Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 23128/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA Fià--€6 avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che la Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha qualificato come ricorso per cassazione l'opposizione proposta ex art. 666, comma 2,cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Presidente della Corte d'Appello ex art. 666, comma 2 c d. proc. pen. ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal o condannato; Rilevato che con l'impugnazione il detenuto deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione del decreto del Presidente della Corte di Appello; Rilevato che l'atto è stato redatto e proposto personalmente dall'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto l'art 613 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA Fià--€6 avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che la Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha qualificato come ricorso per cassazione l'opposizione proposta ex art. 666, comma 2,cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Presidente della Corte d'Appello ex art. 666, comma 2 c d. proc. pen. ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal o condannato; Rilevato che con l'impugnazione il detenuto deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione del decreto del Presidente della Corte di Appello; Rilevato che l'atto è stato redatto e proposto personalmente dall'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto l'art 613 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
Decreto Cassazione n. 23128/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris