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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25823/2026

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NZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della Corte di appello di L'Aquila udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 dicembre 2025 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 3 ottobre 2023 del Tribunale di Lanciano -che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'appellante, odierno ricorrente,in ordine ai delitti di cui ai capi a), b) e c), perché estinti per intervenuta prescrizione, lo aveva assolto dal reato di cui al capo d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, lo aveva dichiarato colpevole solo dei reati di cui ai capi e) ed f), e, per l'effetto, ritenuta la contestata recidiva e uniti i reati per il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 74/2000, e la confisca del denaro o di beni per un valore corrispondente al debito tributario originario o al residuo del debito alla data di irrevocabilità della sentenza- ha assolto l'imputato anche dal delitto di cui al capo e) di imputazione, perché estinto per prescrizione, e, esclusa la contestata recidiva, ha ridetermirrto la pena per la residua imputazione di cui al capo f), Oovt t /3 e), reato di cui all'art. 10- er d.lgs 74/2000 (tinuargaversamento ai fini IVA di importo di euro 290.141,00, per l'anno di imposta 2016), in mesi nove di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della pena; ha conseguentemente ridotto l'entità della confisca ad importo pari all'imposta non versata di cui al predetto capo di imputazione, confermando la sentenza nel resto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, affidato a due motivi, entrambi per vizio di motivazione.

2.1. Col primo motivo ne denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen., la manifesta illogicità e/o contraddittorietà, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, senza adeguato vaglio delle deduzioni difensive.

La Corte territoriale ha ritenuto il dolo, generico, integrato dalla conoscenza dell'esistenza dell'obbligo e dalla consapevolezza della condotta omissiva, senza procedere ad alcuna valutazione effettiva sulle specifiche circostanze fattuali che caratterizzano il caso di specie e che sono state rappresentate dalla difesa nei motivi di appello.

La motivazione resa è, dunque, apparente, in difetto del vaglio di tutti gli argomenti della difesa, che aveva allegato: la grave crisi di liquidità della [OSCURATO:SOCIETA]. controllante al 100% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., crisi causata dal fallimento di importanti clienti che hanno lasciato insoluti crediti per complessivi euro 916.860,92; il successivo fallimento di entrambe le società; le istanze di rateizzazione del debito presentate ad Equitalia, insieme con la documentazione relativa ai bollettini di pagamento relativi; la presentazione per [OSCURATO:SOCIETA]. di domanda di concordato preventivo nel 2018; la promozione di azioni legali per recuperare le somme necessarie ad affrontare la situazione di crisi; la scelta di pagare fornitori e dipendenti in un'ottica di continuità aziendale nella convinzione di un possibile recupero di liquidità onde successivamente adempiere all'obbligazione tributaria; tanto a dimostrazione della inequivoca effettiva 2impossibilità di adempimento dell'obbligo tributario, di natura non transeunte, e della volontà di adempiere agli obblighi tributari, incompatibile col ritenuto dolo di evasione.

La Corte di appello non avrebbe, dunque, verificato se, nel caso di specie, ricorressero le condizioni eccezionali individuate dal legislatore, all'art. 13, comma 3-bis, d.lvo 74/2000, come idonee ad escludere la punibilità.

2.2. Col secondo motivo ne denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. la manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen..

La motivazione della Corte di appello, svolta in relazione al significativo superamento della soglia di punibilità dell'illecito contestato, sarebbe assertiva ed apodittica, in difetto della necessaria valutazione complessiva e congiunta degli indici rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod.pen., cui l'art. 131-bis cod.pen. espressamente rinvia (non avrebbe rispettato i principi al proposito affermati da Sez.

Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv 266590-01, poi ripresi dalle sezioni semplici, Sez 5 n. 7536 del 2 marzo 2022, n. 26446 dell'8 7 2022). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. /7.t/i-:•I 14 o

1. A proposito dell'elemento soggettivo del Vi;ato in contestazione, la Corte di appello, (come, prima, il Tribunale) ha ritenuto integrato il richiesto dolo generico, costituito dalla conoscenza dell'esistenza dell'obbligo e dalla consapevolezza della condotta omissiva, escludendo che potesse giovare all'imputato la volontà di utilizzare le risorse a disposizione per il pagamento dei propri dipendenti, così come la mancata riscossione di crediti vantati verso terzi, causa quasi esclusiva dell'assenza di liquidità, in ragione del granitico orientamento di legittimità secondo cui l'inadempimento dei propri debitori è eventualità insita nel rischio di impresa, che, quindi, non può considerarsi del tutto imprevedibile (con l'appello la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto come già nel corso del giudizio di primo grado fosse emersa l'insorgenza di una forte crisi di liquidità, per entrambe le società da lui rappresentate, dovuta a fattori molteplici : contrazione delle commesse a causa della crisi internazionale e fallimento di alcuni importanti clienti -tra cui due società, in particolare, dichiarate fallite, latrici di debiti ingenti per il recupero dei quali erano state promosse azioni giudiziarie- da cui una mancanza di liquidità alla base, per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (controllata per il 100% dalla [OSCURATO:SOCIETA]. anch'essa nella medesima grave crisi di liquidità tanto che, dopo la proposta di 3concordato preventivo del 2018 veniva dichiarata fallita con sentenza n. 5/2020 del Tribunale di Lanciano) della quale fino al 6 marzo 2018 l'odierno ricorrente era rappresentante legale, dapprima, della messa in liquidazione in data 4 marzo 2018, poi del fallimento, dichiarato con sentenza n. 7/2020 del Tribunale di Lancian9.

Già il Tribunale aveva al proposito argomentato -con motivazione che, al cospetto di una cd. doppia conforme in relazione al Qapo f) di imputazione deve leggersi in etim ra, uno con quella del collegio di appello, patta quale reciprocamente si integra- che, pacifica l'integrazione della condotta omissiva, «alla luce delle circostanze allegate e comprovate dalla difesa in ordine alla crisi finanziaria attraversata dalla società e alle iniziative assunte dell'imputato per farvi fronte», cioè le istanze e le relative ammissioni al passivo del fallimento delle società [OSCURATO:PERSONA] 2w, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA], nd.r., non poteva essere invocata la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo per escludere la colpevolezza.

2. Il primo motivo è inammissibile, per genericità estrinseca ed intrinseca, e comunque è manifestamente infondato.

2.1. Esso ripete il motivo di appello che ha trovato nella sentenza gravata adeguata risposta, con cui la difesa del ricorrente non si confronta.

L'art. 581, comma 1 -bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato.

Si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d.

"estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello.

Si tratta di principio comunque già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla 4specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

2.2. E', in ogni caso, nel suo concreto svolgimento, anche intrinsecamente generico (risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto -ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram-, ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale -ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094-) e manifestamente infondato.

2.2.1. Il reato in contestazione è punito a titolo di dolo generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di omettere il versamento IVA per un ammontare superiore a duecentocinquantamila euro per ciascun periodo di imposta; non è richiesto il dolo di evasione, né rileva alcun altro fine perseguito dall'agente; non necessario il dolo specifico ciò comporta la punibilità del delitto anche a titolo di dolo eventuale, ravvisabile nella accettazione del rischio che la condotta omissiva comporti unOevasione di imposta sanzionata penalmente; il dolo deve investire, anche, la soglia di rilevanza penale, in considerazione della natura di elemento costitutivo del reato alla stessa attribuito dalla giurisprudenza di questa Corte.

2.2.2. Il tema della valenza dell'esimente della crisi di liquidità -comune al reato di omesso versamento delle ritenute certificate- va impostato e risolto alla luce della sentenza n. 37424 del 28/33/2013, dep. 12/09/2013, Romano, resa da questa Corte di legittimità nel suo più alto consesso.

In quella importante decisione, le Sezioni Unite hanno infatti operato una approfondita e accurata disamina dell'elemento soggettivo del delitto ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (par. 6), osservando che, mentre molte delle condotte penalmente sanzionate dal d.lgs. n. 74 del 2000 richiedono che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa specifica direzione della volontà non emerge dal testo dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, che è punito a titolo di dolo generico, per la cui integrazione è, perciò, sufficiente la consapevolezza, in capo all'agente, di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, consapevolezza che deve investire anche la soglia di punibilità, la quale, contribuendo a definirne il disvalore, è un elemento costitutivo del fatto.

Le Sezioni Unite hanno precisato, inoltre, che «la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di Euro cinquantamila, entro il termine lungo previsto.

Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili.

Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già 5(dall'acquirente del bene o del servizio) VIVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria.

L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale.

Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede di prima applicazione della norma, nella seconda metà del 2006) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta».

Fino ad arrivare alla recente modifica dell'art. 13 d.lgs 74/2000, si è assistito all'avvicendarsi, ad un orientamento giurisprudenziale che ne negava, in maniera netta, ogni rilevanza sulla considerazione, di fondo, che il sostituto ha il preciso dovere di accantonare le proprie risorse o comunque di gestirle in modo di essere in grado di provvedere all'obbligazione tributaria, di significative aperture volte a riconoscere alla illiquidità finanziaria efficacia scriminate della rilevanza penale delle omissioni tributarie, ricorrendo alla imprevedibilità/inevitabilità del verificarsi dell'inadempimento fiscale quale ragione di esclusione del profilo soggettivo del reato, sia ripiegando sull'esimente della forza maggiore, intesa in termini di interruzione del nesso causale.

In sintesi, non si esclude a priori che la crisi di liquidità possa costituire un esimente, ma si limita tale valenza ai soli casi in cui la stessa sia determinata da eventi eccezionali, imprevedibili e del tutto estranei rispetto alla gestione dell'impresa e delle scelte imprenditoriali.

Pertanto, al fine di escludere la volontarietà della condotta di omesso versamento IVA, ed affermare l'operatività della causa di non punibilità ex art. 45 cod.pen., non è sufficiente accertare l'assenza di liquidità, ma è necessario verificare, con onere probatorio a carico dell'imputato, la non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda e che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso a idonee misure, da valutarsi in concreto.

Occorrerebbe, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche eventualmente sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. 6La giurisprudenza di legittimità è pervenuta dunque ad approdi ormai consolidati e ha affermato che l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128), mentre ha individuato i limiti della rilevanza della crisi di liquidità del debitore ai fini dell'esclusione della colpevolezza, ai casi di crisi di liquidità non imputabile al debitore e con la dimostrazione che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967 - 01; Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, Rv. 258595), anche attingendo al patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015).

Né la mancata riscossione di crediti costituisce circostanza idonea ad escludere il dolo, posto che si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, in motivazione); sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237 - 01).

2.2.3. Con l'intento, probabilmente, di normare i principi così espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, il legislatore ha apportato le modifiche all'art. 13 d.lgs. 74/2000 introducendo, al comma 3-bis, una clausola di non punibilità del reato se il fatto dipende da «cause non imputabili all'autore sopravvenute all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto», dovendo il giudice a tal fine tenere conto «della crisi transitoria di liquidità dell'agente dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al manato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni».

Intervento che appare circoscrivere, in via ulteriore, l'operatività della scriminante della crisi di liquidità come costruita dalla giurisprudenza sotto due profili: il verificarsi in epoca successiva all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto (coerente con l'onere/obbligo di accantonamento di quanto percepito a titolo di IVA per non incorrere nella futura omissione considerata l'inoperatività della scriminante in quel caso), e la derivazione del mancato incasso dei crediti che conduce alla crisi di liquidità dalla inesigibilità degli stessi per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi, con indubbio aggravamento della posizione processuale dell'imputato che diviene più complessa sotto il profilo probatorio (anche in considerazione della difficile interpretazione della lettera della legge non tecnicamente ineccepibile - non chiaro risultando se sia sufficiente o meno aver semplicemente avviato la procedura da sovraindebitamento prevista dal nuovo codice della crisi).

72.3. Tanto premesso in termini generali, la conclusione a cui è pervenuta la corte territoriale nell'escludere la causa di forza maggiore è corretta.

L'esclusione della crisi di liquidità è stata compiutamente argomentata in aderenza ai principi giurisprudenziali sopra enunciati.

Ha argomentato, la sentenza impugnata (cfr. il superiore § 1 del [OSCURATO:PERSONA] in Diritto), col richiamo ai principi della sentenza Moffa, secondo cui non può essere invocata la crisi di liquidità conseguente alla scelta di pagare i lavoratori anziché le imposte, motivazione che si pone in linea di continuità con i principi espressi da Sez.

U, n. 37424 del 28/03/2003, Romano, Rv. 255757.

Ha anche, motivato l'irrilevanza della mancata riscossione dei crediti, già in tesi solo concausa della crisi di liquidità, implicitamente ma chiaramente desumendosi dalle conformi pronunce di merito la genericità degli assunti dedotti (peraltro direttamente incidenti, in percentuale neppure indicata, non sulla situazione economica e patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., soggetto tenuto al pagamento di cui in imputazione, ma della controllante [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) in termini di efficacia causale della crisi di liquidità strutturale in quanto denunciata in atto sin dal 2009, ed in difetto di indicazione del loro eventuale riverberarsi sulle scelte imprenditoriali assunte con la dichiarata finalità di garanzia della continuità aziendale.

Le generiche allegazioni difensive sono tanto più irrilevanti alla stregua della stessa invocata loro valutazione alla luce del disposto dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000.

2.4. Ne deriva la manifesta infondatezza del motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione al proposito.

3. Manifestamente infondato è, anche, il secondo motivo, svolto sempre in termini di vizio di motivazione in relazione, però, alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod.pen..

3.1. Sintetica e concisa, la motivazione resa risulta tuttavia efficace nel rilevare l'ostatività della entità del superamento della soglia di punibilità -per euro quarantamila- alla qualificazione del fatto sub iudice in termini di tenuità.

Argomentazione che va letta alla luce della motivazione nella sua interezza, da cui si desume, anche, il mancato integrale adempimento del (solo dichiarato) piano di rateizzazione dell'obbligazione, e che si conclude con l'irrogazione di una pena in misura superiore al minimo edittale, in forza di applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., cui l'art. 131-bis cod.pen. fa rinvio.

3.2. L'art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi 8dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».

In particolare, la norma (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, n.m.), oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), «richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento (nella specie peraltro negata dalla contestata recidiva).

Il primo degli "indici-criteri" (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell'offesa, si articola a sua volta in due "indici-requisiti" (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l'esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva 'al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d.

Igs. n. 150 del 10/10/2022).

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti», sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della «non abitualità» del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.

La norma in parola prevede (Corte cost., sent. n. 120 del 2019) «una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l'altrettanto generale presupposto dell'offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge».

Essa persegue (Sez.

U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01) finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, attraverso la responsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione».

Il suo scopo primario (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), è infatti «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazione illustrativa del d.

Igs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto).

Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l'area del diritto penale sostanziale.

Sul punto, Sez.

U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, e, analogamente, Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 901, ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto.

Per ciò che qui interessa, non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica.

E' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez.

U, n. 13681/2016, Tushaj, citata).

Concludono le Sezioni Unite Tushaj nel senso che «si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente ...

Allora, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storica nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo istituto».

La motivazione sulla applicabilità o meno dell'art. 131-bis cod.pen. può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice di merito abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 - 02).

3.3. Tutto ciò premesso, e rilevato che questa Corte (Sez. 3 - , Sent. n. 12906 del 13/11/2018 , Rv. 276546 - 01; Sez. 3 - , Sent. n. 16599 del 20/02/2020 , Rv. 278946 - 01) ha condivisibilmente affermato che in tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.Ig.vo n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (principio affermato in relazione a fattispecie concrete in cui gli importi evasi superavano la soglia di punibilità, rispettivamente, di 9.657 euro, nel primo caso, e, nell'altro caso, di euro 5.825), si osserva che correttamente i giudici di merito hanno evidenziato che nel caso in esame la soglia è stata superata di oltre 40.000 euro, ovvero di un importo decisamente anche oggettivamente rilevante.

Tale evenienza conduce ad escludere, come correttamente hanno concluso i giudici di merito, con motivazione che si sottrae alla censura di manifesta illogicità, la riconducibilità della fattispecie ad una condotta di lieve entità.

104. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della Corte di appello di L'Aquila udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 dicembre 2025 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del 3 ottobre 2023 del Tribunale di Lanciano -che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'appellante, odierno ricorrente,in ordine ai delitti di cui ai capi a), b) e c), perché estinti per intervenuta prescrizione, lo aveva assolto dal reato di cui al capo d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, lo aveva dichiarato colpevole solo dei reati di cui ai capi e) ed f), e, per l'effetto, ritenuta la contestata recidiva e uniti i reati per il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 74/2000, e la confisca del denaro o di beni per un valore corrispondente al debito tributario originario o al residuo del debito alla data di irrevocabilità della sentenza- ha assolto l'imputato anche dal delitto di cui al capo e) di imputazione, perché estinto per prescrizione, e, esclusa la contestata recidiva, ha ridetermirrto la pena per la residua imputazione di cui al capo f), Oovt t /3 e), reato di cui all'art. 10- er d.lgs 74/2000 (tinuargaversamento ai fini IVA di importo di euro 290.141,00, per l'anno di imposta 2016), in mesi nove di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della pena; ha conseguentemente ridotto l'entità della confisca ad importo pari all'imposta non versata di cui al predetto capo di imputazione, confermando la sentenza nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, affidato a due motivi, entrambi per vizio di motivazione. 2.1. Col primo motivo ne denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen., la manifesta illogicità e/o contraddittorietà, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, senza adeguato vaglio delle deduzioni difensive. La Corte territoriale ha ritenuto il dolo, generico, integrato dalla conoscenza dell'esistenza dell'obbligo e dalla consapevolezza della condotta omissiva, senza procedere ad alcuna valutazione effettiva sulle specifiche circostanze fattuali che caratterizzano il caso di specie e che sono state rappresentate dalla difesa nei motivi di appello. La motivazione resa è, dunque, apparente, in difetto del vaglio di tutti gli argomenti della difesa, che aveva allegato: la grave crisi di liquidità della [OSCURATO:SOCIETA]. controllante al 100% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., crisi causata dal fallimento di importanti clienti che hanno lasciato insoluti crediti per complessivi euro 916.860,92; il successivo fallimento di entrambe le società; le istanze di rateizzazione del debito presentate ad Equitalia, insieme con la documentazione relativa ai bollettini di pagamento relativi; la presentazione per [OSCURATO:SOCIETA]. di domanda di concordato preventivo nel 2018; la promozione di azioni legali per recuperare le somme necessarie ad affrontare la situazione di crisi; la scelta di pagare fornitori e dipendenti in un'ottica di continuità aziendale nella convinzione di un possibile recupero di liquidità onde successivamente adempiere all'obbligazione tributaria; tanto a dimostrazione della inequivoca effettiva 2impossibilità di adempimento dell'obbligo tributario, di natura non transeunte, e della volontà di adempiere agli obblighi tributari, incompatibile col ritenuto dolo di evasione. La Corte di appello non avrebbe, dunque, verificato se, nel caso di specie, ricorressero le condizioni eccezionali individuate dal legislatore, all'art. 13, comma 3-bis, d.lvo 74/2000, come idonee ad escludere la punibilità. 2.2. Col secondo motivo ne denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. la manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.. La motivazione della Corte di appello, svolta in relazione al significativo superamento della soglia di punibilità dell'illecito contestato, sarebbe assertiva ed apodittica, in difetto della necessaria valutazione complessiva e congiunta degli indici rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod.pen., cui l'art. 131-bis cod.pen. espressamente rinvia (non avrebbe rispettato i principi al proposito affermati da Sez. Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv 266590-01, poi ripresi dalle sezioni semplici, Sez 5 n. 7536 del 2 marzo 2022, n. 26446 dell'8 7 2022). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. /7.t/i-:•I 14 o 1. A proposito dell'elemento soggettivo del Vi;ato in contestazione, la Corte di appello, (come, prima, il Tribunale) ha ritenuto integrato il richiesto dolo generico, costituito dalla conoscenza dell'esistenza dell'obbligo e dalla consapevolezza della condotta omissiva, escludendo che potesse giovare all'imputato la volontà di utilizzare le risorse a disposizione per il pagamento dei propri dipendenti, così come la mancata riscossione di crediti vantati verso terzi, causa quasi esclusiva dell'assenza di liquidità, in ragione del granitico orientamento di legittimità secondo cui l'inadempimento dei propri debitori è eventualità insita nel rischio di impresa, che, quindi, non può considerarsi del tutto imprevedibile (con l'appello la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto come già nel corso del giudizio di primo grado fosse emersa l'insorgenza di una forte crisi di liquidità, per entrambe le società da lui rappresentate, dovuta a fattori molteplici : contrazione delle commesse a causa della crisi internazionale e fallimento di alcuni importanti clienti -tra cui due società, in particolare, dichiarate fallite, latrici di debiti ingenti per il recupero dei quali erano state promosse azioni giudiziarie- da cui una mancanza di liquidità alla base, per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (controllata per il 100% dalla [OSCURATO:SOCIETA]. anch'essa nella medesima grave crisi di liquidità tanto che, dopo la proposta di 3concordato preventivo del 2018 veniva dichiarata fallita con sentenza n. 5/2020 del Tribunale di Lanciano) della quale fino al 6 marzo 2018 l'odierno ricorrente era rappresentante legale, dapprima, della messa in liquidazione in data 4 marzo 2018, poi del fallimento, dichiarato con sentenza n. 7/2020 del Tribunale di Lancian9. Già il Tribunale aveva al proposito argomentato -con motivazione che, al cospetto di una cd. doppia conforme in relazione al Qapo f) di imputazione deve leggersi in etim ra, uno con quella del collegio di appello, patta quale reciprocamente si integra- che, pacifica l'integrazione della condotta omissiva, «alla luce delle circostanze allegate e comprovate dalla difesa in ordine alla crisi finanziaria attraversata dalla società e alle iniziative assunte dell'imputato per farvi fronte», cioè le istanze e le relative ammissioni al passivo del fallimento delle società [OSCURATO:PERSONA] 2w, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA], nd.r., non poteva essere invocata la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo per escludere la colpevolezza. 2. Il primo motivo è inammissibile, per genericità estrinseca ed intrinseca, e comunque è manifestamente infondato. 2.1. Esso ripete il motivo di appello che ha trovato nella sentenza gravata adeguata risposta, con cui la difesa del ricorrente non si confronta. L'art. 581, comma 1 -bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello. Si tratta di principio comunque già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla 4specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. 2.2. E', in ogni caso, nel suo concreto svolgimento, anche intrinsecamente generico (risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto -ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram-, ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale -ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094-) e manifestamente infondato. 2.2.1. Il reato in contestazione è punito a titolo di dolo generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di omettere il versamento IVA per un ammontare superiore a duecentocinquantamila euro per ciascun periodo di imposta; non è richiesto il dolo di evasione, né rileva alcun altro fine perseguito dall'agente; non necessario il dolo specifico ciò comporta la punibilità del delitto anche a titolo di dolo eventuale, ravvisabile nella accettazione del rischio che la condotta omissiva comporti unOevasione di imposta sanzionata penalmente; il dolo deve investire, anche, la soglia di rilevanza penale, in considerazione della natura di elemento costitutivo del reato alla stessa attribuito dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.2.2. Il tema della valenza dell'esimente della crisi di liquidità -comune al reato di omesso versamento delle ritenute certificate- va impostato e risolto alla luce della sentenza n. 37424 del 28/33/2013, dep. 12/09/2013, Romano, resa da questa Corte di legittimità nel suo più alto consesso. In quella importante decisione, le Sezioni Unite hanno infatti operato una approfondita e accurata disamina dell'elemento soggettivo del delitto ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (par. 6), osservando che, mentre molte delle condotte penalmente sanzionate dal d.lgs. n. 74 del 2000 richiedono che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa specifica direzione della volontà non emerge dal testo dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, che è punito a titolo di dolo generico, per la cui integrazione è, perciò, sufficiente la consapevolezza, in capo all'agente, di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, consapevolezza che deve investire anche la soglia di punibilità, la quale, contribuendo a definirne il disvalore, è un elemento costitutivo del fatto. Le Sezioni Unite hanno precisato, inoltre, che «la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di Euro cinquantamila, entro il termine lungo previsto. Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già 5(dall'acquirente del bene o del servizio) VIVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale. Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede di prima applicazione della norma, nella seconda metà del 2006) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta». Fino ad arrivare alla recente modifica dell'art. 13 d.lgs 74/2000, si è assistito all'avvicendarsi, ad un orientamento giurisprudenziale che ne negava, in maniera netta, ogni rilevanza sulla considerazione, di fondo, che il sostituto ha il preciso dovere di accantonare le proprie risorse o comunque di gestirle in modo di essere in grado di provvedere all'obbligazione tributaria, di significative aperture volte a riconoscere alla illiquidità finanziaria efficacia scriminate della rilevanza penale delle omissioni tributarie, ricorrendo alla imprevedibilità/inevitabilità del verificarsi dell'inadempimento fiscale quale ragione di esclusione del profilo soggettivo del reato, sia ripiegando sull'esimente della forza maggiore, intesa in termini di interruzione del nesso causale. In sintesi, non si esclude a priori che la crisi di liquidità possa costituire un esimente, ma si limita tale valenza ai soli casi in cui la stessa sia determinata da eventi eccezionali, imprevedibili e del tutto estranei rispetto alla gestione dell'impresa e delle scelte imprenditoriali. Pertanto, al fine di escludere la volontarietà della condotta di omesso versamento IVA, ed affermare l'operatività della causa di non punibilità ex art. 45 cod.pen., non è sufficiente accertare l'assenza di liquidità, ma è necessario verificare, con onere probatorio a carico dell'imputato, la non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda e che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso a idonee misure, da valutarsi in concreto. Occorrerebbe, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche eventualmente sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. 6La giurisprudenza di legittimità è pervenuta dunque ad approdi ormai consolidati e ha affermato che l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128), mentre ha individuato i limiti della rilevanza della crisi di liquidità del debitore ai fini dell'esclusione della colpevolezza, ai casi di crisi di liquidità non imputabile al debitore e con la dimostrazione che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967 - 01; Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, Rv. 258595), anche attingendo al patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015). Né la mancata riscossione di crediti costituisce circostanza idonea ad escludere il dolo, posto che si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, in motivazione); sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237 - 01). 2.2.3. Con l'intento, probabilmente, di normare i principi così espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, il legislatore ha apportato le modifiche all'art. 13 d.lgs. 74/2000 introducendo, al comma 3-bis, una clausola di non punibilità del reato se il fatto dipende da «cause non imputabili all'autore sopravvenute all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto», dovendo il giudice a tal fine tenere conto «della crisi transitoria di liquidità dell'agente dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al manato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni». Intervento che appare circoscrivere, in via ulteriore, l'operatività della scriminante della crisi di liquidità come costruita dalla giurisprudenza sotto due profili: il verificarsi in epoca successiva all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto (coerente con l'onere/obbligo di accantonamento di quanto percepito a titolo di IVA per non incorrere nella futura omissione considerata l'inoperatività della scriminante in quel caso), e la derivazione del mancato incasso dei crediti che conduce alla crisi di liquidità dalla inesigibilità degli stessi per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi, con indubbio aggravamento della posizione processuale dell'imputato che diviene più complessa sotto il profilo probatorio (anche in considerazione della difficile interpretazione della lettera della legge non tecnicamente ineccepibile - non chiaro risultando se sia sufficiente o meno aver semplicemente avviato la procedura da sovraindebitamento prevista dal nuovo codice della crisi). 72.3. Tanto premesso in termini generali, la conclusione a cui è pervenuta la corte territoriale nell'escludere la causa di forza maggiore è corretta. L'esclusione della crisi di liquidità è stata compiutamente argomentata in aderenza ai principi giurisprudenziali sopra enunciati. Ha argomentato, la sentenza impugnata (cfr. il superiore § 1 del [OSCURATO:PERSONA] in Diritto), col richiamo ai principi della sentenza Moffa, secondo cui non può essere invocata la crisi di liquidità conseguente alla scelta di pagare i lavoratori anziché le imposte, motivazione che si pone in linea di continuità con i principi espressi da Sez. U, n. 37424 del 28/03/2003, Romano, Rv. 255757. Ha anche, motivato l'irrilevanza della mancata riscossione dei crediti, già in tesi solo concausa della crisi di liquidità, implicitamente ma chiaramente desumendosi dalle conformi pronunce di merito la genericità degli assunti dedotti (peraltro direttamente incidenti, in percentuale neppure indicata, non sulla situazione economica e patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., soggetto tenuto al pagamento di cui in imputazione, ma della controllante [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) in termini di efficacia causale della crisi di liquidità strutturale in quanto denunciata in atto sin dal 2009, ed in difetto di indicazione del loro eventuale riverberarsi sulle scelte imprenditoriali assunte con la dichiarata finalità di garanzia della continuità aziendale. Le generiche allegazioni difensive sono tanto più irrilevanti alla stregua della stessa invocata loro valutazione alla luce del disposto dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000. 2.4. Ne deriva la manifesta infondatezza del motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione al proposito. 3. Manifestamente infondato è, anche, il secondo motivo, svolto sempre in termini di vizio di motivazione in relazione, però, alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod.pen.. 3.1. Sintetica e concisa, la motivazione resa risulta tuttavia efficace nel rilevare l'ostatività della entità del superamento della soglia di punibilità -per euro quarantamila- alla qualificazione del fatto sub iudice in termini di tenuità. Argomentazione che va letta alla luce della motivazione nella sua interezza, da cui si desume, anche, il mancato integrale adempimento del (solo dichiarato) piano di rateizzazione dell'obbligazione, e che si conclude con l'irrogazione di una pena in misura superiore al minimo edittale, in forza di applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., cui l'art. 131-bis cod.pen. fa rinvio. 3.2. L'art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi 8dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». In particolare, la norma (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, n.m.), oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), «richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento (nella specie peraltro negata dalla contestata recidiva). Il primo degli "indici-criteri" (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell'offesa, si articola a sua volta in due "indici-requisiti" (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l'esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva 'al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d. Igs. n. 150 del 10/10/2022). Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti», sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della «non abitualità» del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. La norma in parola prevede (Corte cost., sent. n. 120 del 2019) «una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l'altrettanto generale presupposto dell'offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge». Essa persegue (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01) finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, attraverso la responsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione». Il suo scopo primario (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), è infatti «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazione illustrativa del d. Igs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto). Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l'area del diritto penale sostanziale. Sul punto, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, e, analogamente, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 901, ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Per ciò che qui interessa, non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. E' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, citata). Concludono le Sezioni Unite Tushaj nel senso che «si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente ... Allora, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storica nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo istituto». La motivazione sulla applicabilità o meno dell'art. 131-bis cod.pen. può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice di merito abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 - 02). 3.3. Tutto ciò premesso, e rilevato che questa Corte (Sez. 3 - , Sent. n. 12906 del 13/11/2018 , Rv. 276546 - 01; Sez. 3 - , Sent. n. 16599 del 20/02/2020 , Rv. 278946 - 01) ha condivisibilmente affermato che in tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.Ig.vo n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (principio affermato in relazione a fattispecie concrete in cui gli importi evasi superavano la soglia di punibilità, rispettivamente, di 9.657 euro, nel primo caso, e, nell'altro caso, di euro 5.825), si osserva che correttamente i giudici di merito hanno evidenziato che nel caso in esame la soglia è stata superata di oltre 40.000 euro, ovvero di un importo decisamente anche oggettivamente rilevante. Tale evenienza conduce ad escludere, come correttamente hanno concluso i giudici di merito, con motivazione che si sottrae alla censura di manifesta illogicità, la riconducibilità della fattispecie ad una condotta di lieve entità. 104. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M