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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 11444/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 20 maggio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 385 cod. pen. (capo a) e art. 496 cod. pen. (capo b), con la recidiva qualificata, alla pena di anni uno di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alla contestata recidiva, nonché ritenuto il vincolo della continuazione, con la diminuente per il rito abbreviato prescelto.

2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, determinato, secondo la ricorrente, senza considerare il comportamento processuale, le condizioni personali dell'agente e la particolare tenuità della condotta. 2.1.Ritenuto che il motivo addotto non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da doglianze riproduttive di censure già proposte con l'atto di appello, cui la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 3 e 4), ha fornito congrua ed adeguata risposta e che, in ogni caso, attiene al potere discrezionale dei giudici di merito, nella specie correttamente esercitato, stante il contenuto della motivazione che indica le ragioni dell'entità della sanzione (ex multis, Sez. 2, n. 36104 dei 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

3. Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 20 maggio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 385 cod. pen. (capo a) e art. 496 cod. pen. (capo b), con la recidiva qualificata, alla pena di anni uno di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alla contestata recidiva, nonché ritenuto il vincolo della continuazione, con la diminuente per il rito abbreviato prescelto. 2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, determinato, secondo la ricorrente, senza considerare il comportamento processuale, le condizioni personali dell'agente e la particolare tenuità della condotta. 2.1.Ritenuto che il motivo addotto non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da doglianze riproduttive di censure già proposte con l'atto di appello, cui la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 3 e 4), ha fornito congrua ed adeguata risposta e che, in ogni caso, attiene al potere discrezionale dei giudici di merito, nella specie correttamente esercitato, stante il contenuto della motivazione che indica le ragioni dell'entità della sanzione (ex multis, Sez. 2, n. 36104 dei 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 3. Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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