CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 25167/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25023/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 4214/2017 depositata il10/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proponeva, innanzi alla CTP di Napoli, ricorso avverso un preavviso di fermo di un’autovettura di sua proprietà, adducendo di non aver ricevuto regolare notifica delle due cartelle di pagamento in relazione al cui omesso pagamento il preavviso di fermo era stato emesso. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso. Il successivo appello del contribuente veniva, di contro, accolto dalla CTR della Campania, che annullava per l’effetto il preavviso in parola. Il ricorso erariale è affidato adun unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso, eccependo la tardività della notifica del ricorso per cassazione, su cui insiste anche con memoria. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate contesta la violazione dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR fondato la propria decisione su un presupposto erroneo, avendo il contribuente contestato fin dal primo grado la produzione delle fotocopie delle ricevute postali afferenti la notificazione degli atti prodromici al preavviso di fermo. Giova vagliare preliminarmente l’eccezione di tardività della notifica dell’odierno ricorso per cassazione, che si palesa fondata, tanto da dover essere accolta, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. Il secondo comma dell'art. 325 c.p.c. stabilisce, infatti, che il termine per proporre ricorso per cassazione è disessanta giorni (c.d. termine breve) decorrenti dalla notifica della sentenza d’appello. Nella specie, emerge ab actis che la sentenza della CTR è stata notificata a mezzo posta, con l’impiego delle formalità previste dal codice di procedura civile e mediante l’immissione del rituale avviso nella cassetta postale del destinatario già in data 1° giugno 2017. La notifica della sentenza è venuta a perfezionarsi, pertanto, per “compiuta giacenza” già nella data dell’11 giugno 2017. L’evocata fattispecie della “compiuta giacenza” di un atto giudiziarionon consegnato al destinatario per assenza dello stesso o per rifiuto a riceverlo comporta, invero, il perfezionamento della relativa notifica una volta che siano decorsi dieci giorni senza che l’atto sia stato ritirato dal soggetto interessato. Nel dettaglio, il procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si completa con il mero decorso della frazione temporale dei dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza; è irrilevante il ritiro che avvenga dopo i dieci giorni. A fronte del perfezionamento della notifica della sentenza d’appello e del conseguente inizio della decorrenza del termine “breve” su riferito ai fini del tempestivo ricorso per cassazione, la notifica dell’impugnazione di legittimità si è collocata in data 2 novembre 2017, quando il termine utile dei “sessanta giorni” era spirato già dall’11 settembre del medesimo anno. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese vanno poste a carico dell’Agenzia delle entrate, nella misura esplicitata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera d