CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34724/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y;t( N. 16954/25 [OSCURATO:PERSONA] + 1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 73 commi 1, 1-bis, 4 e 6, 80 co. 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti e previa rinuncia ai residui motivi di appello, ad anni quattro, giorni venti di reclusione ed euro 14.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e ad anni quattro, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 18.800 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia plurimi motivi relativi al vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato contestato e alla rideterminazione della pena; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione, al di fuori dell'ipotesi di illegalità della pena, la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alle relative declaratorie d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc.pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme