CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01488/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 18/02/2020 la Corte d'Appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, per i reati di cui agli artt. 110, 81, 61 n. 1, 582, 585 cod. pen., 4 I. 110/75, in Pachino il 12/09/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione alla contravvenzione, in quanto estinta per prescrizione, rideterminando la pena. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove, alla sussistenza della legittima difesa e della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., nonché in relazione alla sussistenza delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come - anche richiamando implicitamente la motivazione del primo giudice e verificando l'assoluta genericità del motivo di appello - lo svolgimento dei fatti fosse inequivocabile non solo alla luce delle dichiarazioni delle persone offese e del certificato medico, ma anche dell'attività della P.G. che aveva sequestrato, presso l'abitazione degli imputati, gli attrezzi utilizzati per l'aggressione, ancora sporchi di sangue. Quanto alla provocazione, è stato rilevato come l'appello non avesse affatto evidenziato quale sarebbe stato il fatto ingiusto che avrebbe provocato l'ira dell'imputato; detta assoluta genericità si evince, infatti, dalla lettura dell'atto di appello, che anche quanto alla legittima difesa si limita a prospettarne apoditticamente la sussistenza. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, basata sulla gravità dei fatti e sull'intensità del dolo e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]