’Unione, occorre constatare che la Corte non ha ancora avuto l’occasione di produrre un corpus giurisprudenziale sul diritto a un processo equo altrettanto ampio e dettagliato quanto quello sviluppato dalla Corte EDU. Tuttavia, nelle sue decisioni finora pronunciate, la Corte ha sovente citato espressamente le sentenze della Corte EDU relative all’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU e ha «incorporato» nell’ordinamento giuridico dell’Unione i principi che ne derivano ( 48 ). 83. Analogamente, per quanto concerne il diritto della difesa e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, che nel caso di specie sono strettamente interconnessi al diritto a un processo equo, la Corte ha costantemente statuito quanto segue: «l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie e segnatamente della natura dell’atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame» ( 49 ). 84. Soprattutto, un approccio analogo è stato adottato nella giurisprudenza della Corte concernente i diritti dell’accusato a ricevere informazioni adeguate ai sensi della decisione quadro 2005/214. Nella sentenza di cui alla causa CJIB, la Corte ha statuito che le autorità degli Stati membri dispongono di un certo margine di flessibilità quanto al modo di comunicare tali informazioni. Ciò che, di fatto, importa, è che «la notifica sia efficace e l’esercizio dei diritti della difesa sia garantito» ( 50 ), circostanza che spetta al giudice nazionale verificare in concreto ( 51 ). 85. Alla luce di quanto precede, non posso che concludere che l’accertamento dell’eventuale violazione del diritto a un processo equo, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, impone al giudice del rinvio di esaminare tutte le circostanze pertinenti della causa, al fine di stabilire se l’individuo in questione abbia potuto ottenere, in una lingua a lui comprensibile, informazioni sufficienti sull’illecito addebitatogli, in modo da poter esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa. 86. La mia interpretazione delle disposizioni pertinenti della decisione quadro 005/214 sembra essere confermata anche dalla formulazione dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro, che consente di rifiutare l’esecuzione «se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali» ( 52 ). Tale disposizione suggerisce che un diniego non può essere fondato su ragioni astratte o generali, ma impone al giudice dell’esecuzione di valutare le circostanze concrete di ciascun caso, quali risultanti dal fascicolo ( 53 ). 87. Una siffatta interpretazione sembra altresì maggiormente conforme alla giurisprudenza della Corte sui principi del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tali principi impongono agli Stati membri, «segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo» ( 54 ). Pertanto, nell’attuare il diritto dell’Unione, gli Stati membri possono «essere tenuti (...) a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri» ( 55 ). 88. Alla luce di quanto precede, concludo che il fatto che una decisione come quella di cui al procedimento principale non sia stata notificata al suo destinatario corredata da una traduzione in una lingua a lui comprensibile non dà inevitabilmente luogo, nell’ambito del procedimento amministrativo originario, a una violazione di un principio generale del diritto dell’Unione o a una violazione del diritto a un processo equo. 89. Di conseguenza, a mio avviso, occorre rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 non può essere interpretato nel senso che consente a un giudice nazionale di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione controversa per il solo motivo che tale decisione non è stata tradotta in lingua polacca. 90. Tuttavia, l’articolo 20, paragrafo 3, di tale decisione quadro consente a un giudice nazionale di opporsi al riconoscimento e all’esecuzione di tale decisione qualora, sulla base di una valutazione concreta di tutte le circostanze pertinenti, esso giunga alla conclusione che le autorità dello Stato membro richiedente non hanno fornito all’accusato informazioni sufficienti sulla natura e il motivo dell’illecito in una lingua a lui comprensibile. 91. Spetta evidentemente al giudice del rinvio compiere siffatta valutazione nel caso di specie ( 56 ). Tuttavia, al fine di assistere tale giudice, tenterò di fornire alcune indicazioni relative al caso in esame, alla luce degli elementi a disposizione della Corte. 4. Sul caso di specie 92. A mio avviso, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo, non è evidente che vi sia stata, effettivamente, una violazione del diritto del conducente a un processo equo. Tuttavia, al contempo, non è possibile scartare completamente tale eventualità. Una constatazione in tal senso da parte del giudice del rinvio richiederebbe, quindi, una certa cautela, nonché una valutazione dettagliata della situazione di cui trattasi. 93. Nelle sue osservazioni, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, conformemente a una procedura consolidata, la polizia locale ha informato il conducente, in lingua polacca, attraverso un interprete contattato telefonicamente, dei seguenti elementi: i) della violazione del codice della strada asseritamente commessa, ii) dell’importo della sanzione inflitta, iii) del suo diritto a rimanere in silenzio, iv) della possibilità di contestare la sanzione inflittagli e, v) dei diritti all’assistenza legale nonché alla traduzione e all’interpretazione. 94. Tuttavia, come menzionato al precedente punto 24, la decisione di cui si chiede l’esecuzione in tale procedimento non è stata adottata dalla polizia, direttamente sul posto, in presenza del conducente (assistito da un interprete). In tale momento, la decisione è stata soltanto annunciata, ed è stata adottata dal CJIB in un momento successivo. La decisione, redatta in lingua neerlandese, è stata quindi inviata per posta al conducente, corredata da spiegazioni aggiuntive in lingua francese, inglese e tedesca, nonché da un rinvio al sito Internet del CJIB, in cui sono fornite informazioni in lingua polacca. 95. Poteva allora il conducente legittimamente ignorare la decisione e le informazioni ad essa relative, contenute nella lettera ricevuta dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA], e validamente sostenere di ignorare la decisione di cui è stata chiesta l’esecuzione? 96. A tal riguardo, condivido il parere del governo polacco secondo cui non ci si può attendere che una persona che si trovi in una posizione come quella del conducente si attivi per reperire le informazioni che le autorità non gli hanno comunicato in una lingua che è in grado di comprendere ( 57 ). 97. Tuttavia, non ritengo che la valutazione del caso di specie si possa realmente concludere qui. Spetta principalmente all’interessato agire con la massima diligenza ai fini della difesa dei propri interessi ( 58 ). Inoltre, come costantemente affermato dalla Corte EDU, in linea di principio «né la lettera né lo spirito dell’articolo 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare volontariamente, in modo espresso o tacito, al diritto alle garanzie di un processo equo» ( 59 ). 98. Il giudice del rinvio deve quindi valutare accuratamente la situazione nel caso di specie, poiché non tutte le situazioni sono simili. In particolare, si possono distinguere due ipotesi. 99. Da un lato, vi sono i procedimenti completamente in absentia. In tali situazioni, un individuo può, di fatto, ricevere, in modo completamente inaspettato, una lettera da parte di un altro Stato membro, in una lingua che non comprende, concernente un’asserita violazione della normativa di tale Stato membro, della quale non era stato preventivamente informato. 100. Dall’altro lato, vi sono situazioni in cui un individuo riceve una lettera da parte di un altro Stato membro dopo avere già partecipato a un qualche procedimento in tale Stato. Siffatta lettera, benché redatta in una lingua che egli non comprende, sembra riguardare un’asserita violazione di cui il conducente era già stato informato, e che, sostanzialmente, ribadisce le informazioni che gli erano già state fornite in quel luogo e in quel momento. 101. Mi sembra che una violazione del diritto a un processo equo sia molto più probabile nella prima ipotesi che nella seconda. Ovviamente, non si può escludere che, anche nella seconda ipotesi, possa determinarsi una violazione dei diritti del destinatario. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la decisione definitiva notificata si discosti, per quanto concerne aspetti importanti, dalle informazioni fornite in precedenza, determinando una situazione in cui l’accusato potrebbe trovarsi nell’incapacità di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa. Tuttavia, in assenza di una differenza significativa tra la decisione definitiva e gli elementi chiave già comunicati oralmente al destinatario, ritengo che sia più difficile accogliere l’argomento del destinatario secondo cui quest’ultimo non sarebbe stato in grado di comprendere o di dedurre il contenuto della lettera ricevuta dalle autorità straniere. 102. Tuttavia, come già chiarito, spetta al giudice del rinvio, in ultima analisi, pronunciarsi al riguardo. In sostanza, il giudice del rinvio è tenuto a verificare se, nonostante il fatto che la decisione del CJIB fosse redatta in una lingua non comprensibile al destinatario, il conducente avesse già ricevuto, da parte della polizia, informazioni sufficienti riguardanti, in particolare, l’infrazione contestatagli, le conseguenze da essa derivanti e i mezzi di ricorso a sua disposizione per contestare gli accertamenti della polizia. Nell’ambito di tale valutazione del diritto a un processo equo, l’attenzione deve essere rivolta all’intero procedimento nello Stato membro richiedente e a tutte le informazioni fornite al conducente nel corso di tale procedimento. 103. Qualora tale giudice nutra dubbi per quanto concerne le norme del diritto dei [OSCURATO:PERSONA] applicabili e i fatti pertinenti, potrà richiedere l’assistenza delle autorità dello Stato della decisione. Infatti, come risulta dall’articolo 7, paragrafo 3, e dall’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, «prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie». 104. Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione quadro, la consultazione è obbligatoria e dovrebbe essere effettuata prima dell’adozione di qualsiasi decisione che neghi, in tutto o in parte, l’esecuzione della decisione sanzionatoria. Del resto, tale disposizione costituisce una manifestazione del principio del riconoscimento reciproco e del principio di leale cooperazione, sottesi alla decisione quadro 2005/214. 105. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere nel senso che le disposizioni della decisione quadro 2005/214 ostano a che un giudice nazionale si opponga al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione definitiva che impone a una persona il pagamento di una sanzione pecuniaria, adottata da un’autorità amministrativa dello Stato della decisione, per il solo motivo che a tale persona non è stata notificata una traduzione di tale decisione in una lingua che essa comprende. 106. Il giudice nazionale può, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione qualora, sulla base di una valutazione concreta di tutte le circostanze pertinenti, esso giunga alla conclusione che le autorità dello Stato membro richiedente non hanno fornito alla persona accusata informazioni sufficienti sulla natura e sul motivo della contestazione dell’illecito in una lingua per essa comprensibile. V. Conclusione 107. Propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź‑Centro, Polonia) nei seguenti termini: – Le disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, ostano a che un giudice nazionale si opponga al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione definitiva che impone a una persona il pagamento di una sanzione pecuniaria, adottata da un’autorità amministrativa dello Stato della decisione, per il solo motivo che a tale persona non è stata notificata una traduzione di tale decisione in una lingua che essa comprende. – Il giudice nazionale può, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione qualora, sulla base di una valutazione concreta di tutte le circostanze pertinenti, esso giunga alla conclusione che le autorità dello Stato membro richiedente non hanno fornito alla persona accusata informazioni sufficienti sulla natura e sul motivo della contestazione dell’illecito in una lingua per essa comprensibile. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 2005, L 76, pag. 16 . ( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ( GU 2015, L 68, pag. 9 ). ( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ( GU 2010, L 280, pag. 1 ). ( 5 ) A tal riguardo, v., in particolare, considerando 7 e 9, nonché articolo 11 della direttiva 2015/413. ( 6 ) Il corsivo è mio. ( 7 ) Il corsivo è mio. ( 8 ) Il corsivo è mio. ( 9 ) V. sentenze del 14 novembre 2013, Baláž ( C‑60/12 , EU:C:2013:733 , punto 28 ), e del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) ( C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 30 ). ( 10 ) V., in particolare, l’articolo 4 della decisione, che è la disposizione principale in materia di formalità da espletare e documenti da trasmettere. ( 11 ) V. sentenze del 14 novembre 2013, Baláž ( C‑60/12 , EU:C:2013:733 , punto 27 ), e del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) ( C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 29 ). Il corsivo è mio. V. anche, più recentemente, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa LU ( C‑136/20 , EU:C:2021:412 , paragrafi 85 e 86 ). ( 12 ) V. sentenze del 14 novembre 2013, Baláž ( C‑60/12 , EU:C:2013:733 , punto 29 ), e del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) ( C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 31 ). Il corsivo è mio. ( 13 ) Ciò riflette l’approccio generale seguito dal legislatore dell’Unione in una serie di strumenti adottati in tale settore. Essi si fondano tutti su un modulo o un certificato standardizzato, allegati allo strumento giuridico di cui trattasi, che, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione nella pratica, sostituisce la decisione sottostante. La scelta di basare tali sistemi su un documento standard che contiene gli elementi chiave della decisione sottostante è appunto intesa ad ovviare ai problemi e alle difficoltà derivanti dal multilinguismo dell’Unione europea. ( 14 ) Il corsivo è mio. ( 15 ) V. le mie conclusioni nella causa BV ( C‑129/19 , EU:C:2020:375 , paragrafi da 117 a 123 ). ( 16 ) Considerando 22 e articolo 3 della direttiva 2010/64. ( 17 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 ( GU 2012, L 142, pag. 1 ). Neppure tale direttiva si applica alla causa in esame. Infatti, l’articolo 2, paragrafo 2, prevede che «[l]addove il diritto di uno Stato membro preveda l’irrogazione di una sanzione relativamente a reati minori da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l’irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione». ( 18 ) Articolo 4 della direttiva 2012/13. ( 19 ) Articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 20 ) Articolo 5 della direttiva 2015/413. ( 21 ) Pertanto, la sentenza della Corte nella causa Sleutjes, richiamata da talune parti, non è pertinente nella causa in esame. In tale sentenza, la Corte si è limitata ad applicare le disposizioni della direttiva 2010/64 a una causa che, a differenza di quella in esame , rientrava nell’ambito di applicazione di tale direttiva, in ragione del fatto che la sanzione era stata inflitta da un organo giurisdizionale . V. sentenza del 12 ottobre 2017 ( C‑278/16 , EU:C:2017:757 , punti 10 , 25 e 27 ). ( 22 ) V. decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo ( GU 2009, L 81, pag. 24 ). ( 23 ) V., ad esempio, l’assenza di qualsiasi disposizione concernente le conseguenze di una violazione, da parte delle autorità degli Stati membri, degli obblighi ad esse incombenti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2015/413, dell’articolo 3 della direttiva 2010/64 o degli articoli 4 e 5 della direttiva 2012/13. ( 24 ) Cfr. le disposizioni della direttiva quadro 2005/214 con, ad esempio, gli articoli 9 e 12 del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione) ( GU 2020, L 405, pag. 40 ), e con l’articolo 22 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure ( GU 2010, L 84, pag. 1 ). ( 25 ) V. articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva. ( 26 ) V. considerando 7 della direttiva. ( 27 ) Più in dettaglio, e con riferimenti precisi alla giurisprudenza, v. le mie conclusioni nella causa An tAire [OSCURATO:PERSONA] agus Mara, Éire agus an tArd-Aighne ( C‑64/20 , EU:C:2021:14 , paragrafi da 71 a 82 ). ( 28 ) A tal riguardo, si può altresì rilevare che il considerando 5 della decisione quadro 2005/214 dichiara, in particolare, che la «decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il capo VI» (nota a piè di pagina omessa). Inoltre, l’articolo 3 della decisione quadro 2005/214 prevede che la «decisione quadro non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall’articolo 6 del trattato». ( 29 ) Inoltre, dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali ( GU 2007, C 303, pag. 17 ) risulta che l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU e ha lo stesso significato e la stessa portata di quest’ultimo. V. anche sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. ( C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punto 105 ). ( 30 ) Sentenza del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità) ( C‑439/19 , EU:C:2021:504 , punti da 86 a 93 ). ( 31 ) V., in particolare, Corte EDU, 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania (CE:ECHR:1984:0221JUD000854479, §§ da 46 a 54), e decisione del 19 ottobre 2004, Falk c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2004:1019DEC006627301, § 7). Il corsivo è mio. In tal senso, più recentemente, v. anche Corte EDU, 8 ottobre 2020, Bajčić c. Croazia (CE:ECHR:2020:1008JUD006733413, §§ 27 e 28). ( 32 ) V., ad esempio, Corte EDU, 20 ottobre 2015, Dvorski c. Croazia (CE:ECHR:2015:1020JUD00250311, § 76 e giurisprudenza ivi citata). ( 33 ) V. Corte EDU, 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia (CE:ECHR:1999:0325JUD002544494, § 51). ( 34 ) Ibidem. ( 35 ) V. Corte EDU, 24 febbraio 2009, Protopapa c. Turchia (CE:ECHR:2009:0224JUD001608490, § 80), e 19 dicembre 1989, Kamasinski c. Austria (CE:ECHR:1989:1219JUD000978382, § 74). ( 36 ) V., in particolare, Corte EDU, 25 luglio 2000, Mattoccia c. Italia (CE:ECHR:2000:0725JUD002396994, § 60). ( 37 ) V., in tal senso, Corte EDU, 28 agosto 2018, Vizgirda c. Slovenia (CE:ECHR:2018:0828JUD005986808, § 90). ( 38 ) V., in tal senso, Corte EDU, 19 dicembre 1989, Brozicek c. Italia (CE:ECHR:1989:1219JUD001096484, § 41). ( 39 ) V., in tal senso, Corte EDU, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia (CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 68). ( 40 ) Idem (§ 71). ( 41 ) V., in tal senso, Corte EDU, 28 agosto 2018, Vizgirda c. Slovenia (CE:ECHR:2018:0828JUD005986808, § 84). ( 42 ) V. Corte EDU, 17 febbraio 2004, Tabaï c. Francia (CE:ECHR:2004:0217DEC007380501, § 4). ( 43 ) V. Corte EDU, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia (CE:ECHR:2006:1018JUD0018, § 68). ( 44 ) Idem (§§ 69 e 70). ( 45 ) Idem (§ 70). ( 46 ) V., in particolare, Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia (CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 43). ( 47 ) Le esigenze di flessibilità e la necessità che sia effettuata una valutazione concreta delle circostanze di ciascun caso nella fase della valutazione del merito sono la necessaria conseguenza del ricorso inflazionato alla nozione di «reato», nella giurisprudenza della Corte EDU ai fini della ricevibilità ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, che ha preso il via con la nota causa Engel [Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, §§ da 80 a 82]. Se anche violazioni minori, che richiedono l’irrogazione di sanzioni assai lievi, quali l’infrazione stradale nel caso di specie, sono qualificate come «penali», ne consegue assai naturalmente che, ai fini della valutazione di un’asserita violazione dei diritti fondamentali dell’accusato, una differenziazione tra i vari tipi di illecito e la loro gravità diviene necessaria e deve essere successivamente ristabilita al fine di ripristinare una sorta di equilibrio ragionevole nel sistema. Infatti, è evidente che gli Stati membri possono legittimamente decidere di offrire maggiori garanzie (che possono certamente essere costose per l’amministrazione e comportare un onere amministrativo elevato) alle persone accusate di reati quali omicidio o terrorismo rispetto alle persone che ricevono una multa per divieto di sosta o che sono sanzionate per aver guidato con pneumatici a basso profilo. ( 48 ) V., in particolare, sentenze del 13 giugno 2019, Moro ( C‑646/17 , EU:C:2019:489 , punto 55 ), e del 15 ottobre 2015, Covaci ( C‑216/14 , EU:C:2015:686 , punto 39 ). ( 49 ) V., in particolare, sentenza del 26 luglio 2017, Sacko ( C‑348/16 , EU:C:2017:591 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Il corsivo è mio. ( 50 ) Sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie) ( C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 35 ). ( 51 ) Idem, punti 42 e 50. ( 52 ) Il corsivo è mio. Il modello di certificato figura, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2005/214, nel suo allegato. ( 53 ) Sull’importanza del certificato, v. il precedente paragrafo 45. ( 54 ) V. sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) ( C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 55 ) Idem, punto 37 e giurisprudenza ivi citata. ( 56 ) V., per analogia, ordinanza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑384/14 , EU:C:2016:316 , punti 57 e 58 ). ( 57 ) V., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑615/18 , EU:C:2020:376 , punti 57 e 64 ), nonché le mie conclusioni in tale causa ( EU:C:2020:9 , paragrafi 61 e 62 ). ( 58 ) V., ad esempio, Corte EDU, 4 ottobre 2001, Teuschler c. Germania (CE:ECHR:2001:1004DEC004763699). Si tratta di una manifestazione di un principio noto e generalmente riconosciuto, spesso espresso mediante il brocardo latino vigilantibus (non dormientibus) iura (succurunt). ( 59 ) V. Corte EDU, 24 febbraio 2009, Protopapa c. Turchia (CE:ECHR:2009:0224JUD001608490, §§ da 82 a 86 e giurisprudenza ivi citata).
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris