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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 agosto 1939

Cassazione n. 17552/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza emessa il 31 maggio 2022 confermava quella del Tribunale salernitano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di mesi anni tre e mesi tre di reclusione, con pene accessorie fallimentari per la medesima durata, per aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], essendone stato il rappresentante legale sino al 9 maggio 2006 e successivamente l'amministratore di fatto, divenendo amministratore formale [OSCURATO:PERSONA] ritenuto «uomo di paglia» dai giudici del merito.

Ai fini della migliore comprensione del ricorso, va evidenziato come la sentenza di primo grado, per quanto riportato da quella ora impugnata, aveva accertato che la società fallita era stata costituita nel 2001 e le quote risultavano per il 5% detenute dal [OSCURATO:PERSONA], per il 95% da [OSCURATO:PERSONA].

La società, che svolgeva attività di commercio all'ingrosso di elettrodomestici, rimase inattiva fino al biennio 2005-2006, allorché produsse un elevato volume di affari, omettendo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap e maturando un debito erariale ingente proprio nel periodo di amministrazione unica da parte del [OSCURATO:PERSONA] dal 5 aprile 2005 al 9 maggio 2006, annotano i primi Giudici, «epoca in cui si sono concentrate tutte le operazioni» (cfr. fol. 4 in alto della sentenza di primo grado).

Il 15 maggio 2006 le quote furono totalmente cedute al [OSCURATO:PERSONA], la società cessò ogni attività, avendo maturato un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per mancato versamento dell'Iva di oltre 31 milioni di euro, che condusse alla dichiarazione di fallimento in data 19 marzo 2013.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, variamente articolato, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

La Corte di appello di Salerno avrebbe errato nel ritenere comprovato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto cagionare il fallimento, nonché che le operazioni dolose siano state sostenute dal necessario dolo misto a colpa, che implica la prevedibilità del fallimento, incorrendo in una interpretazione analogica non consentita in sede penale.

Anche erronea sarebbe l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di una responsabilità omissiva ex art. 40 cod. pen., in quanto risulterebbe indispensabile accertare che l'imputato avesse colto i segnali di rischio nella condotta dell'amministratore di fatto, per poter ritenere configurabile una responsabilità per omissioni: ciò sul presupposto, erroneamente non valutato dalla Corte territoriale, che [OSCURATO:PERSONA] sia stato amministratore di diritto e non di fatto, essendo tale ruolo ricoperto dallo Scarano, e che non abbia contribuito in alcun modo al fallimento della società.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso

5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premessa, ai fini della piena comprensione anche dei motivi di ricorso, la ricostruzione di quanto emerge dalle sentenze di merito in ordine alle condotte attribuite agli attuali ricorrenti.

Va altresì evidenziato come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).

3. La Corte di appello, in conformità con la sentenza del Tribunale di Salerno, imputa al ricorrente di aver cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, consistite nella sistematica e pluriennale omissione dei versamenti fiscali e contributivi.

Precisa la Corte territoriale che certamente il debito tributario conseguì all'unico periodo di attività della fallita, coincidente proprio con l'arco temporale nel quale [OSCURATO:PERSONA] fu amministratore unico della stessa, oltre a essere socio quale titolare del 5% del capitale sociale.La Corte territoriale, poi, esclude la tesi difensiva che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricoperto il ruolo quale amministratore solo formale, mentre amministratore sostanziale fosse il solo Scarano, sia perché ciò non era dimostrato dall'istruttoria dibattimentale, sia anche perché la stessa tesi era smentita in ragione della consapevolezza che [OSCURATO:PERSONA] doveva avere dei pagamenti a mezzo bonifici verso l'estero, essendo nella sua disponibilità — e non di Scarano — il conto corrente bancario.

D'altro canto, osserva la Corte di appello in modo non manifestamente illogico, oltremodo significativa è la circostanza che al cessare del periodo di attività della società non fu [OSCURATO:PERSONA] a proseguire nell'incarico di amministratore, conseguenza logica qualora fosse stato già 'uomo di paglia', bensì lo stesso [OSCURATO:PERSONA] con Scarano ebbero a cedere le rispettive quote in favore di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto unico 'uomo di paglia', che divenne infine anche amministratore unico. 4.

A fronte di tali argomentazioni va immediatamente evidenziato come l'articolato motivo di ricorso sia aspecifico sul punto della ricostruzione operata dalla Corte di appello, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] amministratore unico della società, con poteri gestori effettivi, e non un 'uomo di paglia'.

La censura che al fol. 2 il ricorso propone alla sentenza impugnata, lamentando che non sarebbe comprovata la qualità di amministratore anche sostanziale di [OSCURATO:PERSONA], è quindi generica, in quanto non contesta con argomenti puntuali le ragioni per le quali la Corte di appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato amministratore unico, con diretta ed effettiva partecipazione alla gestione della società.

La decisione della Corte di appello, in modo congruo, non essendo comprovato che Scarano fosse l'unico amministratore di fatto, tesi sostenuta in linea ipotetica anche in ricorso, imputa la condotta di bancarotta fraudolenta impropria al [OSCURATO:PERSONA].

Solo in via subordinata, anche a voler ritenere Scarano partecipe della gestione quale amministratore di fatto, la Corte territoriale ritiene [OSCURATO:PERSONA] co-gestore effettivo della società, oltre a essere formalmente amministratore, per le argomentazioni riportate al punto che precede quanto al potere di firma relativo al conto corrente della società.

Per un verso, quindi, difetta la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).

Per altro verso, anche a voler ritenere la cogestione fra i due soci, corretta è la valutazione della Corte territoriale, che non esclude la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in sintonia con il consolidato principio per cui, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01).

Pertanto, la censura e gli argomenti spesi in ricorso in relazione alla ipotesi di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per non aver impedito l'evento ex art. 40, comma 2, cod. pen. sono del tutto eccentrici rispetto alle sentenze di merito e all'accertamento fattuale, dal quale [OSCURATO:PERSONA] risulta sia amministratore di diritto sia anche gestore effettivo delle vicende societarie.

5. A fronte di tale ricostruzione in fatto, la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, fa propria l'opzione operata dal Tribunale di Salerno che, chiamato a valutare una contestazione alternativa di bancarotta fraudolenta impropria, rifluita nell'imputazione, ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall. tralasciava la verifica della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla causazione diretta del fallimento, concentrandosi e ritenendo comprovata la tesi accusatoria in ordine alla condotta di aver posto in essere operazioni dolose cagionanti il fallimento della società (sul punto la sentenza di primo grado, al fol. 3).

In entrambe le ipotesi incriminatrici il fallimento è evento di danno e si ritiene che la fattispecie si realizzi non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose, ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2,

I. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa).

Nel caso in esame il Tribunale per un verso evidenzia come «il fallimento della società si è verificato esclusivamente per la sistematica violazione dell'obbligo di versamento dell'IVA, in relazione a tutte le operazioni commerciali poste in essere nel breve periodo di effettiva operatività della società: tanto è confermato dal fatto che l'unico creditore istante era proprio l'Agenzia delle Entrate e che non risultavano altre insinuazioni al passivo».

D'altro canto, a riprova dell'opzione per la bancarotta impropria da operazioni dolose, il Tribunale richiama il principio che la fattispecie di fallimento, cagionata da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (aver cagionato il fallimento), ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 247314 - 01).

Tanto premesso, se per 'cagionare il fallimento' è richiesto il dolo diretto, per quello conseguente a operazioni dolose è richiesto il dolo nella commissione delle 'operazioni', in quanto il fallimento è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi.

Non è necessaria, quindi, una volontà diretta a provocare il dissesto, essendo sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione (Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5, n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207) e comporti l'accettazione del rischio che si verifichi il fallimento (da ultimo, Sez. 5, n. 394 del 17/10/2019, Pirone, non massimata; Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996 - 01), cosicché in tal caso è richiesto il dolo generico (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214856 - 01).

E dunque, la censura che richiede quale elemento soggettivo il dolo misto a colpa, non si confronta con la motivazione del Tribunale, fatta propria e arricchita dalla Corte di appello, che in vero ritiene sussistente, in modo non manifestamente illogico, la prova del dolo sostanzialmente diretto, affermando che « la valutazione complessiva dei dati illustrati integra quella serie di operazioni fraudolente volte a cagionare il fallimento della società, che costituiva un obiettivo perseguito in piena consapevolezza, come dimostra l'entità del debito erariale fatto maturare e l'immediata dismissione delle quote sociali».

La Corte di appello evidenzia, poi, come [OSCURATO:PERSONA] fosse assolutamente consapevole della gestione, come anticipato, essendo colui che aveva il potere di firma sul conto corrente, dal quale venivano disposti i bonifici relativi agli acquisti all'estero delle merci.

In sostanza, i Collegi del merito traggono da tali elementi la prova di una deliberata volontà di porre in essere le operazioni dolose con la certezza del rischio del fallimento, quindi ben oltre il dolo eventuale, poiché l'omissione dei versamenti erariali e la contestuale cessazione delle attività della società alla fine dell'unico biennio di attività in cui maturarono i debiti erariali, consentiva con certezza di prevedere il fallimento: la società era divenuta una «scatola vuota», sottraendosi i soci e l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] alle relative responsabilità grazie alla cessione delle quote, in favore di un amministratore «uomo di paglia», per altro deceduto nel corso del giudizio di primo grado per le malferme condizioni di salute.

Pertanto, la certezza dell'evento fallimento risultava conseguente alla circostanza che la società non avrebbe più ripreso alcuna attività procurandosi ricavi utili al pagamento delle obbligazioni tributarie inadempiute.

Ne consegue che anche su questo punto il ricorso non si rapporta alla motivazione, dal che l'aspecificità del motivo: lamenta, infatti, il ricorrente che non sia stata offerta la prova che il fallimento fosse concreto e prevedibile evento- conseguenza delle 'operazioni dolose', mentre la lettura congiunta delle due sentenze rende conto della sussistenza del dolo generico in relazione all'evento fallimento, in quanto prevedibile e previsto, oltre che oggetto di accettazione, quindi voluto, anche da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Tanto rilevato, in tema di elemento soggettivo del reato, la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, si pone pertanto in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte, richiamato anche dal Tribunale, per cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, n. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017 Rv. 270046 - 01; nello stesso senso Sez. 5,. n. 22765 del 18/02/2021, Rossin, n.m.).

Infatti, il delitto è integrato anche dall'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996 - 01), frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società: l'aumento ingiustificato dell'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, o del fisco, rende prevedibile il conseguente dissesto della società.

La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come non escluda la configurabilità V 7 della fattispecie incriminatrice in esame rautofinanziamento", operato attraverso il mancato pagamento delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo — e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento —, senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684, in motivazione).

Di conseguenza — fermo restando che «è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento»— «anche il protratto omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società», tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, 260492 - 01, in motivazione).

Le condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA], evasive degli obblighi tributari, ad un primo impatto, paiono destinate non già a diminuire, bensì ad incrementare (sia pure contra ius) il patrimonio sociale, ma il fallimento è riconducibile ad esse, sul piano degli effetti di medio periodo e in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, in motivazione), poiché, una volta scoperte, determinano ineludibilmente l'applicazione delle relative sanzioni.

Nel caso in esame la società ha sistematicamente omesso di versare le imposte, accumulando debiti nell'ordine di oltre 31 milioni di euro, da cui, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, è poi derivato il fallimento della società.

Deve ritenersi, quindi, che quanto al dolo, in questo caso, «le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell'emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell'attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società» (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, in motivazione).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza emessa il 31 maggio 2022 confermava quella del Tribunale salernitano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di mesi anni tre e mesi tre di reclusione, con pene accessorie fallimentari per la medesima durata, per aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], essendone stato il rappresentante legale sino al 9 maggio 2006 e successivamente l'amministratore di fatto, divenendo amministratore formale [OSCURATO:PERSONA] ritenuto «uomo di paglia» dai giudici del merito. Ai fini della migliore comprensione del ricorso, va evidenziato come la sentenza di primo grado, per quanto riportato da quella ora impugnata, aveva accertato che la società fallita era stata costituita nel 2001 e le quote risultavano per il 5% detenute dal [OSCURATO:PERSONA], per il 95% da [OSCURATO:PERSONA]. La società, che svolgeva attività di commercio all'ingrosso di elettrodomestici, rimase inattiva fino al biennio 2005-2006, allorché produsse un elevato volume di affari, omettendo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap e maturando un debito erariale ingente proprio nel periodo di amministrazione unica da parte del [OSCURATO:PERSONA] dal 5 aprile 2005 al 9 maggio 2006, annotano i primi Giudici, «epoca in cui si sono concentrate tutte le operazioni» (cfr. fol. 4 in alto della sentenza di primo grado). Il 15 maggio 2006 le quote furono totalmente cedute al [OSCURATO:PERSONA], la società cessò ogni attività, avendo maturato un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per mancato versamento dell'Iva di oltre 31 milioni di euro, che condusse alla dichiarazione di fallimento in data 19 marzo 2013. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, variamente articolato, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di appello di Salerno avrebbe errato nel ritenere comprovato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto cagionare il fallimento, nonché che le operazioni dolose siano state sostenute dal necessario dolo misto a colpa, che implica la prevedibilità del fallimento, incorrendo in una interpretazione analogica non consentita in sede penale. Anche erronea sarebbe l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di una responsabilità omissiva ex art. 40 cod. pen., in quanto risulterebbe indispensabile accertare che l'imputato avesse colto i segnali di rischio nella condotta dell'amministratore di fatto, per poter ritenere configurabile una responsabilità per omissioni: ciò sul presupposto, erroneamente non valutato dalla Corte territoriale, che [OSCURATO:PERSONA] sia stato amministratore di diritto e non di fatto, essendo tale ruolo ricoperto dallo Scarano, e che non abbia contribuito in alcun modo al fallimento della società. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premessa, ai fini della piena comprensione anche dei motivi di ricorso, la ricostruzione di quanto emerge dalle sentenze di merito in ordine alle condotte attribuite agli attuali ricorrenti. Va altresì evidenziato come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 3. La Corte di appello, in conformità con la sentenza del Tribunale di Salerno, imputa al ricorrente di aver cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, consistite nella sistematica e pluriennale omissione dei versamenti fiscali e contributivi. Precisa la Corte territoriale che certamente il debito tributario conseguì all'unico periodo di attività della fallita, coincidente proprio con l'arco temporale nel quale [OSCURATO:PERSONA] fu amministratore unico della stessa, oltre a essere socio quale titolare del 5% del capitale sociale.La Corte territoriale, poi, esclude la tesi difensiva che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricoperto il ruolo quale amministratore solo formale, mentre amministratore sostanziale fosse il solo Scarano, sia perché ciò non era dimostrato dall'istruttoria dibattimentale, sia anche perché la stessa tesi era smentita in ragione della consapevolezza che [OSCURATO:PERSONA] doveva avere dei pagamenti a mezzo bonifici verso l'estero, essendo nella sua disponibilità — e non di Scarano — il conto corrente bancario. D'altro canto, osserva la Corte di appello in modo non manifestamente illogico, oltremodo significativa è la circostanza che al cessare del periodo di attività della società non fu [OSCURATO:PERSONA] a proseguire nell'incarico di amministratore, conseguenza logica qualora fosse stato già 'uomo di paglia', bensì lo stesso [OSCURATO:PERSONA] con Scarano ebbero a cedere le rispettive quote in favore di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto unico 'uomo di paglia', che divenne infine anche amministratore unico. 4. A fronte di tali argomentazioni va immediatamente evidenziato come l'articolato motivo di ricorso sia aspecifico sul punto della ricostruzione operata dalla Corte di appello, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] amministratore unico della società, con poteri gestori effettivi, e non un 'uomo di paglia'. La censura che al fol. 2 il ricorso propone alla sentenza impugnata, lamentando che non sarebbe comprovata la qualità di amministratore anche sostanziale di [OSCURATO:PERSONA], è quindi generica, in quanto non contesta con argomenti puntuali le ragioni per le quali la Corte di appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato amministratore unico, con diretta ed effettiva partecipazione alla gestione della società. La decisione della Corte di appello, in modo congruo, non essendo comprovato che Scarano fosse l'unico amministratore di fatto, tesi sostenuta in linea ipotetica anche in ricorso, imputa la condotta di bancarotta fraudolenta impropria al [OSCURATO:PERSONA]. Solo in via subordinata, anche a voler ritenere Scarano partecipe della gestione quale amministratore di fatto, la Corte territoriale ritiene [OSCURATO:PERSONA] co-gestore effettivo della società, oltre a essere formalmente amministratore, per le argomentazioni riportate al punto che precede quanto al potere di firma relativo al conto corrente della società. Per un verso, quindi, difetta la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). Per altro verso, anche a voler ritenere la cogestione fra i due soci, corretta è la valutazione della Corte territoriale, che non esclude la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in sintonia con il consolidato principio per cui, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01). Pertanto, la censura e gli argomenti spesi in ricorso in relazione alla ipotesi di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per non aver impedito l'evento ex art. 40, comma 2, cod. pen. sono del tutto eccentrici rispetto alle sentenze di merito e all'accertamento fattuale, dal quale [OSCURATO:PERSONA] risulta sia amministratore di diritto sia anche gestore effettivo delle vicende societarie. 5. A fronte di tale ricostruzione in fatto, la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, fa propria l'opzione operata dal Tribunale di Salerno che, chiamato a valutare una contestazione alternativa di bancarotta fraudolenta impropria, rifluita nell'imputazione, ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall. tralasciava la verifica della responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla causazione diretta del fallimento, concentrandosi e ritenendo comprovata la tesi accusatoria in ordine alla condotta di aver posto in essere operazioni dolose cagionanti il fallimento della società (sul punto la sentenza di primo grado, al fol. 3). In entrambe le ipotesi incriminatrici il fallimento è evento di danno e si ritiene che la fattispecie si realizzi non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose, ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, I. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). Nel caso in esame il Tribunale per un verso evidenzia come «il fallimento della società si è verificato esclusivamente per la sistematica violazione dell'obbligo di versamento dell'IVA, in relazione a tutte le operazioni commerciali poste in essere nel breve periodo di effettiva operatività della società: tanto è confermato dal fatto che l'unico creditore istante era proprio l'Agenzia delle Entrate e che non risultavano altre insinuazioni al passivo». D'altro canto, a riprova dell'opzione per la bancarotta impropria da operazioni dolose, il Tribunale richiama il principio che la fattispecie di fallimento, cagionata da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (aver cagionato il fallimento), ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 247314 - 01). Tanto premesso, se per 'cagionare il fallimento' è richiesto il dolo diretto, per quello conseguente a operazioni dolose è richiesto il dolo nella commissione delle 'operazioni', in quanto il fallimento è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. Non è necessaria, quindi, una volontà diretta a provocare il dissesto, essendo sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione (Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5, n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207) e comporti l'accettazione del rischio che si verifichi il fallimento (da ultimo, Sez. 5, n. 394 del 17/10/2019, Pirone, non massimata; Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996 - 01), cosicché in tal caso è richiesto il dolo generico (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214856 - 01). E dunque, la censura che richiede quale elemento soggettivo il dolo misto a colpa, non si confronta con la motivazione del Tribunale, fatta propria e arricchita dalla Corte di appello, che in vero ritiene sussistente, in modo non manifestamente illogico, la prova del dolo sostanzialmente diretto, affermando che « la valutazione complessiva dei dati illustrati integra quella serie di operazioni fraudolente volte a cagionare il fallimento della società, che costituiva un obiettivo perseguito in piena consapevolezza, come dimostra l'entità del debito erariale fatto maturare e l'immediata dismissione delle quote sociali». La Corte di appello evidenzia, poi, come [OSCURATO:PERSONA] fosse assolutamente consapevole della gestione, come anticipato, essendo colui che aveva il potere di firma sul conto corrente, dal quale venivano disposti i bonifici relativi agli acquisti all'estero delle merci. In sostanza, i Collegi del merito traggono da tali elementi la prova di una deliberata volontà di porre in essere le operazioni dolose con la certezza del rischio del fallimento, quindi ben oltre il dolo eventuale, poiché l'omissione dei versamenti erariali e la contestuale cessazione delle attività della società alla fine dell'unico biennio di attività in cui maturarono i debiti erariali, consentiva con certezza di prevedere il fallimento: la società era divenuta una «scatola vuota», sottraendosi i soci e l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] alle relative responsabilità grazie alla cessione delle quote, in favore di un amministratore «uomo di paglia», per altro deceduto nel corso del giudizio di primo grado per le malferme condizioni di salute. Pertanto, la certezza dell'evento fallimento risultava conseguente alla circostanza che la società non avrebbe più ripreso alcuna attività procurandosi ricavi utili al pagamento delle obbligazioni tributarie inadempiute. Ne consegue che anche su questo punto il ricorso non si rapporta alla motivazione, dal che l'aspecificità del motivo: lamenta, infatti, il ricorrente che non sia stata offerta la prova che il fallimento fosse concreto e prevedibile evento- conseguenza delle 'operazioni dolose', mentre la lettura congiunta delle due sentenze rende conto della sussistenza del dolo generico in relazione all'evento fallimento, in quanto prevedibile e previsto, oltre che oggetto di accettazione, quindi voluto, anche da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto rilevato, in tema di elemento soggettivo del reato, la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, si pone pertanto in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte, richiamato anche dal Tribunale, per cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, n. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017 Rv. 270046 - 01; nello stesso senso Sez. 5,. n. 22765 del 18/02/2021, Rossin, n.m.). Infatti, il delitto è integrato anche dall'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996 - 01), frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società: l'aumento ingiustificato dell'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, o del fisco, rende prevedibile il conseguente dissesto della società. La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come non escluda la configurabilità V 7 della fattispecie incriminatrice in esame rautofinanziamento", operato attraverso il mancato pagamento delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo — e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento —, senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684, in motivazione). Di conseguenza — fermo restando che «è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento»— «anche il protratto omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società», tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, 260492 - 01, in motivazione). Le condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA], evasive degli obblighi tributari, ad un primo impatto, paiono destinate non già a diminuire, bensì ad incrementare (sia pure contra ius) il patrimonio sociale, ma il fallimento è riconducibile ad esse, sul piano degli effetti di medio periodo e in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, in motivazione), poiché, una volta scoperte, determinano ineludibilmente l'applicazione delle relative sanzioni. Nel caso in esame la società ha sistematicamente omesso di versare le imposte, accumulando debiti nell'ordine di oltre 31 milioni di euro, da cui, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, è poi derivato il fallimento della società. Deve ritenersi, quindi, che quanto al dolo, in questo caso, «le specifiche connotazioni delle operazioni dolose offrono fondamento al giudizio di prevedibilità dell'emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell'attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società» (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, in motivazione). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 17552/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris