CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20225/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
T. [OSCURATO:PERSONA] A R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2473 - controricorrente -avverso la sentenza n. 329/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 17/06/2022 R.G.N. 126/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20093/2022Numero sezionale 2473/2026Data pubblicazione 16/06/20261.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diTorino, in parziale riforma della sentenza di primo grado,statuiva che la GE.A.T. [OSCURATO:PERSONA] A R.L. fossetenuta al pagamento in favore del lavoratore, a titolo didifferenze retributive, della minor somma pari ad euro 3206,93oltre interessi e rivalutazione monetaria. Delibando sulladomanda di accertamento dello svolgimento di mansionisuperiori e relative differenze retributive, accertava, in estremasintesi, che il rapporto di lavoro del socio lavoratore fossegarantito da stabilità reale e, quindi, la prescrizione decorressein costanza di rapporto di lavoro (cfr. Cass.17989/18; Cass.6947/19); che il livello IV riconosciuto fosse corretto; che il diesa quo, per il computo della prescrizione, fosse individuabile nellacostituzione del resistente, in assenza di prova di notificadell’atto introduttivo; che nel computo delle somme dovute,fosse da ricomprendere anche la quota TFR, conrideterminazione dei relativi importi (considerando che ilperiodo non colpito da prescrizione quinquennale fosse limitatoal lasso temporale 21.4.2012-30.11.2012).2.Propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA] affidandoloa due motivi. Resiste con controricorso la società, insistendo peril rigetto del ricorso.3. Nessuna delle due parti ha depositato memorie.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2948, n. 4, 2533 e 2521 n. 7 c.c., nonchéNumero registro generale 20093/2022art. 116 c.p.c., art. 18 l. 300/70 e art. 5 l. 142/2001, inN umero sezionale 2473/2026Numero di raccolta generale 20225/2026relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c.Data pubblicazione 16/06/2026In particolare, censura la sentenza della Corte di appello pernon aver considerato nello specifico le singole clausole diesclusione del socio e, quindi, per non aver esaminato lo statutoprodotto dalla cooperativa, ai fini della valutazione dellasussistenza delle coordinate ermeneutiche tracciate daconsolidato orientamento espresso in sede di legittimità (cfr.Cass. n. 17989/2018).2.Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2943 co. 1 c.p.c., in relazione all’art. 360co. 1 n. 3, c.p.c.Il ricorrente evidenzia che l’interruzione della prescrizione sisarebbe avuta con il deposito del ricorso e chiede, quindi, che siconsideri quest’ultimo quale atto idoneo a segnare il dies a quo(cfr. Cass. 24891/2021).3.[OSCURATO:PERSONA] reputa che il ricorso ponga questioni di dirittodi potenziale rilievo nomofilattico in ordine alla tematica delladecorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro del sociolavoratore, in considerazione dei precedenti di questa sezionen. 26958/2025 e n. 17989/2018, sicché si ravvisa l’opportunitàdel rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazionein pubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel quale devonoessere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia ediretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., ledecisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr.,da ultimo, Cass. n. 13679 del 2025; Cass. n. 32418 del 2025). P.Q.MNumero registro generale 20093/2022Numero sezionale 2473/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinché venga dNiusmpeoros dti ara ccolta generale 20225/2026Data pubblicazione 16/06/2026la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 maggio2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]