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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1995

Cassazione n. 36596/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la difesa lamenta:

1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al criterio di valutazione delle prove;

2. Carenza e contraddittorietà della motivazione anche in relazione alla mancata esclusione della recidiva.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Ritenuto che il Primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze generiche: la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente è stata ampiamente e correttamente argomentata dalla Corte di merito sulla base del servizio di osservazione operata dai militari e alla luce delle dichiarazioni dell'acquirente della sostanza, che indicava nell'imputato il suo fornitore.

Quanto agli asseriti difetti motivazionali a sostegno della ritenuta recidiva, si osserva: la giustificazione contenuta in sentenza non soffre dei vizi lamentati nel ricorso, avendo i giudici evidenziato la perseveranza nel delinquere dimostrata dall'imputato, gravato da precedenti di eguale natura e in custodia cautelare agli arresti domiciliari al momento del fatto, circostanze sintomatiche di accresciuta pericolosità sociale.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al criterio di valutazione delle prove; 2. Carenza e contraddittorietà della motivazione anche in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che il Primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze generiche: la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente è stata ampiamente e correttamente argomentata dalla Corte di merito sulla base del servizio di osservazione operata dai militari e alla luce delle dichiarazioni dell'acquirente della sostanza, che indicava nell'imputato il suo fornitore. Quanto agli asseriti difetti motivazionali a sostegno della ritenuta recidiva, si osserva: la giustificazione contenuta in sentenza non soffre dei vizi lamentati nel ricorso, avendo i giudici evidenziato la perseveranza nel delinquere dimostrata dall'imputato, gravato da precedenti di eguale natura e in custodia cautelare agli arresti domiciliari al momento del fatto, circostanze sintomatiche di accresciuta pericolosità sociale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 36596/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris