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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 24525/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10829/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E.Q.

VISCONTI, 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2087/2016 depositata il 15/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2087 del 15 dicembre 2016, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così riformando la sentenza del Tribunale di Pistoia, che invece aveva rigettato l’originaria domanda (negatoria servitutis), accogliendo per converso la domanda riconvenzionale del Nesti, voltaad ottenere la costituzione di una servitù coattiva a favore dei suoi fondi, ex art.1051 c.c.

Rilevava il giudice di secondo grado che, sulla scorta della CTU disposta “più approfondita di quella svolta in primo grado”, pur non avendo la particella 144 diretto accesso sulla strada, non avrebbe potuto considerarsi interclusa, giacché al suddetto fondo si sarebbe potuto pervenire a piedi, accedendo in due modi attraverso delle scale.

Sarebbe pertanto mancato il presupposto della carenza di uscita sulla via pubblica, nonché quello della coltivazione e del conveniente uso del fondo, essendo l’appezzamento in questione un resede pertinenziale al fabbricato, in funzione di orto-giardino, per la cui coltivazione non sarebbe stato necessario l’utilizzo di mezzi meccanici.

Analogo discorso sarebbe valso altresì per le particelle 564 e

461. Per la cassazione della predetta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritualmente costituitisi, hanno concluso per la reiezione del ricorso.

Rileva preliminarmente la Corte che il ricorso per cassazione non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessaria.

Pertanto il giudizio va rinviato a nuovo ruolo e al ricorrente va concesso termine di giorni 60 per provvedere all’adempimento.

P. Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruolo la causa, ordinando la notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e concedendo all’uopo al ricorrente termine fino a giorni sessanta dalla data della comunicazione, affinché vi provveda.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10829/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E.Q. VISCONTI, 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2087/2016 depositata il 15/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2087 del 15 dicembre 2016, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così riformando la sentenza del Tribunale di Pistoia, che invece aveva rigettato l’originaria domanda (negatoria servitutis), accogliendo per converso la domanda riconvenzionale del Nesti, voltaad ottenere la costituzione di una servitù coattiva a favore dei suoi fondi, ex art.1051 c.c. Rilevava il giudice di secondo grado che, sulla scorta della CTU disposta “più approfondita di quella svolta in primo grado”, pur non avendo la particella 144 diretto accesso sulla strada, non avrebbe potuto considerarsi interclusa, giacché al suddetto fondo si sarebbe potuto pervenire a piedi, accedendo in due modi attraverso delle scale. Sarebbe pertanto mancato il presupposto della carenza di uscita sulla via pubblica, nonché quello della coltivazione e del conveniente uso del fondo, essendo l’appezzamento in questione un resede pertinenziale al fabbricato, in funzione di orto-giardino, per la cui coltivazione non sarebbe stato necessario l’utilizzo di mezzi meccanici. Analogo discorso sarebbe valso altresì per le particelle 564 e 461. Per la cassazione della predetta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritualmente costituitisi, hanno concluso per la reiezione del ricorso. Rileva preliminarmente la Corte che il ricorso per cassazione non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessaria. Pertanto il giudizio va rinviato a nuovo ruolo e al ricorrente va concesso termine di giorni 60 per provvedere all’adempimento. P. Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruolo la causa, ordinando la notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e concedendo all’uopo al ricorrente termine fino a giorni sessanta dalla data della comunicazione, affinché vi provveda. Così deciso
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