CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01032/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, cheha chiesto il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso il 4 dicembre 2025 il Giudice di Pace di Caltanissettaconvalidava il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il Centro di permanenza eassistenza per i rimpatri di “Pian del Lago” di [OSCURATO:PERSONA], disposto ai sensi dell’art. 6 d.lgs.18 agosto 2015, n. 142.Occorre, in proposito, precisare che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ingresso nel centrodi permanenza nisseno in conseguenza del provvedimento adottato dal Questore di Ragusail 2 dicembre 2025, al quale aveva fatto seguito il deposito della richiesta di convalida,effettuato presso la cancelleria del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] dal Questore diCaltanissetta il 3 dicembre 2025, ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015.Infine, all’udienza del 4 dicembre 2025, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] convalidava ilprovvedimento emesso dal Questore di Ragusa il 2 dicembre 2025, rigettando le doglianzeproposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2 . Avve rso ques to dec re to [OSCURATO:PERSONA], a mezzo de l l ’ avv .XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimentoimpugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost.,conseguente al mancato deposito, da parte della Questura di Ragusa – che, il 2 dicembre2025, aveva emesso il decreto di trattenimento controverso –, della documentazionenecessaria alla difesa del trattenuto per esercitare il suo mandato, rappresentata dalprovvedimento con cui era stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva deldiniego di protezione internazionale presentata al Tribunale di Catania.Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del decretoimpugnato, in riferimento agli artt. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), 15, par. 2 e 4,Direttiva 2008/115/CE, 13 e 111 Cost., per non avere il Giudice di Pace di Caltanissettaesaminato le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] limitandosi a compilare un modulo prestampato, da cuinon era possibile comprendere le ragioni per le quali era stato convalidato il decreto ditrattenimento emesso dal Questore di Ragusa il 2 dicembre 2025.Queste ragioni imponevano l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2. Occorre premettere che, in sede di convalida o proroga del trattenimento delcittadino straniero, disposto ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, il controllo dell’autoritàgiudiziaria, compatibilmente con i tempi ridotti della novellata disciplina, deve essereesaustivo e comporta l’acquisizione di tutti gli elementi, che, in via diretta o derivata, incidonosulla legittimità del decreto di espulsione e, correlativamente, del decreto di trattenimento(tra le altre, Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, B., Rv. 287844 - 01).Ne discende che, in linea con quanto prescritto dall’art. 10-ter T.U. imm., devonoessere assicurate a tutti gli stranieri condotti per esigenze di soccorso e di assistenza pressogli appositi centri informazioni complete sulla procedura di protezione internazionale; sulprogramma di ricollocazione in altri Stati dell’Unione europea; sul ricorso al rimpatriovolontario assistito.Tali obblighi di informazione sono finalizzati ad assicurare allo straniero trattenuto lacorrettezza delle procedure di identificazione e a ridurre la possibilità di abusi.L’obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui lo straniero trattenuto non abbiachiesto la protezione internazionale, atteso che «il silenzio ovvero una eventualedichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso esserechiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risultache la persona è stata preventivamente compiutamente informata» (Sez. 1, n. 15747 del22/04/2025, B., cit.).3. In questa cornice, deve osservarsi che, nel procedimento celebrato davanti alGiudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] il 4 dicembre 2025, si perveniva alla formulazione di ungiudizio di convalida del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], disposto dal Questore diRagusa il 2 dicembre 2025,sulla base del riferimento generico alla documentazioneacquisita, senza dare analiticamente conto di quali atti la stessa si componeva.Osserva, in proposito, il Collegio che il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], usando unmodello prestampato, nel quale venivano inseriti alcuni dati identificativi del procedimentomediante compilazione manoscritta, a pagina 1 della decisione censurata, evidenziava chela convalida del provvedimento di trattenimento si giustificava in quanto il passaporto diXXXXXXXXXXXXX era «scaduto in data 18.11.2025», aggiungendo, subito dopo,contraddittoriamente, che era necessario «procedere ad accertamenti sulla sua identità enazionalità».Tuttavia, tale, generico, percorso argomentativo concretizza un’ipotesi di carenzamotivazionale assoluta, rilevante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per inquadrare la quale occorreevidenziare che il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione, conformemente aquanto, da tempo, affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 -01, comprende, oltre all’ipotesi, sostanzialmente scolastica, di un provvedimento totalmenteprivo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risultisprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultaremeramente apparente o comunque inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dalgiudice di merito nell’emettere un atto processuale (tra le altre, Sez. 1, n. 45723 del24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 - 01).Nel caso di specie, dunque, ci si trova di fronte a una motivazione apparente, fondatasu mere clausole di stile, resa incontroversa dall’impiego di un modulo prestampato per lastesura del provvedimento – sostanzialmente adattabile a qualsivoglia ipotesi ditrattenimento dello straniero ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 –, non avendo il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] fornito alcuna indicazione sul percorso argomentativo seguito e suglielementi utilizzati per decidere sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Tutto questo concretizza un’ipotesidi motivazione apparente, che ricorre quando, come nel caso di specie, la sequenzaargomentativa attraverso cui l’autorità perviene alla sua decisione è del «tutto avulsa dallerisultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioniapodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui ilragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio eperciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv.247682 - 01).4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinviodel provvedimento impugnato.Consegue, infine, a tali statuizioni la comunicazione provvedimento al Questore diCaltanissetta per gli adempimenti di competenza. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato.Si comunichi al Questore di [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di competenza.Così è deciso, 09/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.