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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2020/2021

ECLI:EU:T:2021:500
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0634_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 luglio 2021 – UPTR / Parlamento e Consiglio (causa T‑634/20) «Ricorso per annullamento – Trasporto su strada – Regolamento (UE) 2020/1055 – Mercato internazionale del trasporto di merci su strada – Cabotaggio – Associazione di categoria – Legittimazione ad agire – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 20, 21)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 25, 27, 29)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Assenza di incidenza diretta e individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/1055, art. 2, § 4) (v. punti 39‑41, 45, 46, 49)

4. Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità (Artt. 6, § 1, e 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47, 51, § 1, e 52, § 7) (v. punti 60, 62‑66) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada ( GU 2020, L 249, pag. 17 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] (UPTR) è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0634_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 luglio 2021 – UPTR / Parlamento e Consiglio (causa T‑634/20) «Ricorso per annullamento – Trasporto su strada – Regolamento (UE) 2020/1055 – Mercato internazionale del trasporto di merci su strada – Cabotaggio – Associazione di categoria – Legittimazione ad agire – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 20, 21) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 25, 27, 29) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Assenza di incidenza diretta e individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/1055, art. 2, § 4) (v. punti 39‑41, 45, 46, 49) 4. Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità (Artt. 6, § 1, e 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47, 51, § 1, e 52, § 7) (v. punti 60, 62‑66) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada ( GU 2020, L 249, pag. 17 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] (UPTR) è condannata alle spese.
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