CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30816/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15960-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1242/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' 11/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 15960 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- R.G.N. 15960/2019 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] e ind [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n.1242/19 dep. 11 marzo 2019, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio in controversia sul silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate sulla istanza di rimborso di [OSCURATO:PERSONA] e ind SPA (del 31/12/13), con la quale si chiedeva l'applicazione delle agevolazioni per risparmio energetico di cui alla cd. "Tremonti ambiente", con conseguente richiesta di rimborso IRES 2010 (derivati dalla operata deduzione del "so- vracosto ambientale" legato alla realizzazione di una serie di impianti fo- tovoltaici). La CTP aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ind Spa con decisione con- fermata dalla CTR, che, pur dando atto della complessità della normativa di riferimento, in accordo con il giudice di prime cure, ha statuito il ricono- scimento delle tariffe incentivanti di cui al c.d. II conto Energia e la cumu- labilità delle suddette agevolazioni con quelle previste dalla cd. Tremonti ambiente, confermando "l'ineccepibilità della richiesta di rimborso IRES di cui all'odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che porta alla conferma del merito della decisione di primo grado". Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva me- moria, adesiva alla proposta. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.6 comma 13-19 Legge n.388/2000, del Decreto M.I.S.E. del 6 agosto 2010 e dell'art.19 del Decreto M.I.S.E. del 5 luglio 2012, nel relativo combinato disposto, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c, in quanto, le agevolazioni da investimenti ambientali c.d. [OSCURATO:PERSONA]- biente, non sono cumulabili con le agevolazioni previste nel c.d. terzo conto energia. 2. Il motivo è inammissibile. 3. La CTR ha statuito, con motivazione congrua, che "la estrema linea di resistenza dell'Agenzia, che ammette che [OSCURATO:PERSONA] possa avere avuto accesso legittimo alle "tariffe incentivanti del secondo conto energia", ma non tout court al "secondo conto energia" (e questo, a fronte di quanto disposto dai parametri cronologici di cui al D.M. 6/8/10 - terzo contro energia), si scontra tuttavia insuperabilmente - nel giudizio di questa Commissione - con la circostanza che non esiste un concetto di "conto energia", ma solo quello di "tariffe incentivanti" di cui al decreto x,y. O z; questo, per non dire che l'ammissione della società agli spazi offerti dal DL 8/7/2010 è garantita da una forma normativa non solo precedente, ma anche di rango più elevato rispetto al DM 6/8/2010". È evidente che, nel ricorso, l'Agenzia impugna un preteso capo di sen- tenza che non trova alcun riscontro nella sentenza medesima. Questo perché la sentenza della CTR impugnata non ammette la cumu- labilità delle agevolazioni di cui alla "Tremonti ambiente" con le agevo- lazioni previste dal cd. III [OSCURATO:PERSONA], ma ammette, correttamente, la cumulabilità delle suddette agevolazioni con quelle previste dal c.d. H [OSCURATO:PERSONA]. Rileva la CTR altresì che è "incontestato tra le parti, in punto di fatto, sulla base della stessa sentenza qui impugnata, che gli impianti in que- stione siano entrati in funzione tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2011". Nella fattispecie si evidenzia quindi, in modo chiaro, che l'applicazione agli Impianti delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007 (c.d. II [OSCURATO:PERSONA]- gia) è statuita da una legge dello Stato (art.1 septies L. 129/2010). Detta legge dello Stato ha rango superiore e costituisce inoltre lex spe- cialis rispetto al D.M. del 2010 in forza del quale l'Ufficio assume che agli Impianti siano applicabili le tariffe del c.d. III [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto la ricostruzione dell'iter motivazionale della sentenza impu- gnata, così come operata dall'Ufficio è fuorviante, con conseguente inammissibilità del ricorso. Con esso infatti l'Agenzia lamenta la cumu- labilità delle agevolazioni previste dal c.d. III [OSCURATO:PERSONA], mentre la CTR, non ha in alcun modo deciso su tale questione, facendo esclusivo riferimento, in tema di cumulabilità di agevolazioni, a quelle previste dal cd. H [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispo- sitivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 7.000,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Roma, 7 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]