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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 11034/2022

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to la seguente S E N T E N Z A appalto sul ricorso iscritto al NRG 17934-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cicerone, n. 44; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente in via incidentale - contro F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 GALVANI Marino, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]- telli, con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tronto, n. 32; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]- seppe Buonanno, con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 35; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1251/2020 pubblicata il 22 maggio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto [OSCURATO:PERSONA]Ovidio, che ha chiesto che la Corte accolga il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, per quanto di ragione e nei limiti precisati, dichiarati inammissibili o rigettati gli altri motivi come da parte motiva, e dichiari la inammissibilità, o in subor- dine il rigetto, del ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con atto di citazione notificato il 28 agosto 2013, il [OSCURATO:PERSONA] di Tersius, sito in Trezzano sul Naviglio, conveniva in giu- dizio la [OSCURATO:SOCIETA], che aveva costruito l’edificio, e il geometra [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, al fine di dichiarare la responsabi- lità dei convenuti in merito ai gravi vizi e difetti nelle parti comuni dello stabile e dunque per sentirli condannare all'integrale risarcimento di - 2 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 tutti i danni subiti, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. o, subordinatamente, ex art. 2043 cod. civ.

Assumeva l’attore che nell’edificio condominiale, realizzato dalla società convenuta nel 2007, sin da subito si erano evidenziati difetti contestati alla società costruttrice che interveniva più volte, inutil- mente, per porvi rimedio.

Erano stati così rilevati, tra l’altro, la pre- senza di crepe e distacchi di intonaco dalle facciate, di umidità al piano box e cantine, sia nelle parti comuni che private, l’allagamento del lo- cale centrale termica, diffuse infiltrazioni di acqua, la realizzazione del locale immondezzaio in contrasto con le norme locali di igiene.

L’attore faceva presente che i vizi e difetti, descritti in un elaborato peritale redatto da un tecnico di fiducia (il geometra Arnaldino) incaricato dal [OSCURATO:PERSONA], erano stati rilevati e quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo nella relazione depositata dall’ingegner Gesualdo il 10 dicembre 2012 in altro giudizio instaurato da uno dei condomini, il signor Barone, in danno della società [OSCURATO:SOCIETA] e nei confronti del Con- dominio stesso.

In tale procedimento il c.t.u. riscontrava una grave responsabilità a carico della [OSCURATO:SOCIETA], tale da ritenere necessario il rifacimento del cortile comune.

Si costituivano i convenuti, resistendo.

In particolare, la società [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva la prescrizione e la decadenza di ogni diritto di garanzia spettante all’attore, sia con riferi- mento alla fattispecie di cui all’art. 1495 cod. civ., sia con riferimento alla responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 1669 cod. civ., dedu- cendo che le uniche contestazioni inviate dall’amministratore del Con- dominio alla [OSCURATO:SOCIETA] risalivano al 27 novembre 2008 e al 22 settem- bre 2011, laddove la notifica dell’atto di citazione era avvenuta soltanto il 28 agosto 2013.

Anche il convenuto Galvani eccepiva la prescrizione e la decadenza; inoltre, chiamava in causa la propria assicurazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. - 3 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022

2. – Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 26 gennaio 2017, rigettava la domanda, sul rilievo dell'intervenuta prescrizione dell’azione.

Il Tribunale accoglieva anche altre eccezioni preliminari: quanto ai vizi inerenti alle singole unità immobiliari, dichiarava il difetto di legittimazione ad agire dell’amministratore del [OSCURATO:PERSONA]; affer- mava inoltre che legittimamente i convenuti avevano rifiutato il con- traddittorio sulla domanda nuova formulata in corso di causa.

3. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 maggio 2020, la Corte d'appello di Milano, pronunciando sul gra- vame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Tersius, in riforma della impugnata decisione, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 330.342,50 oltre acces- sori, regolando le spese processuali.

4. – La Corte d'appello ha ritenuto errata la dichiarazione di inter- venuta prescrizione e sussistenti i gravi vizi e difetti accertati in corso di causa.

La Corte territoriale ha considerato quale termine di decorrenza della prescrizione ex art. 1669 cod. civ. il deposito, in data 10 dicembre 2012, della relazione nel procedimento di accertamento tecnico pre- ventivo.

Ciò in quanto con il deposito della relazione nell’accertamento tecnico preventivo, svolto fra le stesse parti in altro giudizio introdotto da uno dei condomini dello stabile, si è avuto il definitivo accertamento dei vizi e dei difetti lamentati ed è stata individuata la responsabilità in ordine agli stessi.

Quanto ai danni lamentati, la Corte d'appello ha osservato che l’au- siliario del giudice nominato in primo grado, che si è fatto carico di esaminare e confutare compiutamente tutti i rilievi critici sui singoli punti mossi dai consulenti delle parti, laddove intervenuti, ha confer- mato l'esistenza dei vizi nell'immobile sottoposto a consulenza, rite- - 4 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 nendo che i gravi difetti dell'opera fossero da ascrivere alla cattiva ese- cuzione dei lavori da parte del costruttore e solo in misura residuale al direttore dei lavori per culpa in vigilando.

In particolare, il c.t.u. ha riscontrato umidità di risalita, difetti di planarità e di impermeabilizzazione del cortile condominiale, crepe e distacchi della finitura della facciata sia dello stabile sia del corpo di fabbrica ingresso pedonale contenente i contatori del gas, vizi e diffor- mità relativi al locale immondezzaio.

In punto di eccepita carenza di legittimazione attiva dell’ammini- stratore del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha rilevato che le singole unità abitative sono state interessate dal giudizio di primo grado solo ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica relativa a vizi e difetti manifestatisi in corso di causa e relativi al manto di copertura dello stabile.

La Corte territoriale ha richiamato il principio secondo cui quando i danni alle parti comuni interessano di riflesso anche quelle esclusive, di modo che per rimuovere i pregiudizi delle prime occorre intervenire pure sulle seconde eliminando radicalmente le comuni cause, si deve riconoscere all'amministratore la legittimazione all'azione ex art. 1669 cod. civ., che in questo caso opera a tutela indifferenziata dell'intero edificio condominiale.

La Corte distrettuale ha precisato anche che, avendo il [OSCURATO:PERSONA] appellante rinunciato alla domanda nei confronti dell'appellato Galvani e per conseguenza anche verso la società [OSCURATO:SOCIETA], chiamata in garanzia in quanto compagnia assicurativa del Galvani, restano a carico della parte rinunciante le spese di lite.

5. – Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano, notificata il 25 maggio 2020, la società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso, sulla base di otto motivi, con atto notificato il 25 giugno 2020. - 5 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Ha resistito, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ter- sius, il quale ha proposto anche ricorso incidentale, affidato ad un mo- tivo.

Al ricorso incidentale hanno resistito, con separati atti di controri- corso, [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA].

6. – Fissata all’udienza pubblica del 2 marzo 2022, la causa è stata tuttavia trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Pro- curatore Generale e del difensore della parte, non avendo nessuno de- gli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte accolga il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, per quanto di ragione e nei limiti precisati, dichiarati inammissibili o rigettati gli altri motivi come da parte motiva, e dichiari la inammissi- bilità, o in subordine il rigetto, del ricorso incidentale proposto dal Con- dominio.

Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità della data fissata per la decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Il primo motivo del ricorso principale della società [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione dell'articolo 342 cod. proc. civ. per non avere la sentenza impugnata rilevato, nonostante specifica eccezione dell’ap- pellata, l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di specifi- cità.

Secondo la ricorrente l'appello risultava altresì inammissibile con riferimento al disposto dell'articolo 345 cod. proc. civ., stante la pro- posizione da parte del [OSCURATO:PERSONA], solo in sede di appello, dell'ecce- zione di interruzione della decorrenza del termine prescrizionale accer- tato dal giudice di primo grado, nonché per irrituale produzione dei documenti A), B), C), D), E), F), G), H), I), nei cui confronti [OSCURATO:SOCIETA] - 6 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.1. – Il motivo è infondato.

1.2. – L’art. 342 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto- legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che oc- corra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instan- tiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez.

Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., Sez.

VI-3, 30 maggio 2018, n. 13535).

Applicando tale principio, correttamente la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di inammissibilità formulata dall’appellata con rife- rimento all’art. 342 cod. proc. civ., rilevando che dall'atto di appello sono evincibili sia le domande rivolte al giudice del gravame sia le ra- gioni della critica alla sentenza del Tribunale.

Sotto questo profilo, la Corte d'appello si è data cura di precisare che il [OSCURATO:PERSONA], con l'atto di impugnazione, ha prospettato la viola- zione o falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ. con riferimento all'in- dividuazione del momento della scoperta dei vizi; ha lamentato la vio- lazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado; ha censurato la violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. per avere il primo giudice omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. svolta - 7 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Come ha esattamente osservato il pubblico ministero nelle conclu- sioni scritte, ciò che viene richiesto, affinché sia rispettato il requisito della specificità dei motivi di appello, è che la parte appellante ponga il giudice del gravame in condizione di comprendere con chiarezza na- tura, portata e senso delle doglianze proposte, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice ed indicando il perché queste siano censurabili.

L’atto di appello del [OSCURATO:PERSONA] risponde a tali criteri.

Come è possibile constatare dalla lettura diretta dell’atto di gra- vame, con questo il [OSCURATO:PERSONA] ha ampiamente contestato l'individua- zione del momento della scoperta dei vizi e la valutazione delle prove operata dal primo giudice.

In particolare, ha sostenuto di avere sco- perto il vizio solamente nel marzo del 2013, avendo solo in tale mo- mento acquisito quella conoscenza tecnico-giuridica dei difetti che è indispensabile affinché possa validamente farsi decorrere il termine an- nuale di prescrizione.

L’appellante ha anche dedotto che in corso di causa erano emerse problematiche di coibentazione della copertura dello stabile (parte comune dell’edificio) che si manifestavano, a livello di effetti, provocando, all’interno delle unità abitative poste all’ultimo piano, diffuse macchie di umidità.

1.3. – Va disattesa la censura di violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., prospettata sul rilievo che solo in sede di appello il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto l’eccezione di interruzione della decorrenza del ter- mine prescrizionale.

La censura non si correla alla ratio decidendi, posto che l’eccezione di interruzione della decorrenza del termine di prescrizione non è stata posta a fondamento della impugnata sentenza della Corte d’appello di Milano.

La Corte distrettuale, infatti, ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto la domanda del [OSCURATO:PERSONA], non perché ha ritenuto - 8 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La doglianza, quindi, è astratta.

In ogni caso, essa è priva di fondamento in punto di diritto, giacché – diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente – l’eccezione di interruzione della prescrizione è un’eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio e proponibile dalla parte per la prima volta in appello.

Va qui richiamato il principio secondo cui nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto inte- gratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'effi- cacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico sup- pone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale) (Cass., Sez.

III, 5 agosto 2013, n. 18602).

Ne deriva che l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può es- sere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritual- mente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rileva- bilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. - 9 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Va inoltre ribadito che le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'uf- ficio o proponibili dalla parte interessata anche in appello, ove i fatti sui quali si fondano, sebbene non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa, concernendo il divieto di cui all’art.345 cod. proc. civ. le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riser- vate in esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio (Cass., Sez.

I, 16 marzo 2016, n. 5249; Cass., Sez.

II, 6 dicembre 2018, n. 31638).

1.4. – Né miglior fondamento ha la doglianza relativa alla tardiva produzione dei documenti, trattandosi di atti non richiamati dalla sen- tenza impugnata né tantomeno posti a fondamento della decisione.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente in via principale [OSCURATO:SOCIETA] censura la sentenza d'appello per non aver fatto decorrere il termine di prescrizione di cui all'art. 1669 cod. civ. dalla denuncia dei vizi effet- tuata il 24 settembre 2010 sulla base della perizia tecnica del geometra Arnaldino, e per avere affermato che per poter avere piena contezza dei vizi “sarebbe occorsa una competenza specifica” invece non richie- sta dalla norma nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità.

Il terzo motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e violazione dell’art.1169 cod. civ., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte d'appello non avrebbe esaminato la denuncia effet- tuata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 24 settembre 2010, con espressa men- zione dei “vizi costruttivi”, né la perizia tecnica del geometra Arnaldino ad essa allegata, recante l'indicazione delle cause dei vizi ivi accertati e la loro riferibilità all'impresa costruttrice.

Con il quarto motivo ci si duole della violazione degli artt. 1669 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.

Ad avviso della società ricorrente, l'impugnata sentenza non avrebbe tenuto conto delle allegazioni della stessa parte attrice contenute nell'atto di citazione, ove i vizi venivano descritti riportando ampi stralci della perizia Arnaldino del 20 marzo - 10 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 2010, e non avrebbe deciso in base al fatto non specificamente conte- stato (e documentato) della avvenuta denuncia, il 24 settembre 2010, in base alla perizia del 20 marzo 2010. [OSCURATO:PERSONA] che la Corte d'appello avrebbe violato la regola in tema di onere della prova.

2.1. – Con gli articolati motivi – i quali, stante la stretta connes- sione, possono essere esaminati congiuntamente – la società ricorrente si duole che il giudice di appello abbia ritenuto la denuncia compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2010 sulla scorta della perizia tecnica del geometra Arnaldino non idonea a determinare la decorrenza del termine prescri- zionale in quanto il tecnico incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto le competenze necessarie per assicurare a quest'ultimo un'im- mediata percezione ed una piena comprensione della reale entità e delle possibili cause dei difetti costruttivi oggetto di controversia, che sarebbe stata, invece, assicurata dal successivo accertamento tecnico preventivo e poi dalla c.t.u. dell'ingegner Gesualdo.

Secondo la ricor- rente, tale assunto risulterebbe sganciato dalle allegazioni delle parti e dalle produzioni in atti; in particolare, non considererebbe che la perizia del geometra Arnaldino è stata commissionata proprio allo scopo di verificare il reale stato dei luoghi, le cause dei lamentati vizi e difetti, l’emendabilità degli stessi e gli eventuali costi del ripristino.

Ancora, si sostiene dalla ricorrente che, recando la perizia – proveniente da un professionista abilitato per competenza tecnica all’analisi e risoluzione di problemi edilizi ed incaricato specificamente dal [OSCURATO:PERSONA] – una amplissima descrizione dei difetti riscontrati e l'indicazione per ognuno di essi delle rispettive cause e rimedi, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuto a conoscenza con un grado più che apprezzabile di certezza tecnica della natura, della imputabilità dei presunti vizi e dei loro possibili rimedi.

Inoltre, sostiene ancora la società [OSCURATO:SOCIETA], il [OSCURATO:PERSONA] ha prov- veduto alla denuncia dei vizi sulla base della relazione del geometra Arnaldino con e-mail del 24 settembre 2010, trasmettendo detta rela- zione che precisava essere inerente ai vizi di costruzione; il [OSCURATO:PERSONA] - 11 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 ha agito per il risarcimento dei vizi accertati nella perizia, di cui con l'atto di citazione sarebbero stati riportati ampi stralci.

Da tale perizia – si sostiene – il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito la conoscenza dei vizi e la loro imputabilità.

Inoltre, il c.t.u. ingegner Gesualdo, nel rispondere all'espresso quesito formulato dal giudice sull'epoca di insorgenza dei vizi, in più punti della relazione aveva richiamato espressamente le ri- sultanze della perizia del geometra Arnaldino del 2010.

2.2. – I motivi sono infondati.

Occorre premettere che la Corte d'appello ha ritenuto che nella specie la scoperta delle cause dei difetti, da cui decorre il termine pre- visto dall’art. 1669 cod. civ., sia intervenuta nel dicembre 2012, allor- quando il [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito la piena comprensione dei vizi e dei difetti e della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dei lavori tramite i risultati della perizia del tecnico ingegner Gesualdo.

Secondo la Corte ambrosiana, i vizi descritti nella relazione tecnica di accerta- mento tecnico preventivo non lasciano dubbi sul fatto che per poter avere piena contezza degli stessi sarebbe occorsa una competenza specifica, non essendo vizi e difetti palesi.

Così, infatti, quanto rilevato dal perito relativamente all'errato sistema di raccolta acque, all'errata previsione di un sistema di smaltimento delle acque piovane, alla man- cata previsione di un sistema di captazione e convogliamento delle ac- que, alla errata realizzazione della guaina della vasca del giardino.

I vizi rilevati dal consulente del Tribunale, secondo la Corte d'appello, non potevano dirsi evidenti e come tali necessitavano di un approfon- dimento tecnico per comprendere appieno le cause e le eventuali re- sponsabilità.

Fino a quel momento, fino cioè al deposito della relazione nell’accertamento tecnico preventivo richiesto in altro connesso giudi- zio, il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto una conoscenza imperfetta dei vizi e, soprattutto, dell'impatto di essi sulla complessiva struttura, non es- sendo a tanto idonea la parziale consapevolezza prima acquisita, a li- vello ancora di sospetto.

Secondo la Corte di Milano, la perizia di parte - 12 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 del geometra Arnaldino del 20 marzo 2010 è parziale incompleta e con molti dati lasciati in bianco, apparendo un mero elenco di vizi e di dif- formità “privo del riferimento preciso alle cause e soprattutto alla ne- cessaria riferibilità degli stessi all'impresa costruttrice”.

Di qui la con- clusione secondo cui l’apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta ese- cuzione dell'opera non può essere desunto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, dalle iniziali rimostranze del [OSCURATO:PERSONA], svolte a fronte di un primo generico controllo dei difetti riscontrati nel 2010, con cui si lamentavano problemi di infiltrazione delle acque non- ché nella tinteggiatura esterna.

Quelle rimostranze non potevano co- stituire prova di un'immediata percezione della reale entità dei difetti dell'opera e delle possibili cause dei difetti costruttivi.

E poiché in data 10 dicembre 2012 è stata depositata la relazione, nell'accertamento tecnico preventivo svolto fra le stesse parti in altro giudizio introdotto da uno dei condomini dello stabile, che ha definitivamente accertato vizi e difetti lamentati e individuato le responsabilità degli stessi, se- condo la Corte d'appello all'atto della notifica della citazione, il 28 ago- sto 2013, non erano maturati né il termine di decadenza, né quello di prescrizione.

Poste tali premesse, il Collegio osserva che è costante nella giuri- sprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

II, 29 marzo 2002, n. 4622; Cass., Sez.

II, 16 gennaio 2020, n. 777) il principio secondo cui il ter- mine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ., a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro deri- vazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo suf- ficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici so- spetti. - 13 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ne consegue che, nell'ipotesi di gravi vizi dell'opera la cui entità e le cui cause abbiano reso necessarie indagini tecniche, si deve ritenere che una denuncia di gravi vizi da parte del committente possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi, tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena com- prensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause alla data della denuncia.

In altri termini, il termine annuale di decadenza per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, di cui al citato art. 1669, decorre dal momento in cui il denunciante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria e obiettiva, non soltanto della gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell’inci- denza di essa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del col- legamento causale tra i dissesti e l’attività di esecuzione dell’opera.

Affinché il termine cominci a decorrere, è necessaria, quindi, la perce- zione degli effetti e del loro nesso eziologico con i fattori scatenanti: - 14 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 occorre avere acquisito la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione e imputazione delle sue cause.

A tali principi si è attenuta la Corte d’appello nell’impugnata sen- tenza.

Come osserva esattamente il pubblico ministero, la società ricor- rente non ha posto in discussione tali principi, bensì l’accertamento in concreto operato dalla Corte territoriale circa il momento nel quale detta conoscenza è stata nella specie acquisita.

Sennonché, l'accertamento del momento nel quale detta cono- scenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.

Nello specifico, la Corte d’appello ha fatto risalire il momento in cui è stato raggiunto un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi e delle loro cause e, soprattutto, della necessaria riferibilità degli stessi all’im- presa costruttrice alla data (10 dicembre 2012) in cui è stata depositata la relazione nell’accertamento tecnico preventivo svolto tra le stesse parti in altro giudizio introdotto da uno dei condomini dello stabile.

A tale valutazione la Corte ambrosiana è pervenuta all’esito di una motivazione congrua e logicamente argomentata, dopo aver scartato la possibilità di ricollegare la decorrenza del termine alla perizia del geometra Arnaldino del 20 marzo 2010, e alle connesse rimostranze del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi, la perizia, di un documento “parziale, in- completo e con molti dati lasciati in bianco”, consistendo in “un mero elenco di vizi e difformità privo del riferimento preciso alle cause e so- prattutto della necessaria riferibilità degli stessi all’impresa costrut- trice”.

Non sussiste neppure la denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ. - 15 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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III, 29 maggio 2018, n. 13395; Cass., Sez.

VI- 3, 31 agosto 2020, n. 18092).

Né è configurabile la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., pro- spettata sul rilievo che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle allegazioni del [OSCURATO:PERSONA] contenute nell’atto di citazione, ove i vizi venivano descritti riportando ampi stralci della perizia Arnaldino, e della avvenuta denuncia del 24 settembre 2010.

Per un verso, occorre ribadire che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denun- ciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la pre- scrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non conte- stati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 30 settembre 2020, n. 20867).

Per l’altro verso, va rilevato che la sentenza impugnata ha tenuto conto sia della perizia di parte del geometra Arnaldino del 20 marzo 2010, sia della missiva con la quale il [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla so- cietà [OSCURATO:SOCIETA] la scoperta dei vizi (macchie di umido e infiltrazioni) - 16 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Né sussiste il denunciato vizio di omesso esame di fatto decisivo.

La Corte d’appello ha difatti espressamente preso in esame e valutato la perizia Arnaldino e la denuncia del 2010, sicché nessuna omissione di tali atti si è verificata; solo che li ha ritenuti inidonei a dimostrare la piena comprensione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della reale entità e delle cause dei difetti costruttivi oggetto di lite.

E’ evidente, pertanto, che le doglianze articolate con i tre motivi, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, mirano, in realtà, a conseguire una rivalutazione dei fatti operata dal giudice del merito riguardo alla inidoneità della perizia Arnaldino del marzo 2010, ed all’e-mail che ne è seguita, ad offrire o a disvelare un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera.

D’altra parte, anche la censura prospettata in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non considera che, secondo tale paradigma, la denunciabilità con ricorso per cassazione è limitata al solo vizio di omesso esame di un fatto storico principale o seconda- rio, nel cui ambito non rientra la doglianza concernente asserite defi- cienze argomentative della decisione.

3. – Con il quinto mezzo la ricorrente in via principale denuncia la violazione dell’art. 183 cod. proc. civ. nonché del diritto di difesa e del contraddittorio con conseguente nullità della sentenza.

La sentenza im- pugnata avrebbe pronunciato condanna a carico di [OSCURATO:SOCIETA] anche al pagamento della somma di euro 129.536, oltre IVA, parte del comples- - 17 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 sivo importo di euro 330.342,50, oltre IVA, per opere rimediative rela- tive a un presunto vizio nuovo allegato dal [OSCURATO:PERSONA] successiva- mente al maturare delle preclusioni conseguenti al deposito delle me- morie ex art. 183 cod. proc. civ., nonostante l'opposizione di Meravi- glia.

La ricorrente deduce che, dopo avere depositato, il 30 luglio 2014, la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., il [OSCURATO:PERSONA], nell’udienza dinanzi al Tribunale del 25 novembre 2014, chiese una estensione dell’indagine peritale, cui le controparti si opposero, rappre- sentando che erano sopravvenuti nuovi difetti relativamente alle pro- blematiche di infiltrazioni presenti nel tetto dello stabile.

Ad avviso della ricorrente, la condanna per le opere di coibentazione delle cappuccine e di ripristino dei locali con cappuccine sarebbe stata disposta a fronte di una domanda nuova ed estranea all’oggetto del giudizio come deli- neato negli atti iniziali.

3.1. – Il motivo è fondato.

In generale, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi og- gettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compro- missione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allun- gamento dei tempi processuali (Cass., Sez.

Un., 15 giugno 2015, n. 12310; Cass., Sez.

Un., 13 settembre 2018, n. 22404).

Con specifico riferimento, in tema di appalto, alla azione proposta dal committente per difformità e vizi dell’opera, la giurisprudenza (Cass., Sez.

II, 7 giugno 2018, n. 14815) ha già chiarito che la mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati in citazione non integra una modifica inammissibile del petitum o della causa petendi, ove dedotta nel termine dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., permanendo un chiaro e stabile collegamento con la questione concreta oggetto del contendere. - 18 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Promossa l’azione ex art. 1669 cod. civ. per gravi difetti dell’opera, è quindi ben possibile integrare la domanda iniziale e chiedere il risar- cimento del danno anche per difetti costruttivi ulteriori rispetto a quelli allegati con la citazione introduttiva, purché la relativa deduzione av- venga nel termine, di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., per la precisazione o la modificazione della domanda e delle conclusioni già proposte.

Nella specie, invece, la richiesta con riguardo agli ulteriori vizi, at- tinenti al manto di copertura dello stabile, è stata formulata dal Con- dominio attore soltanto dopo il maturare delle preclusioni stabilite dall’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

Si è quindi di fronte ad una integrazione inammissibile della do- manda giudiziale: alla allegazione, cioè, di un nuovo fatto principale costitutivo, comportante la modifica, in senso ampliativo, della do- manda già proposta.

Coglie pertanto nel segno la censura della società ricorrente in via principale.

La Corte d’appello non avrebbe potuto condannare [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, altresì, della spesa necessaria per opere di coibentazione delle cappuccine e di ripristino dei locali con cappuccine, giacché, quanto ai difetti relativi alle infiltrazioni presenti nel tetto dello stabile, si è di fronte a vizi nuovi, non dedotti con la citazione introduttiva né negli atti iniziali, ma la cui indicazione è stata formulata dal [OSCURATO:PERSONA] attore successivamente all’appendice di trattazione scritta di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

Non osta a tale conclusione il rilievo che con la citazione introdut- tiva il [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto di accertare e dichiarare la sussi- stenza dei gravi vizi e difetti dedotti in narrativa e degli ulteriori che sarebbero emersi all'esito della disposta, in corso di causa, c.t.u., giac- ché – come rileva esattamente il pubblico ministero – una tale “riserva” non consente di enucleare senza limiti, nel corso del giudizio di primo - 19 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La Corte territoriale avrebbe potuto ritenere ammissibile l’amplia- mento della domanda, intervenuto dopo la scadenza dei termini di cui al citato art. 183, soltanto al ricorrere di una precisa condizione: che si trattasse di nuovi vizi e difetti manifestatisi una volta superata la bar- riera delle preclusioni.

Infatti, ove quegli ulteriori difetti fossero com- parsi soltanto successivamente alla scadenza dei termini del sesto comma, l’attore sarebbe stato nell’impossibilità di prospettare la richie- sta ampliativa nel rispetto dei termini fissati dal codice di procedura civile.

Sarebbe allora potuto intervenire in soccorso l’istituto della ri- messione in termini, il quale – prestandosi ad essere utilizzato in tutte le situazioni nelle quali il mancato rispetto di un termine perentorio o comunque il tardivo compimento di attività soggette a preclusione possa considerarsi lato sensu giustificato o quanto meno scusabile – è suscettibile di comprendere nel suo ambito la deduzione che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano manifestati nuovi gravi vizi o difetti costruttivi, ulteriori rispetto a quelli descritti con l'atto introduttivo.

La giurisprudenza di questa Corte ha del resto già chiarito (Cass., Sez.

VI-3, 15 ottobre 2018, n. 25631) che, in tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda origi- nariamente proposta è derogabile non solo nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta) o nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giu- dizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore), ma anche, appunto, nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle pre- clusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. - 20 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4. – Con il sesto motivo del ricorso principale si denuncia la viola- zione dell'articolo 1669 cod. civ. sotto altro profilo, difetto delle condi- zioni dell'azione per carenza di legittimazione, nonché violazione dell’art. 100 cod. proc. civ.

Ad avviso della ricorrente, avrebbe errato la Corte d'appello ad affermare la legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] per danni alle proprietà esclusive per la cui eliminazione il c.t.u. ha previsto interventi di notevole entità sulle parti comuni, per riferirsi alcune opere rimediative alle proprietà esclusive.

La ricorrente richiama: (a) il difetto rappresentato dalla “presenza di umidità al piano box e cantine, sia nelle parti comuni che private”, per il quale il c.t.u. ha accertato che la causa delle infiltrazioni lamentate dal ricorrente dipende da un difetto della tenuta del manto di impermeabilizzazione della pavimentazione del cortile co- mune al piano rialzato e, per quanto riguarda le infiltrazioni in cantina, da un difetto di tenuta del manto di impermeabilizza- zione interno alla vasca condominiale; (b) la presenza di infiltrazioni in alcuni appartamenti (“oggetto … di domanda nuova per quanto denunciato al precedente mo- tivo”), che il c.t..u. ha riferito alla presenza di ponti termici in prossimità delle cappuccine degli appartamenti interessati, essendo previste opere rimediative di “coibentazione delle cappuccine e di ripristino locali con cappuccine”.

Ad avviso della deducente, non vi sarebbe spazio per la legittima- zione attiva all’azione ex art. 1669 cod. civ. dell’amministratore, “per- ché non si tratta di danni alle parti comuni che richiedano, per essere rimossi, interventi sulle proprietà esclusive, bensì di danni, peraltro modesti, alle proprietà esclusive per la cui eliminazione il c.t.u. ha pre- visto interventi di notevole entità e davvero assai gravosi sulle parti comuni”. - 21 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Secondo la ricorrente, le difformità e i vizi dell’appalto possono es- sere contestati solo dal committente e non dall’amministratore condo- miniale che non è stato parte contrattuale.

4.1. – Il motivo – per la parte in cui non è assorbito dall’accogli- mento della censura articolata con il quinto mezzo – è infondato.

La sentenza della Corte d’appello, esaminando l’eccezione di ca- renza di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la legit- timazione all'azione ex art. 1669 cod. civ. dell'amministratore che opera a tutela indifferenziata dell'intero edificio condominiale, sul ri- lievo che si versa in un'ipotesi di causa comune di danno e che non possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti, avendo l’amministratore il potere di compiere atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato.

La Corte milanese ha altresì precisato, in punto di fatto, che le sin- gole unità abitative sono state interessate solo ai fini dell’espletamento della consulenza tecnica relativa ai vizi e difetti manifestatisi in corso di causa e relativi al manto di copertura dello stabile.

La Corte d’appello ha quindi richiamato il principio secondo cui, quando i danni alle parti comuni interessano di riflesso anche quelle esclusive, di modo che per rimuovere i pregiudizi delle prime occorre intervenire pure sulle seconde, rimuovendo radicalmente le comuni cause, si deve riconoscere all’amministratore la legittimazione attiva all’azione ex art. 1669 cod. civ.

Così decidendo, la sentenza impugnata si è attenuta all'indirizzo di questa Corte.

Secondo la giurisprudenza, infatti, sussiste la legittimazione dell'amministratore a proporre l'azione di natura extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel - 22 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 caso in cui questi, con il determinare un'alterazione che incida negati-Data pubblicazione 05/04/2022 vamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile, ri- guardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, verten- dosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativa- mente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto (Cass., Sez.

II, 23 marzo 1995, n. 3366; Cass., Sez.

II, 18 giugno 1996, n. 5613; Cass., Sez.

II, 25 marzo 1998, n. 3146; Cass., Sez.

II, 6 febbraio 2009, n. 3040; Cass., Sez.

II, 31 gennaio 2018, n. 2436; Cass., Sez.

II, 19 marzo 2021, n. 7875).

Diversamente, se i difetti del fabbricato sono riconducibili alla cate- goria delle difformità e dei vizi di cui all'art. 1667 cod. civ. (ipotesi che qui non ricorre), la relativa azione - di natura contrattuale - spetta sol- tanto al committente e non all'amministratore del condominio.

Come ha precisato Cass., Sez.

II, n. 7875 del 2021, cit., non si pon- gono in contrasto con l'orientamento qui ribadito i precedenti di questa Corte che, altrimenti, postulano la necessità di un apposito mandato rappresentativo conferito all'amministratore dai singoli condomini per le azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva, allorché si tratti non di eliminare le cause o di condannare il costruttore alle spese per l'eliminazione di pregiudizi afferenti ad un tempo sia le parti comuni dell'immobile che, di riflesso, quelle costituenti proprietà esclu- siva, quanto di far valere "diritti di credito ben distinti e individuabili", la cui tutela perciò ecceda dalle finalità conservative dell'unitario fab- bricato (Cass., Sez.

II, 8 novembre 2010, n. 22656, di recente richia- mata da Cass., Sez.

II, 17 febbraio 2020, n. 3846).

5. – Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. sotto altro profilo, lamentando che l'im- - 23 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Con esso la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia affermato che “è pacifico in atti, e non contestato, essendo peraltro anche stato accertato e mai smentito dalla consulenza tecnica svolta, che [OSCURATO:SOCIETA] ha eseguito vari inter- venti su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA] al fine di porre rimedio ai vizi e difetti che via via si sono manifestati nell'immobile oggetto di causa”, così alludendo all'esistenza di un atto di riconoscimento di responsabi- lità da parte di [OSCURATO:SOCIETA] mai specificamente allegato dal [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, infatti, si sarebbe limitato ad affermare nella citazione introduttiva che in un certo incontro la società [OSCURATO:SOCIETA] riconosceva la propria responsabilità ed il fatto di aver operato senza la diligenza professionale necessaria e corretta nell’edificazione del condominio nel suo complesso.

Nel motivo si deduce che, pur non essendovi tenuta a fronte della assoluta genericità della allegazione, [OSCURATO:SOCIETA], costituen- dosi in giudizio, contestava quanto ex adverso affermato, ribadendo che mai [OSCURATO:SOCIETA] ebbe a riconoscere alcuna responsabilità.

5.1. – La doglianza è inammissibile per un duplice ordine di consi- derazioni, puntualmente individuate dal pubblico ministero.

Da un lato, infatti, il motivo investe una argomentazione svolta dalla Corte d’appello ad abundantiam, come è reso palese dall’espres- sione “A ciò si aggiunga” che compare nelle ultime due righe di pagina 5 della sentenza e che introduce il periodo censurato.

Tale argomenta- zione si pone a conclusione di una serie di altre argomentazioni.

Queste altre argomentazioni consistono nel rilievo che: (a) nell'agosto del 2011 le parti raggiungevano un accordo con il quale la società appal- tatrice si impegnava a procedere all'eliminazione dei primi vizi riscon- trati, a propria cura e spese; (b) la relazione depositata in data 10 dicembre 2012 in sede di accertamento tecnico preventivo definitiva- - 24 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ne deriva che l'eventuale erroneità circa la ritenuta non contestazione non sarebbe comunque idonea ad inficiare il per- corso logico argomentativo su cui si fonda la sentenza impugnata.

Dall'altro lato, la censura investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito.

Al giudice del merito spetta infatti, nell'ambito del giudizio di fatto ad esso riservato, apprezzare l'esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte.

In altri termini, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito (Cass., Sez.

VI-1, 7 febbraio 2019, n. 3680).

6. – Con l'ottavo motivo la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia affermato quanto segue: “Quanto ai difetti di planarità e di im- permeabilizzazione del cortile condominiale, il c.t.u., nel riportarsi all'accertamento tecnico preventivo del 10 dicembre 2012 svolto tra le stesse parti su iniziativa del condomino Barone, ha evidenziato che l'in- tervento effettuato nel 2010 dalla società di impermeabilizzazione della vasca del giardino condominiale non ha risolto le problematiche infil- trative lamentate”; con ciò nuovamente evidenziando sia il riconosci- mento dell’esistenza dei difetti da parte dell'impresa costruttrice sia l'inutilità dell'intervento.

Secondo la ricorrente tale affermazione sa- rebbe palesemente erronea perché: (a) nella c.t.u. si dà atto che la realizzazione della vasca non è riferibile a [OSCURATO:SOCIETA] ma ad una società terza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; (b) il [OSCURATO:PERSONA] non aveva signifi- cativamente allegato né l'esecuzione dell'intervento relativo alla fon- tana né la sua presunta valenza quale atto di riconoscimento; (c) la c.t.u. non è prova e non può fornire la prova di un atto avente valenza negoziale quale il riconoscimento di responsabilità sul punto; (d) am- messo e non concesso che si fosse in presenza di un riconoscimento, - 25 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 l'effetto di questo potrebbe riguardare solo i presunti vizi di esecuzione dell'impermeabilizzazione della fontana e non certo le altre contesta- zioni mosse all'esponente; (e) il suo effetto ex lege potrebbe essere soltanto quello di non rendere necessaria la contestazione al fine di evitare la decadenza, ma il termine di prescrizione dal 2010 sarebbe egualmente decorso.

6.1. – La censura è inammissibile sia perché tende ad una rivalu- tazione nel merito delle risultanze di causa, sia perché l'asserito rico- noscimento dei vizi da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] non costituisce ratio decidendi della decisione impugnata, trattandosi di mera argo- mentazione aggiuntiva, come è reso evidente dal fatto che la Corte d'appello ha piuttosto fatto leva sull’accertamento tecnico del consu- lente, il quale ha concluso riscontrando il difetto di impermeabilizza- zione interno della vasca fontana e che il sistema di impermeabilizza- zione del cortile e della vasca non è stato realizzato a regola d'arte.

7. – Con l'unico motivo di impugnazione incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 359 e 306 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello riconosciuto sussistente una ri- nuncia alla domanda in capo al [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del direttore dei lavori, geometra [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado sia in favore del geometra [OSCURATO:PERSONA] sia in favore della compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA], dal medesimo chiamata in manleva.

Sa- rebbe erronea la qualificazione della rinuncia quale rinuncia alla do- manda e non quale rinuncia agli atti.

La rinuncia agli atti sarebbe inef- ficace in quanto non accettata.

Sarebbe inoltre erronea la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] ricorrente in via incidentale, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminare la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di Gal- vani e di [OSCURATO:SOCIETA], posto che la rinuncia agli atti depositata non era stata accettata dalle controparti che anzi avevano insistito nelle - 26 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 loro conclusioni.

Conseguentemente sarebbe erronea la condanna alle spese di lite in capo al [OSCURATO:PERSONA], posto che, nell'ipotesi in cui la Corte d'appello avesse esaminato le domande, le controparti sarebbero risul- tate soccombenti secondo il principio della soccombenza virtuale.

7.1. – L'unico motivo di ricorso incidentale deve essere disatteso.

Va premesso che la Corte di Milano ha preso atto della rinuncia alle domande svolte dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del direttore dei lavori geometra [OSCURATO:PERSONA], intervenuta in sede di precisazione delle con- clusioni e relativa a tutti i capi di appello poiché non diversamente spe- cificato.

La Corte d'appello ha precisato al riguardo: (a) che la rinuncia alla domanda non richiede l'adozione di forme particolari e non necessita di accettazione della controparte; (b) che restano a carico della parte rinunciante le spese di lite liquidate poiché la rinuncia è intervenuta successivamente alla costituzione in giudizio delle controparti.

Tanto premesso, il Collegio osserva che la sentenza della Corte d'appello ha qualificato la rinuncia come rinuncia alla domanda, muo- vendo dallo stesso tenore testuale dell’atto intervenuto in sede di pre- cisazione delle conclusioni.

A fronte di una tale qualificazione, operata partendo dal dato letterale della formula utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo non ha neppure allegato in base a quali dati processuali la Corte di Milano sarebbe dovuta pervenire ad una diversa qualifica- zione.

A ciò si deve aggiungere che accertare se un determinato atto con- creta una rinunzia agli atti o al giudizio è compito del giudice di merito, implicando un apprezzamento di fatto, quale esito di un'indagine di- retta ad individuare la concreta volontà negoziale della parte, come tale incensurabile in cassazione se sorretto da congrua e logica moti- vazione (Cass., Sez.

III, 21 febbraio 2003, n. 2647).

La soluzione cui è pervenuta la Corte d’appello, del resto, è – come osservato esattamente dal pubblico ministero nelle conclusioni scritte - 27 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 – coerente con il principio secondo cui nel giudizio di appello, la rinuncia Data pubblicazione 05/04/2022 all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accet- tazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la re- gola dell'art. 306, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui il rinun- ciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qua- lunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass., Sez.

VI- 2, 6 marzo 2018, n. 5250).

8. – Del ricorso principale è accolto soltanto il quinto motivo, gli altri motivi essendo infondati o inammissibili.

Il ricorso incidentale è rigettato.

La sentenza impugnata è cassata limitatamente alla censura ac- colta.

La causa, nel rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA], deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Al giudice del rinvio va rimessa anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della pro- cedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art.373 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

III, 11 febbraio 2009, n. 3341).

Nel rapporto, che in questa sede si definisce, tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la compagnia [OSCURATO:SOCIETA], le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

9. – Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versa- - 28 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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P.Q.M. accoglie il quinto motivo del ricorso principale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi; rigetta il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- vani e di [OSCURATO:SOCIETA]; cassa, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e rinvia la causa, nel rapporto processuale tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione e per quelle sostenute, davanti al giudice di ap- pello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecu- zione della sentenza ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.; condanna il [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] – che liquida in complessivi euro 5.500, di cui euro 5.300 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge – nonché al rimborso delle spese proces- suali sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] – che liquida in complessivi euro 4.300, di cui euro 4.100 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge –.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente S E N T E N Z A appalto sul ricorso iscritto al NRG 17934-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cicerone, n. 44; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente in via incidentale - contro F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 GALVANI Marino, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]- telli, con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tronto, n. 32; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]- seppe Buonanno, con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 35; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1251/2020 pubblicata il 22 maggio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto [OSCURATO:PERSONA]Ovidio, che ha chiesto che la Corte accolga il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, per quanto di ragione e nei limiti precisati, dichiarati inammissibili o rigettati gli altri motivi come da parte motiva, e dichiari la inammissibilità, o in subor- dine il rigetto, del ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con atto di citazione notificato il 28 agosto 2013, il [OSCURATO:PERSONA] di Tersius, sito in Trezzano sul Naviglio, conveniva in giu- dizio la [OSCURATO:SOCIETA], che aveva costruito l’edificio, e il geometra [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, al fine di dichiarare la responsabi- lità dei convenuti in merito ai gravi vizi e difetti nelle parti comuni dello stabile e dunque per sentirli condannare all'integrale risarcimento di - 2 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 tutti i danni subiti, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. o, subordinatamente, ex art. 2043 cod. civ. Assumeva l’attore che nell’edificio condominiale, realizzato dalla società convenuta nel 2007, sin da subito si erano evidenziati difetti contestati alla società costruttrice che interveniva più volte, inutil- mente, per porvi rimedio. Erano stati così rilevati, tra l’altro, la pre- senza di crepe e distacchi di intonaco dalle facciate, di umidità al piano box e cantine, sia nelle parti comuni che private, l’allagamento del lo- cale centrale termica, diffuse infiltrazioni di acqua, la realizzazione del locale immondezzaio in contrasto con le norme locali di igiene. L’attore faceva presente che i vizi e difetti, descritti in un elaborato peritale redatto da un tecnico di fiducia (il geometra Arnaldino) incaricato dal [OSCURATO:PERSONA], erano stati rilevati e quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo nella relazione depositata dall’ingegner Gesualdo il 10 dicembre 2012 in altro giudizio instaurato da uno dei condomini, il signor Barone, in danno della società [OSCURATO:SOCIETA] e nei confronti del Con- dominio stesso. In tale procedimento il c.t.u. riscontrava una grave responsabilità a carico della [OSCURATO:SOCIETA], tale da ritenere necessario il rifacimento del cortile comune. Si costituivano i convenuti, resistendo. In particolare, la società [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva la prescrizione e la decadenza di ogni diritto di garanzia spettante all’attore, sia con riferi- mento alla fattispecie di cui all’art. 1495 cod. civ., sia con riferimento alla responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 1669 cod. civ., dedu- cendo che le uniche contestazioni inviate dall’amministratore del Con- dominio alla [OSCURATO:SOCIETA] risalivano al 27 novembre 2008 e al 22 settem- bre 2011, laddove la notifica dell’atto di citazione era avvenuta soltanto il 28 agosto 2013. Anche il convenuto Galvani eccepiva la prescrizione e la decadenza; inoltre, chiamava in causa la propria assicurazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. - 3 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 2. – Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 26 gennaio 2017, rigettava la domanda, sul rilievo dell'intervenuta prescrizione dell’azione. Il Tribunale accoglieva anche altre eccezioni preliminari: quanto ai vizi inerenti alle singole unità immobiliari, dichiarava il difetto di legittimazione ad agire dell’amministratore del [OSCURATO:PERSONA]; affer- mava inoltre che legittimamente i convenuti avevano rifiutato il con- traddittorio sulla domanda nuova formulata in corso di causa. 3. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 maggio 2020, la Corte d'appello di Milano, pronunciando sul gra- vame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Tersius, in riforma della impugnata decisione, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 330.342,50 oltre acces- sori, regolando le spese processuali. 4. – La Corte d'appello ha ritenuto errata la dichiarazione di inter- venuta prescrizione e sussistenti i gravi vizi e difetti accertati in corso di causa. La Corte territoriale ha considerato quale termine di decorrenza della prescrizione ex art. 1669 cod. civ. il deposito, in data 10 dicembre 2012, della relazione nel procedimento di accertamento tecnico pre- ventivo. Ciò in quanto con il deposito della relazione nell’accertamento tecnico preventivo, svolto fra le stesse parti in altro giudizio introdotto da uno dei condomini dello stabile, si è avuto il definitivo accertamento dei vizi e dei difetti lamentati ed è stata individuata la responsabilità in ordine agli stessi. Quanto ai danni lamentati, la Corte d'appello ha osservato che l’au- siliario del giudice nominato in primo grado, che si è fatto carico di esaminare e confutare compiutamente tutti i rilievi critici sui singoli punti mossi dai consulenti delle parti, laddove intervenuti, ha confer- mato l'esistenza dei vizi nell'immobile sottoposto a consulenza, rite- - 4 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 nendo che i gravi difetti dell'opera fossero da ascrivere alla cattiva ese- cuzione dei lavori da parte del costruttore e solo in misura residuale al direttore dei lavori per culpa in vigilando. In particolare, il c.t.u. ha riscontrato umidità di risalita, difetti di planarità e di impermeabilizzazione del cortile condominiale, crepe e distacchi della finitura della facciata sia dello stabile sia del corpo di fabbrica ingresso pedonale contenente i contatori del gas, vizi e diffor- mità relativi al locale immondezzaio. In punto di eccepita carenza di legittimazione attiva dell’ammini- stratore del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha rilevato che le singole unità abitative sono state interessate dal giudizio di primo grado solo ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica relativa a vizi e difetti manifestatisi in corso di causa e relativi al manto di copertura dello stabile. La Corte territoriale ha richiamato il principio secondo cui quando i danni alle parti comuni interessano di riflesso anche quelle esclusive, di modo che per rimuovere i pregiudizi delle prime occorre intervenire pure sulle seconde eliminando radicalmente le comuni cause, si deve riconoscere all'amministratore la legittimazione all'azione ex art. 1669 cod. civ., che in questo caso opera a tutela indifferenziata dell'intero edificio condominiale. La Corte distrettuale ha precisato anche che, avendo il [OSCURATO:PERSONA] appellante rinunciato alla domanda nei confronti dell'appellato Galvani e per conseguenza anche verso la società [OSCURATO:SOCIETA], chiamata in garanzia in quanto compagnia assicurativa del Galvani, restano a carico della parte rinunciante le spese di lite. 5. – Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano, notificata il 25 maggio 2020, la società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso, sulla base di otto motivi, con atto notificato il 25 giugno 2020. - 5 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Ha resistito, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ter- sius, il quale ha proposto anche ricorso incidentale, affidato ad un mo- tivo. Al ricorso incidentale hanno resistito, con separati atti di controri- corso, [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. 6. – Fissata all’udienza pubblica del 2 marzo 2022, la causa è stata tuttavia trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Pro- curatore Generale e del difensore della parte, non avendo nessuno de- gli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte accolga il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, per quanto di ragione e nei limiti precisati, dichiarati inammissibili o rigettati gli altri motivi come da parte motiva, e dichiari la inammissi- bilità, o in subordine il rigetto, del ricorso incidentale proposto dal Con- dominio. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità della data fissata per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il primo motivo del ricorso principale della società [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione dell'articolo 342 cod. proc. civ. per non avere la sentenza impugnata rilevato, nonostante specifica eccezione dell’ap- pellata, l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di specifi- cità. Secondo la ricorrente l'appello risultava altresì inammissibile con riferimento al disposto dell'articolo 345 cod. proc. civ., stante la pro- posizione da parte del [OSCURATO:PERSONA], solo in sede di appello, dell'ecce- zione di interruzione della decorrenza del termine prescrizionale accer- tato dal giudice di primo grado, nonché per irrituale produzione dei documenti A), B), C), D), E), F), G), H), I), nei cui confronti [OSCURATO:SOCIETA] - 6 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 dichiarava espressamente di non accettare il contraddittorio, Data pubblicazione 05/04/2022come ri- portato espressamente nella comparsa di costituzione in appello. 1.1. – Il motivo è infondato. 1.2. – L’art. 342 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto- legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che oc- corra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instan- tiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., Sez. VI-3, 30 maggio 2018, n. 13535). Applicando tale principio, correttamente la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di inammissibilità formulata dall’appellata con rife- rimento all’art. 342 cod. proc. civ., rilevando che dall'atto di appello sono evincibili sia le domande rivolte al giudice del gravame sia le ra- gioni della critica alla sentenza del Tribunale. Sotto questo profilo, la Corte d'appello si è data cura di precisare che il [OSCURATO:PERSONA], con l'atto di impugnazione, ha prospettato la viola- zione o falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ. con riferimento all'in- dividuazione del momento della scoperta dei vizi; ha lamentato la vio- lazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado; ha censurato la violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. per avere il primo giudice omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. svolta - 7 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]; ha prospettato la violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. con riferimento ai vizi. Come ha esattamente osservato il pubblico ministero nelle conclu- sioni scritte, ciò che viene richiesto, affinché sia rispettato il requisito della specificità dei motivi di appello, è che la parte appellante ponga il giudice del gravame in condizione di comprendere con chiarezza na- tura, portata e senso delle doglianze proposte, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice ed indicando il perché queste siano censurabili. L’atto di appello del [OSCURATO:PERSONA] risponde a tali criteri. Come è possibile constatare dalla lettura diretta dell’atto di gra- vame, con questo il [OSCURATO:PERSONA] ha ampiamente contestato l'individua- zione del momento della scoperta dei vizi e la valutazione delle prove operata dal primo giudice. In particolare, ha sostenuto di avere sco- perto il vizio solamente nel marzo del 2013, avendo solo in tale mo- mento acquisito quella conoscenza tecnico-giuridica dei difetti che è indispensabile affinché possa validamente farsi decorrere il termine an- nuale di prescrizione. L’appellante ha anche dedotto che in corso di causa erano emerse problematiche di coibentazione della copertura dello stabile (parte comune dell’edificio) che si manifestavano, a livello di effetti, provocando, all’interno delle unità abitative poste all’ultimo piano, diffuse macchie di umidità. 1.3. – Va disattesa la censura di violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., prospettata sul rilievo che solo in sede di appello il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto l’eccezione di interruzione della decorrenza del ter- mine prescrizionale. La censura non si correla alla ratio decidendi, posto che l’eccezione di interruzione della decorrenza del termine di prescrizione non è stata posta a fondamento della impugnata sentenza della Corte d’appello di Milano. La Corte distrettuale, infatti, ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto la domanda del [OSCURATO:PERSONA], non perché ha ritenuto - 8 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 il termine di prescrizione interrotto, ma perché ha considerato quale termine di decorrenza della prescrizione il deposito, in data 10 dicem- bre 2012, della relazione nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, termine non ancora trascorso al momento della introdu- zione del giudizio di primo grado con la notifica, il 28 agosto 2013, dell’atto di citazione. La doglianza, quindi, è astratta. In ogni caso, essa è priva di fondamento in punto di diritto, giacché – diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente – l’eccezione di interruzione della prescrizione è un’eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio e proponibile dalla parte per la prima volta in appello. Va qui richiamato il principio secondo cui nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto inte- gratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'effi- cacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico sup- pone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale) (Cass., Sez. III, 5 agosto 2013, n. 18602). Ne deriva che l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può es- sere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritual- mente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rileva- bilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. - 9 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Va inoltre ribadito che le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'uf- ficio o proponibili dalla parte interessata anche in appello, ove i fatti sui quali si fondano, sebbene non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa, concernendo il divieto di cui all’art.345 cod. proc. civ. le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riser- vate in esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. I, 16 marzo 2016, n. 5249; Cass., Sez. II, 6 dicembre 2018, n. 31638). 1.4. – Né miglior fondamento ha la doglianza relativa alla tardiva produzione dei documenti, trattandosi di atti non richiamati dalla sen- tenza impugnata né tantomeno posti a fondamento della decisione. 2. – Con il secondo motivo la ricorrente in via principale [OSCURATO:SOCIETA] censura la sentenza d'appello per non aver fatto decorrere il termine di prescrizione di cui all'art. 1669 cod. civ. dalla denuncia dei vizi effet- tuata il 24 settembre 2010 sulla base della perizia tecnica del geometra Arnaldino, e per avere affermato che per poter avere piena contezza dei vizi “sarebbe occorsa una competenza specifica” invece non richie- sta dalla norma nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Il terzo motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e violazione dell’art.1169 cod. civ., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La Corte d'appello non avrebbe esaminato la denuncia effet- tuata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 24 settembre 2010, con espressa men- zione dei “vizi costruttivi”, né la perizia tecnica del geometra Arnaldino ad essa allegata, recante l'indicazione delle cause dei vizi ivi accertati e la loro riferibilità all'impresa costruttrice. Con il quarto motivo ci si duole della violazione degli artt. 1669 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. Ad avviso della società ricorrente, l'impugnata sentenza non avrebbe tenuto conto delle allegazioni della stessa parte attrice contenute nell'atto di citazione, ove i vizi venivano descritti riportando ampi stralci della perizia Arnaldino del 20 marzo - 10 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 2010, e non avrebbe deciso in base al fatto non specificamente conte- stato (e documentato) della avvenuta denuncia, il 24 settembre 2010, in base alla perizia del 20 marzo 2010. [OSCURATO:PERSONA] che la Corte d'appello avrebbe violato la regola in tema di onere della prova. 2.1. – Con gli articolati motivi – i quali, stante la stretta connes- sione, possono essere esaminati congiuntamente – la società ricorrente si duole che il giudice di appello abbia ritenuto la denuncia compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2010 sulla scorta della perizia tecnica del geometra Arnaldino non idonea a determinare la decorrenza del termine prescri- zionale in quanto il tecnico incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto le competenze necessarie per assicurare a quest'ultimo un'im- mediata percezione ed una piena comprensione della reale entità e delle possibili cause dei difetti costruttivi oggetto di controversia, che sarebbe stata, invece, assicurata dal successivo accertamento tecnico preventivo e poi dalla c.t.u. dell'ingegner Gesualdo. Secondo la ricor- rente, tale assunto risulterebbe sganciato dalle allegazioni delle parti e dalle produzioni in atti; in particolare, non considererebbe che la perizia del geometra Arnaldino è stata commissionata proprio allo scopo di verificare il reale stato dei luoghi, le cause dei lamentati vizi e difetti, l’emendabilità degli stessi e gli eventuali costi del ripristino. Ancora, si sostiene dalla ricorrente che, recando la perizia – proveniente da un professionista abilitato per competenza tecnica all’analisi e risoluzione di problemi edilizi ed incaricato specificamente dal [OSCURATO:PERSONA] – una amplissima descrizione dei difetti riscontrati e l'indicazione per ognuno di essi delle rispettive cause e rimedi, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuto a conoscenza con un grado più che apprezzabile di certezza tecnica della natura, della imputabilità dei presunti vizi e dei loro possibili rimedi. Inoltre, sostiene ancora la società [OSCURATO:SOCIETA], il [OSCURATO:PERSONA] ha prov- veduto alla denuncia dei vizi sulla base della relazione del geometra Arnaldino con e-mail del 24 settembre 2010, trasmettendo detta rela- zione che precisava essere inerente ai vizi di costruzione; il [OSCURATO:PERSONA] - 11 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 ha agito per il risarcimento dei vizi accertati nella perizia, di cui con l'atto di citazione sarebbero stati riportati ampi stralci. Da tale perizia – si sostiene – il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito la conoscenza dei vizi e la loro imputabilità. Inoltre, il c.t.u. ingegner Gesualdo, nel rispondere all'espresso quesito formulato dal giudice sull'epoca di insorgenza dei vizi, in più punti della relazione aveva richiamato espressamente le ri- sultanze della perizia del geometra Arnaldino del 2010. 2.2. – I motivi sono infondati. Occorre premettere che la Corte d'appello ha ritenuto che nella specie la scoperta delle cause dei difetti, da cui decorre il termine pre- visto dall’art. 1669 cod. civ., sia intervenuta nel dicembre 2012, allor- quando il [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito la piena comprensione dei vizi e dei difetti e della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dei lavori tramite i risultati della perizia del tecnico ingegner Gesualdo. Secondo la Corte ambrosiana, i vizi descritti nella relazione tecnica di accerta- mento tecnico preventivo non lasciano dubbi sul fatto che per poter avere piena contezza degli stessi sarebbe occorsa una competenza specifica, non essendo vizi e difetti palesi. Così, infatti, quanto rilevato dal perito relativamente all'errato sistema di raccolta acque, all'errata previsione di un sistema di smaltimento delle acque piovane, alla man- cata previsione di un sistema di captazione e convogliamento delle ac- que, alla errata realizzazione della guaina della vasca del giardino. I vizi rilevati dal consulente del Tribunale, secondo la Corte d'appello, non potevano dirsi evidenti e come tali necessitavano di un approfon- dimento tecnico per comprendere appieno le cause e le eventuali re- sponsabilità. Fino a quel momento, fino cioè al deposito della relazione nell’accertamento tecnico preventivo richiesto in altro connesso giudi- zio, il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto una conoscenza imperfetta dei vizi e, soprattutto, dell'impatto di essi sulla complessiva struttura, non es- sendo a tanto idonea la parziale consapevolezza prima acquisita, a li- vello ancora di sospetto. Secondo la Corte di Milano, la perizia di parte - 12 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 del geometra Arnaldino del 20 marzo 2010 è parziale incompleta e con molti dati lasciati in bianco, apparendo un mero elenco di vizi e di dif- formità “privo del riferimento preciso alle cause e soprattutto alla ne- cessaria riferibilità degli stessi all'impresa costruttrice”. Di qui la con- clusione secondo cui l’apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta ese- cuzione dell'opera non può essere desunto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, dalle iniziali rimostranze del [OSCURATO:PERSONA], svolte a fronte di un primo generico controllo dei difetti riscontrati nel 2010, con cui si lamentavano problemi di infiltrazione delle acque non- ché nella tinteggiatura esterna. Quelle rimostranze non potevano co- stituire prova di un'immediata percezione della reale entità dei difetti dell'opera e delle possibili cause dei difetti costruttivi. E poiché in data 10 dicembre 2012 è stata depositata la relazione, nell'accertamento tecnico preventivo svolto fra le stesse parti in altro giudizio introdotto da uno dei condomini dello stabile, che ha definitivamente accertato vizi e difetti lamentati e individuato le responsabilità degli stessi, se- condo la Corte d'appello all'atto della notifica della citazione, il 28 ago- sto 2013, non erano maturati né il termine di decadenza, né quello di prescrizione. Poste tali premesse, il Collegio osserva che è costante nella giuri- sprudenza di questa Corte (Cass., Sez. II, 29 marzo 2002, n. 4622; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2020, n. 777) il principio secondo cui il ter- mine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ., a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro deri- vazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo suf- ficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici so- spetti. - 13 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'identifica- zione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde potersi in- dividuare la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini annuali posti dall’art. 1669 cod. civ. (il primo di decadenza per effettuare la denuncia ed il secondo, che dalla denuncia stessa prende a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione), deve effettuarsi con riguardo sia alla gravità dei vizi dell'opera, sia al collegamento causale di essi con l'attività progettuale e costruttiva espletata; pertanto, non poten- dosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all’atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici. Ne consegue che, nell'ipotesi di gravi vizi dell'opera la cui entità e le cui cause abbiano reso necessarie indagini tecniche, si deve ritenere che una denuncia di gravi vizi da parte del committente possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi, tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena com- prensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause alla data della denuncia. In altri termini, il termine annuale di decadenza per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, di cui al citato art. 1669, decorre dal momento in cui il denunciante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria e obiettiva, non soltanto della gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell’inci- denza di essa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del col- legamento causale tra i dissesti e l’attività di esecuzione dell’opera. Affinché il termine cominci a decorrere, è necessaria, quindi, la perce- zione degli effetti e del loro nesso eziologico con i fattori scatenanti: - 14 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 occorre avere acquisito la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione e imputazione delle sue cause. A tali principi si è attenuta la Corte d’appello nell’impugnata sen- tenza. Come osserva esattamente il pubblico ministero, la società ricor- rente non ha posto in discussione tali principi, bensì l’accertamento in concreto operato dalla Corte territoriale circa il momento nel quale detta conoscenza è stata nella specie acquisita. Sennonché, l'accertamento del momento nel quale detta cono- scenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. Nello specifico, la Corte d’appello ha fatto risalire il momento in cui è stato raggiunto un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi e delle loro cause e, soprattutto, della necessaria riferibilità degli stessi all’im- presa costruttrice alla data (10 dicembre 2012) in cui è stata depositata la relazione nell’accertamento tecnico preventivo svolto tra le stesse parti in altro giudizio introdotto da uno dei condomini dello stabile. A tale valutazione la Corte ambrosiana è pervenuta all’esito di una motivazione congrua e logicamente argomentata, dopo aver scartato la possibilità di ricollegare la decorrenza del termine alla perizia del geometra Arnaldino del 20 marzo 2010, e alle connesse rimostranze del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi, la perizia, di un documento “parziale, in- completo e con molti dati lasciati in bianco”, consistendo in “un mero elenco di vizi e difformità privo del riferimento preciso alle cause e so- prattutto della necessaria riferibilità degli stessi all’impresa costrut- trice”. Non sussiste neppure la denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ. - 15 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla diffe- renza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove pro- poste dalle parti, essendo, quest’ultima, sindacabile in sede di legitti- mità, entro i ristretti limiti del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395; Cass., Sez. VI- 3, 31 agosto 2020, n. 18092). Né è configurabile la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., pro- spettata sul rilievo che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle allegazioni del [OSCURATO:PERSONA] contenute nell’atto di citazione, ove i vizi venivano descritti riportando ampi stralci della perizia Arnaldino, e della avvenuta denuncia del 24 settembre 2010. Per un verso, occorre ribadire che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denun- ciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la pre- scrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non conte- stati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867). Per l’altro verso, va rilevato che la sentenza impugnata ha tenuto conto sia della perizia di parte del geometra Arnaldino del 20 marzo 2010, sia della missiva con la quale il [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla so- cietà [OSCURATO:SOCIETA] la scoperta dei vizi (macchie di umido e infiltrazioni) - 16 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 avvenuta a seguito dell’effettuato sopralluogo, ma ha considerato, con motivazione adeguata, l’una e l’altra inidonee a far conseguire al Con- dominio la sicura conoscenza delle cause dei difetti, essendo ancora necessari accertamenti tecnici specifici per stabilire la reale entità dei difetti dell’opera ed il corretto collegamento causale. Né sussiste il denunciato vizio di omesso esame di fatto decisivo. La Corte d’appello ha difatti espressamente preso in esame e valutato la perizia Arnaldino e la denuncia del 2010, sicché nessuna omissione di tali atti si è verificata; solo che li ha ritenuti inidonei a dimostrare la piena comprensione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della reale entità e delle cause dei difetti costruttivi oggetto di lite. E’ evidente, pertanto, che le doglianze articolate con i tre motivi, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, mirano, in realtà, a conseguire una rivalutazione dei fatti operata dal giudice del merito riguardo alla inidoneità della perizia Arnaldino del marzo 2010, ed all’e-mail che ne è seguita, ad offrire o a disvelare un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera. D’altra parte, anche la censura prospettata in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non considera che, secondo tale paradigma, la denunciabilità con ricorso per cassazione è limitata al solo vizio di omesso esame di un fatto storico principale o seconda- rio, nel cui ambito non rientra la doglianza concernente asserite defi- cienze argomentative della decisione. 3. – Con il quinto mezzo la ricorrente in via principale denuncia la violazione dell’art. 183 cod. proc. civ. nonché del diritto di difesa e del contraddittorio con conseguente nullità della sentenza. La sentenza im- pugnata avrebbe pronunciato condanna a carico di [OSCURATO:SOCIETA] anche al pagamento della somma di euro 129.536, oltre IVA, parte del comples- - 17 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 sivo importo di euro 330.342,50, oltre IVA, per opere rimediative rela- tive a un presunto vizio nuovo allegato dal [OSCURATO:PERSONA] successiva- mente al maturare delle preclusioni conseguenti al deposito delle me- morie ex art. 183 cod. proc. civ., nonostante l'opposizione di Meravi- glia. La ricorrente deduce che, dopo avere depositato, il 30 luglio 2014, la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., il [OSCURATO:PERSONA], nell’udienza dinanzi al Tribunale del 25 novembre 2014, chiese una estensione dell’indagine peritale, cui le controparti si opposero, rappre- sentando che erano sopravvenuti nuovi difetti relativamente alle pro- blematiche di infiltrazioni presenti nel tetto dello stabile. Ad avviso della ricorrente, la condanna per le opere di coibentazione delle cappuccine e di ripristino dei locali con cappuccine sarebbe stata disposta a fronte di una domanda nuova ed estranea all’oggetto del giudizio come deli- neato negli atti iniziali. 3.1. – Il motivo è fondato. In generale, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi og- gettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compro- missione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allun- gamento dei tempi processuali (Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310; Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22404). Con specifico riferimento, in tema di appalto, alla azione proposta dal committente per difformità e vizi dell’opera, la giurisprudenza (Cass., Sez. II, 7 giugno 2018, n. 14815) ha già chiarito che la mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati in citazione non integra una modifica inammissibile del petitum o della causa petendi, ove dedotta nel termine dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., permanendo un chiaro e stabile collegamento con la questione concreta oggetto del contendere. - 18 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Promossa l’azione ex art. 1669 cod. civ. per gravi difetti dell’opera, è quindi ben possibile integrare la domanda iniziale e chiedere il risar- cimento del danno anche per difetti costruttivi ulteriori rispetto a quelli allegati con la citazione introduttiva, purché la relativa deduzione av- venga nel termine, di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., per la precisazione o la modificazione della domanda e delle conclusioni già proposte. Nella specie, invece, la richiesta con riguardo agli ulteriori vizi, at- tinenti al manto di copertura dello stabile, è stata formulata dal Con- dominio attore soltanto dopo il maturare delle preclusioni stabilite dall’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. Si è quindi di fronte ad una integrazione inammissibile della do- manda giudiziale: alla allegazione, cioè, di un nuovo fatto principale costitutivo, comportante la modifica, in senso ampliativo, della do- manda già proposta. Coglie pertanto nel segno la censura della società ricorrente in via principale. La Corte d’appello non avrebbe potuto condannare [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, altresì, della spesa necessaria per opere di coibentazione delle cappuccine e di ripristino dei locali con cappuccine, giacché, quanto ai difetti relativi alle infiltrazioni presenti nel tetto dello stabile, si è di fronte a vizi nuovi, non dedotti con la citazione introduttiva né negli atti iniziali, ma la cui indicazione è stata formulata dal [OSCURATO:PERSONA] attore successivamente all’appendice di trattazione scritta di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. Non osta a tale conclusione il rilievo che con la citazione introdut- tiva il [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto di accertare e dichiarare la sussi- stenza dei gravi vizi e difetti dedotti in narrativa e degli ulteriori che sarebbero emersi all'esito della disposta, in corso di causa, c.t.u., giac- ché – come rileva esattamente il pubblico ministero – una tale “riserva” non consente di enucleare senza limiti, nel corso del giudizio di primo - 19 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 grado, vizi e difetti ulteriori e diversi rispetto a quelli posti a fonda- mento della domanda. La Corte territoriale avrebbe potuto ritenere ammissibile l’amplia- mento della domanda, intervenuto dopo la scadenza dei termini di cui al citato art. 183, soltanto al ricorrere di una precisa condizione: che si trattasse di nuovi vizi e difetti manifestatisi una volta superata la bar- riera delle preclusioni. Infatti, ove quegli ulteriori difetti fossero com- parsi soltanto successivamente alla scadenza dei termini del sesto comma, l’attore sarebbe stato nell’impossibilità di prospettare la richie- sta ampliativa nel rispetto dei termini fissati dal codice di procedura civile. Sarebbe allora potuto intervenire in soccorso l’istituto della ri- messione in termini, il quale – prestandosi ad essere utilizzato in tutte le situazioni nelle quali il mancato rispetto di un termine perentorio o comunque il tardivo compimento di attività soggette a preclusione possa considerarsi lato sensu giustificato o quanto meno scusabile – è suscettibile di comprendere nel suo ambito la deduzione che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano manifestati nuovi gravi vizi o difetti costruttivi, ulteriori rispetto a quelli descritti con l'atto introduttivo. La giurisprudenza di questa Corte ha del resto già chiarito (Cass., Sez. VI-3, 15 ottobre 2018, n. 25631) che, in tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda origi- nariamente proposta è derogabile non solo nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta) o nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giu- dizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore), ma anche, appunto, nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle pre- clusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. - 20 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 4. – Con il sesto motivo del ricorso principale si denuncia la viola- zione dell'articolo 1669 cod. civ. sotto altro profilo, difetto delle condi- zioni dell'azione per carenza di legittimazione, nonché violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. Ad avviso della ricorrente, avrebbe errato la Corte d'appello ad affermare la legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] per danni alle proprietà esclusive per la cui eliminazione il c.t.u. ha previsto interventi di notevole entità sulle parti comuni, per riferirsi alcune opere rimediative alle proprietà esclusive. La ricorrente richiama: (a) il difetto rappresentato dalla “presenza di umidità al piano box e cantine, sia nelle parti comuni che private”, per il quale il c.t.u. ha accertato che la causa delle infiltrazioni lamentate dal ricorrente dipende da un difetto della tenuta del manto di impermeabilizzazione della pavimentazione del cortile co- mune al piano rialzato e, per quanto riguarda le infiltrazioni in cantina, da un difetto di tenuta del manto di impermeabilizza- zione interno alla vasca condominiale; (b) la presenza di infiltrazioni in alcuni appartamenti (“oggetto … di domanda nuova per quanto denunciato al precedente mo- tivo”), che il c.t..u. ha riferito alla presenza di ponti termici in prossimità delle cappuccine degli appartamenti interessati, essendo previste opere rimediative di “coibentazione delle cappuccine e di ripristino locali con cappuccine”. Ad avviso della deducente, non vi sarebbe spazio per la legittima- zione attiva all’azione ex art. 1669 cod. civ. dell’amministratore, “per- ché non si tratta di danni alle parti comuni che richiedano, per essere rimossi, interventi sulle proprietà esclusive, bensì di danni, peraltro modesti, alle proprietà esclusive per la cui eliminazione il c.t.u. ha pre- visto interventi di notevole entità e davvero assai gravosi sulle parti comuni”. - 21 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Inoltre, il c.t.u. avrebbe “imputato alcuni inconvenienti non a vizi costruttivi ma a difformità rispetto al progetto”. Secondo la ricorrente, le difformità e i vizi dell’appalto possono es- sere contestati solo dal committente e non dall’amministratore condo- miniale che non è stato parte contrattuale. 4.1. – Il motivo – per la parte in cui non è assorbito dall’accogli- mento della censura articolata con il quinto mezzo – è infondato. La sentenza della Corte d’appello, esaminando l’eccezione di ca- renza di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la legit- timazione all'azione ex art. 1669 cod. civ. dell'amministratore che opera a tutela indifferenziata dell'intero edificio condominiale, sul ri- lievo che si versa in un'ipotesi di causa comune di danno e che non possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti, avendo l’amministratore il potere di compiere atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato. La Corte milanese ha altresì precisato, in punto di fatto, che le sin- gole unità abitative sono state interessate solo ai fini dell’espletamento della consulenza tecnica relativa ai vizi e difetti manifestatisi in corso di causa e relativi al manto di copertura dello stabile. La Corte d’appello ha quindi richiamato il principio secondo cui, quando i danni alle parti comuni interessano di riflesso anche quelle esclusive, di modo che per rimuovere i pregiudizi delle prime occorre intervenire pure sulle seconde, rimuovendo radicalmente le comuni cause, si deve riconoscere all’amministratore la legittimazione attiva all’azione ex art. 1669 cod. civ. Così decidendo, la sentenza impugnata si è attenuta all'indirizzo di questa Corte. Secondo la giurisprudenza, infatti, sussiste la legittimazione dell'amministratore a proporre l'azione di natura extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel - 22 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 caso in cui questi, con il determinare un'alterazione che incida negati-Data pubblicazione 05/04/2022 vamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile, ri- guardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, verten- dosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativa- mente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto (Cass., Sez. II, 23 marzo 1995, n. 3366; Cass., Sez. II, 18 giugno 1996, n. 5613; Cass., Sez. II, 25 marzo 1998, n. 3146; Cass., Sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3040; Cass., Sez. II, 31 gennaio 2018, n. 2436; Cass., Sez. II, 19 marzo 2021, n. 7875). Diversamente, se i difetti del fabbricato sono riconducibili alla cate- goria delle difformità e dei vizi di cui all'art. 1667 cod. civ. (ipotesi che qui non ricorre), la relativa azione - di natura contrattuale - spetta sol- tanto al committente e non all'amministratore del condominio. Come ha precisato Cass., Sez. II, n. 7875 del 2021, cit., non si pon- gono in contrasto con l'orientamento qui ribadito i precedenti di questa Corte che, altrimenti, postulano la necessità di un apposito mandato rappresentativo conferito all'amministratore dai singoli condomini per le azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva, allorché si tratti non di eliminare le cause o di condannare il costruttore alle spese per l'eliminazione di pregiudizi afferenti ad un tempo sia le parti comuni dell'immobile che, di riflesso, quelle costituenti proprietà esclu- siva, quanto di far valere "diritti di credito ben distinti e individuabili", la cui tutela perciò ecceda dalle finalità conservative dell'unitario fab- bricato (Cass., Sez. II, 8 novembre 2010, n. 22656, di recente richia- mata da Cass., Sez. II, 17 febbraio 2020, n. 3846). 5. – Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. sotto altro profilo, lamentando che l'im- - 23 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 pugnata sentenza abbia ritenuto pacifico il riconoscimento di respon- sabilità da parte di [OSCURATO:SOCIETA] non specificamente allegato dal Condo- minio e peraltro contestato da [OSCURATO:SOCIETA]. Con esso la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia affermato che “è pacifico in atti, e non contestato, essendo peraltro anche stato accertato e mai smentito dalla consulenza tecnica svolta, che [OSCURATO:SOCIETA] ha eseguito vari inter- venti su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA] al fine di porre rimedio ai vizi e difetti che via via si sono manifestati nell'immobile oggetto di causa”, così alludendo all'esistenza di un atto di riconoscimento di responsabi- lità da parte di [OSCURATO:SOCIETA] mai specificamente allegato dal [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, infatti, si sarebbe limitato ad affermare nella citazione introduttiva che in un certo incontro la società [OSCURATO:SOCIETA] riconosceva la propria responsabilità ed il fatto di aver operato senza la diligenza professionale necessaria e corretta nell’edificazione del condominio nel suo complesso. Nel motivo si deduce che, pur non essendovi tenuta a fronte della assoluta genericità della allegazione, [OSCURATO:SOCIETA], costituen- dosi in giudizio, contestava quanto ex adverso affermato, ribadendo che mai [OSCURATO:SOCIETA] ebbe a riconoscere alcuna responsabilità. 5.1. – La doglianza è inammissibile per un duplice ordine di consi- derazioni, puntualmente individuate dal pubblico ministero. Da un lato, infatti, il motivo investe una argomentazione svolta dalla Corte d’appello ad abundantiam, come è reso palese dall’espres- sione “A ciò si aggiunga” che compare nelle ultime due righe di pagina 5 della sentenza e che introduce il periodo censurato. Tale argomenta- zione si pone a conclusione di una serie di altre argomentazioni. Queste altre argomentazioni consistono nel rilievo che: (a) nell'agosto del 2011 le parti raggiungevano un accordo con il quale la società appal- tatrice si impegnava a procedere all'eliminazione dei primi vizi riscon- trati, a propria cura e spese; (b) la relazione depositata in data 10 dicembre 2012 in sede di accertamento tecnico preventivo definitiva- - 24 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 mente accertava i vizi e i difetti lamentati e individuava le responsabi- lità degli stessi. Ne deriva che l'eventuale erroneità circa la ritenuta non contestazione non sarebbe comunque idonea ad inficiare il per- corso logico argomentativo su cui si fonda la sentenza impugnata. Dall'altro lato, la censura investe un elemento valutativo riservato al giudice del merito. Al giudice del merito spetta infatti, nell'ambito del giudizio di fatto ad esso riservato, apprezzare l'esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte. In altri termini, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito (Cass., Sez. VI-1, 7 febbraio 2019, n. 3680). 6. – Con l'ottavo motivo la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia affermato quanto segue: “Quanto ai difetti di planarità e di im- permeabilizzazione del cortile condominiale, il c.t.u., nel riportarsi all'accertamento tecnico preventivo del 10 dicembre 2012 svolto tra le stesse parti su iniziativa del condomino Barone, ha evidenziato che l'in- tervento effettuato nel 2010 dalla società di impermeabilizzazione della vasca del giardino condominiale non ha risolto le problematiche infil- trative lamentate”; con ciò nuovamente evidenziando sia il riconosci- mento dell’esistenza dei difetti da parte dell'impresa costruttrice sia l'inutilità dell'intervento. Secondo la ricorrente tale affermazione sa- rebbe palesemente erronea perché: (a) nella c.t.u. si dà atto che la realizzazione della vasca non è riferibile a [OSCURATO:SOCIETA] ma ad una società terza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; (b) il [OSCURATO:PERSONA] non aveva signifi- cativamente allegato né l'esecuzione dell'intervento relativo alla fon- tana né la sua presunta valenza quale atto di riconoscimento; (c) la c.t.u. non è prova e non può fornire la prova di un atto avente valenza negoziale quale il riconoscimento di responsabilità sul punto; (d) am- messo e non concesso che si fosse in presenza di un riconoscimento, - 25 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 l'effetto di questo potrebbe riguardare solo i presunti vizi di esecuzione dell'impermeabilizzazione della fontana e non certo le altre contesta- zioni mosse all'esponente; (e) il suo effetto ex lege potrebbe essere soltanto quello di non rendere necessaria la contestazione al fine di evitare la decadenza, ma il termine di prescrizione dal 2010 sarebbe egualmente decorso. 6.1. – La censura è inammissibile sia perché tende ad una rivalu- tazione nel merito delle risultanze di causa, sia perché l'asserito rico- noscimento dei vizi da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] non costituisce ratio decidendi della decisione impugnata, trattandosi di mera argo- mentazione aggiuntiva, come è reso evidente dal fatto che la Corte d'appello ha piuttosto fatto leva sull’accertamento tecnico del consu- lente, il quale ha concluso riscontrando il difetto di impermeabilizza- zione interno della vasca fontana e che il sistema di impermeabilizza- zione del cortile e della vasca non è stato realizzato a regola d'arte. 7. – Con l'unico motivo di impugnazione incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 359 e 306 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello riconosciuto sussistente una ri- nuncia alla domanda in capo al [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del direttore dei lavori, geometra [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado sia in favore del geometra [OSCURATO:PERSONA] sia in favore della compagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA], dal medesimo chiamata in manleva. Sa- rebbe erronea la qualificazione della rinuncia quale rinuncia alla do- manda e non quale rinuncia agli atti. La rinuncia agli atti sarebbe inef- ficace in quanto non accettata. Sarebbe inoltre erronea la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] ricorrente in via incidentale, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminare la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di Gal- vani e di [OSCURATO:SOCIETA], posto che la rinuncia agli atti depositata non era stata accettata dalle controparti che anzi avevano insistito nelle - 26 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 loro conclusioni. Conseguentemente sarebbe erronea la condanna alle spese di lite in capo al [OSCURATO:PERSONA], posto che, nell'ipotesi in cui la Corte d'appello avesse esaminato le domande, le controparti sarebbero risul- tate soccombenti secondo il principio della soccombenza virtuale. 7.1. – L'unico motivo di ricorso incidentale deve essere disatteso. Va premesso che la Corte di Milano ha preso atto della rinuncia alle domande svolte dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del direttore dei lavori geometra [OSCURATO:PERSONA], intervenuta in sede di precisazione delle con- clusioni e relativa a tutti i capi di appello poiché non diversamente spe- cificato. La Corte d'appello ha precisato al riguardo: (a) che la rinuncia alla domanda non richiede l'adozione di forme particolari e non necessita di accettazione della controparte; (b) che restano a carico della parte rinunciante le spese di lite liquidate poiché la rinuncia è intervenuta successivamente alla costituzione in giudizio delle controparti. Tanto premesso, il Collegio osserva che la sentenza della Corte d'appello ha qualificato la rinuncia come rinuncia alla domanda, muo- vendo dallo stesso tenore testuale dell’atto intervenuto in sede di pre- cisazione delle conclusioni. A fronte di una tale qualificazione, operata partendo dal dato letterale della formula utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo non ha neppure allegato in base a quali dati processuali la Corte di Milano sarebbe dovuta pervenire ad una diversa qualifica- zione. A ciò si deve aggiungere che accertare se un determinato atto con- creta una rinunzia agli atti o al giudizio è compito del giudice di merito, implicando un apprezzamento di fatto, quale esito di un'indagine di- retta ad individuare la concreta volontà negoziale della parte, come tale incensurabile in cassazione se sorretto da congrua e logica moti- vazione (Cass., Sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647). La soluzione cui è pervenuta la Corte d’appello, del resto, è – come osservato esattamente dal pubblico ministero nelle conclusioni scritte - 27 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 – coerente con il principio secondo cui nel giudizio di appello, la rinuncia Data pubblicazione 05/04/2022 all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accet- tazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la re- gola dell'art. 306, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui il rinun- ciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qua- lunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass., Sez. VI- 2, 6 marzo 2018, n. 5250). 8. – Del ricorso principale è accolto soltanto il quinto motivo, gli altri motivi essendo infondati o inammissibili. Il ricorso incidentale è rigettato. La sentenza impugnata è cassata limitatamente alla censura ac- colta. La causa, nel rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA], deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione. Al giudice del rinvio va rimessa anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della pro- cedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art.373 cod. proc. civ. (Cass., Sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3341). Nel rapporto, che in questa sede si definisce, tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la compagnia [OSCURATO:SOCIETA], le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 9. – Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versa- - 28 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 17934/2020 Numero sezionale 462/2022 Numero di raccolta generale 11034/2022 mento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di con-Data pubblicazione 05/04/2022 tributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. accoglie il quinto motivo del ricorso principale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi; rigetta il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- vani e di [OSCURATO:SOCIETA]; cassa, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e rinvia la causa, nel rapporto processuale tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione e per quelle sostenute, davanti al giudice di ap- pello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecu- zione della sentenza ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.; condanna il [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] – che liquida in complessivi euro 5.500, di cui euro 5.300 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge – nonché al rimborso delle spese proces- suali sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] – che liquida in complessivi euro 4.300, di cui euro 4.100 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge –. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara
Sentenza Cassazione n. 11034/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris