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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 18592/2022

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!18592-22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ceak )(Key 2 SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA DECRETO R.G. 23315/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATI avverso: sentenza del Tribunale di Brindisi nr. 265/2021 depositata in data 12.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti c P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!18592-22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ceak )(Key 2 SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA DECRETO R.G. 23315/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATI avverso: sentenza del Tribunale di Brindisi nr. 265/2021 depositata in data 12.02.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti c P.Q.M
Decreto Cassazione n. 18592/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris