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Corte di giustizia UEdecretoSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:346
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61992J0139 - IT Avis juridique important | 61992J0139 SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 AGOSTO 1993. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA 83/189/CEE. - CAUSA C-139/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-04707 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Esecuzione delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CEE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-139/92, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], funzionaria nazionale distaccata presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal professor L. [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, assistito dall' avvocato dello Stato P.G.

Ferri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adelaïde, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato il progetto di decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], M. Zuleeg e J.L.

Murray, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, R. Joliet, F.A.

Schockweiler, J.C.

Moitinho de Almeida, F. Grévisse, giudici, avvocato generale: C. Gulmann, cancelliere: J.-G.

Giraud, vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 13 luglio 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 luglio 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 aprile 1992, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato il progetto di decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8).

Queste disposizioni sono state modificate ed integrate dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75). 2 Il decreto ministeriale controverso detta "Norme per la definizione e l' accertamento della potenza massima di esercizio, la costruzione e la sistemazione a bordo dei motori delle unità da diporto". 3 Va rilevato che l' art. 8, n. 1, della direttiva summenzionata impone agli Stati membri l' obbligo di comunicare immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale od europea, e di indicare i motivi che rendono necessaria l' adozione di tale regola tecnica. [OSCURATO:PERSONA] informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto. 4 In forza dell' art. 8, n. 2, la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato un progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica. 5 L' art. 9 della direttiva impone agli Stati membri di rinviare l' adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all' art. 8, n. 1, qualora la [OSCURATO:PERSONA], o un altro Stato membro, emetta, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta dev' essere modificata per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbero eventualmente derivarne. 6 Avendo accertato che le disposizioni del decreto ministeriale italiano n. 514/87 contengono regole tecniche che non hanno formato, prima della loro adozione, oggetto di una comunicazione ai sensi della suddetta direttiva 83/189/CEE, la [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato nei confronti della Repubblica italiana. 7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 8 Il governo italiano non nega di aver omesso di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] il progetto di decreto ministeriale controverso. 9 Poiché risulta accertata la trasgressione degli artt. 8 e 9 della direttiva, occorre dichiarare l' inadempimento nei termini richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Non avendo comunicato il progetto di decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992J0139 - IT Avis juridique important | 61992J0139 SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 AGOSTO 1993. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA 83/189/CEE. - CAUSA C-139/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-04707 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Esecuzione delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CEE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-139/92, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], funzionaria nazionale distaccata presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal professor L. [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, assistito dall' avvocato dello Stato P.G. Ferri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adelaïde, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato il progetto di decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, giudici, avvocato generale: C. Gulmann, cancelliere: J.-G. Giraud, vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 13 luglio 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 luglio 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 aprile 1992, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato il progetto di decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8). Queste disposizioni sono state modificate ed integrate dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75). 2 Il decreto ministeriale controverso detta "Norme per la definizione e l' accertamento della potenza massima di esercizio, la costruzione e la sistemazione a bordo dei motori delle unità da diporto". 3 Va rilevato che l' art. 8, n. 1, della direttiva summenzionata impone agli Stati membri l' obbligo di comunicare immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale od europea, e di indicare i motivi che rendono necessaria l' adozione di tale regola tecnica. [OSCURATO:PERSONA] informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto. 4 In forza dell' art. 8, n. 2, la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato un progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica. 5 L' art. 9 della direttiva impone agli Stati membri di rinviare l' adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all' art. 8, n. 1, qualora la [OSCURATO:PERSONA], o un altro Stato membro, emetta, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta dev' essere modificata per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbero eventualmente derivarne. 6 Avendo accertato che le disposizioni del decreto ministeriale italiano n. 514/87 contengono regole tecniche che non hanno formato, prima della loro adozione, oggetto di una comunicazione ai sensi della suddetta direttiva 83/189/CEE, la [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato nei confronti della Repubblica italiana. 7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 8 Il governo italiano non nega di aver omesso di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] il progetto di decreto ministeriale controverso. 9 Poiché risulta accertata la trasgressione degli artt. 8 e 9 della direttiva, occorre dichiarare l' inadempimento nei termini richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Non avendo comunicato il progetto di decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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