CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udite le conclusioni della difesa con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro rigettava l'impugnazione decidendo sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, Avv. lana, ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione perché mancante e apparente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, 192, 274, 275, comma 3, cod. proc. pen e art. 416-bis cod. pen.; il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione, limitandosi esclusivamente ad argomentazioni apodittiche e inaccettabili sul piano logico, in mancanza di specifico riferimento a ben individuati elementi di fatto; manca un effettivo esame di tutti gli elementi a disposizione, con esauriente risposta alle deduzioni difensive con particolare riferimento all'aspetto del c.d. "tempo silente", ovvero il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati; pur in presenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. quando ricorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente quanto alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione esplicita dal sodalizio. 5. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni, la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, non avendo il Tribunale riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto a carico del Petrolo e non avendo tenuto conto, inoltre, del c.d. tempo silente. 3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, Cotugno, Rv. 294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863-01). 4. Il Tribunale del Catanzaro ha fatto buon governo dei principi richiamati ed ha evidenziato con motivazione congrua e del tutto priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta, non solo la mancanza di elementi con carattere di novità, non potendosi ritenere tale il mero decorso del tempo in mancanza di qualsiasi allegazione volta a connotarne la portata, ma anche la mancanza di elementi significativi ulteriori, mai valutati in precedenza con incidenza sul quadro cautelare. È stata, in altri termini, correttamente rilevata l'assenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell'emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì della particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K. , Rv. 255652-01; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191-01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832-01; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868-01). 5. In relazione poi all'imputazione oggetto di contestazione ed alla sussistenza dei presupposti della misura, con particolare riferimento alla presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale tale presunzione è superabile unicamente nel caso si riscontrino segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale, sicché in mancanza non è consentita l'applicazione di misure meno afflittive da quella di maggior rigore (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/ 2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889-01; Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01; Sez. 6, n, 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780-01; Sez. 2, n. 19283 del 03702/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 48285 del 12/07/2016, Girardo, Rv. 268413-01). In concreto, quindi, appare non significativa, come correttamente evidenziato dal Tribunale in sede di appello, la mera rilettura alternativa di un'intercettazione relativa al Petrolo proposta dalla difesa al fine di giungere alla sostituzione della sostituzione di misura cautelare per come richiesta, atteso che questo elemento era già stato oggetto di esplicita considerazione nell'ambito del provvedimento genetico e nessun elemento ulteriore è stato fornito o allegato dal ricorrente in sede di istanza di sostituzione. È stato in tal senso correttamente sottolineato, con motivazione logica e priva di aporie, come difetti il requisito di novità, non potendo essere presa in considerazione la proposta di interpretazione in modo alternativo di un dato già acquisito e compiutamente considerato in sede di applicazione della misura. La ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura rende poi doverosa l'applicazione della misura della custodia in carcere, atteso che in presenza di gravi indizi di colpevolezza, in totale assenza anche di una mera allegazione di elementi di novità che dovrebbero dimostrare il venir meno di tali esigenze, unica misura applicabile è proprio quella della custodia in carcere in considerazione delle imputazioni provvisorie riferibili al Petrolo. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000, 00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti