CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2025
Cassazione n. 13200/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 settembre 2024, il Tribunale di Caltanis5,e1a, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta dal difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale, datato 5 agosto 2024 - che a :11:licava nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con bracc aletto «è v elettronico, con riguardo ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, (capo 1), e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 61, primo comma, n. 2), ccd pen., relativamente ad un episodio di detenzione, a fini di spaccio, di 600,00 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 12) - annullava il provvedimento genetico e disponeva la rimessione in libertà del prevenuto, per difetto ('E! gravi indizi di colpevolezza in ordine sia alla condotta di partecipazione all'associi azione sia al contestato reato-satellite. 2. Avverso l'ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico i notivo di doglianza, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenzi i della gravità indiziaria con riguardo ad entrambi i reati in contestazione. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe carente e contraddittoria, allorché i giudici cautelari, operando una valutazione soltanto parcella:,:ata e disorganica del materiale indiziario acquisito, avrebbero erroneamente riiienuto aspecifico il riferimento a tale "Alessio", contenuto nelle conversazioni intercettate tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Liardo - gravemente indiziati di essere i promotori dell'organizzazione criminale - altresì considerando irrilevanti gli es ti della perquisizione effettuata in data 30 aprile 2023, afferente al rinvenimento :li meno di due grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Secondo la prospettazione accusatoria, nell'affermare ciò, il Tribunde del riesame avrebbe omesso di considerare, non solo che nessun altra persnna di nome Alessio aveva cooperato in modo significativo con persone pacificai -nente intranee al sodalizio criminale, ma anche che la preoccupazione manifestatei dal [OSCURATO:PERSONA], promotore dell'organizzazione, in ordine al fermo amministrativo i?x art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché trovati in possesso di soi;tanza stupefacente, non avrebbe potuto giustificarsi se non con la volontà di non a :tirare sui componenti del gruppo criminale le attenzioni degli organi inquirenti. Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, inoltre, ai fini della gravità indiziaria relativa ai reati in contestazione, rileverebbero sia la preoccupazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per l'ostentazione che i ragazzi - «i carusi» - erano soliti effettuare sui social network dei guadagni ricavati dal e loro attività e per le modalità adoperate per muoversi in citta nell'int2resse dell'organizzazione, sia la richiesta di denaro a costui rivolta da [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierno indagato, e la risposta da questi ricevuta. Nello specii'll: o, tali elementi sarebbero indicativi dell'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] ri ;petto all'organizzazione, non potendo che scaturire la richiesta se non dal "ttività prestata dal ragazzo in favore del sodalizio, anche in considerazione de legami n v che [OSCURATO:PERSONA] conosceva tra il figlio e i due concorrenti n 211 reato associativo. 3. Con memoria del 20 gennaio 2025, la difesa dell'indagato ha ilderito sostanzialmente alle argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame a sostegno dell'annullamento dell'ordinanza che aveva disposto l'applicazione della inisura cautelare degli arresti domiciliari, ribadendo la aspecificità degli indizi di colpevolezza posti dal Gip a fondamento di entrambi i capi di imputazic:ne. Si invoca, inoltre, l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso, Doiché diretto a sollecitare una alternativa rilettura delle risultanze istruttor: a, già ampiamente vagliate dal Tribunale del riesame, e si eccepisce la care lza di interesse del Pubblico Ministero ricorrente per mancata indicazione delle ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, a nulla vale ido la considerazione che il riferimento a tali esigenze sarebbe implicito, trattandosi di reato per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc, en. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Prima di procedere alla disamina dell'unica censura prospetta :a dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, giova preliminarmente affrontare la questione dell'interesse ad agire del bblico Ministero, tenuto conto che, nel caso di specie, mentre il Gip aveva ravv isato i presupposti per l'adozione della misura cautelare, il Tribunale si è limitdto ad escludere la gravità indiziaria, senza esaminare il tema delle esigenze caLitolari. Costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il pr ncipío secondo il quale il Pubblico Ministero non ha interesse a ricorrere per ca5;53zione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame per dolersi esclusivamente i -1 Drdine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo l'cirgano dell'accusa un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussisteriz 3 della gravità indiziaria soltanto quando detta statuizione sia strumentah alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà (ez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355). Qualsiasi impugnazione, infatti, deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve assere apprezzata l'attualità; interesse che, in materia cautelare, con rigua.clo alla posizione del Pubblico Ministero, deve essere correlato alla possibilità di E d nione o di ripristino della misura richiesta.a Il Pubblico Ministero deve dunque fornire, in linea di principio, elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'ad mione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato talluno di quei presupposti; con la conseguenza che, ove quest'ultimo abbia specificai mente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione nor potrà essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può nv /isarsi l'interesse del Pubblico Ministero ad affermazioni astratte, in specie in mat aria di gravità indiziaria. Del pari, nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita I' analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico Ministero dovrà e ;porre specifiche censure con riguardo al tema esaminato, rappresentando altresì elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in nigione della attualità delle esigenze cautelari. Cionondimeno, è stato anche affermato nella consolidata giurispruceiza di legittimità, il principio secondo cui, laddove le esigenze cautelari siar o state ravvisate nell'ordinanza genetica e in sede di riesame sia stata esclusa olo la gravità indiziaria, e venga in rilievo uno dei reati per cui opera la presunzi Dne di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale devono i.ssere concretamente valutati eventuali elementi contrari, forniti dalla parte inte'essata, la contestazione del giudizio in ordine alla esclusione della gravità indiziarla comporta di per sé la sottostante reviviscenza della presunzione, ove la stEssa non sia stata già concretamente superata sulla base di pregresse argomentaz oni di merito. Ciò che, in altri termini, equivale a dire che, nei casi indicati, il ricprso del Pubblico Ministero, incentrato sulla gravità indiziaria, è di per sé automatica rente evocativo dell'interesse all'impugnazione, essendo volto ad ottenere nel !D'eseguo un nuovo giudizio di merito, che muova dalla validità della presunzione, sign che siano offerti e reputati rilevanti elementi di segno contrario, potendosi in t:i: I caso ritenere implicitamente sussistenti le ragioni a sostegno dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/202'., Rv. 282355). Ne consegue che, nel caso di specie, avendo l'ordinanza genetica originariamente applicato la misura cautelare anche in relazione al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale opera la presunzione di ct. i all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può ritenersi sussistente l'interesse ad impt gnare del Pubblico Ministero, atteso che il ricorso, incentrato sui vizi del provvedi nento impugnato, inerenti alla gravità indiziaria, evoca di per sé l'operativill della presunzione ai fini indicati.3. Quanto, invece, al primo ed unico motivo di ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta - con il quale si deduc:.! I vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della gravità indizi:iria con riguardo sia al delitto associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 sia a singolo reato fine di cui al capo 12) della provvisoria incolpazione - vanno ribaditi limiti alla sindacabilità in cassazione dei provvedimenti adottati dal Tribuna le del riesame sulla libertà personale. Secondo un consolidato principio in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tibunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatez.?:a delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi ci diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non . il contr )1Io di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 3. n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). 3.1. Nel caso di specie, i rilievi articolati dal Pubblico Ministero nei confronti del provvedimento adottato dal Tribunale del riesame si risolvono, in sostai iza, in una alternativa interpretazione dei dati investigativi che erano stati p psti a fondamento della misura e che i giudici della cautela non hanno orre.;so di considerare, vagliandone la consistenza in modo adeguato. Il Tribunale del riesame ha infatti sufficientemente apprezzato i dati iridiziari posti dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento della misura - in particolare: il riferimento ad"Alessio" nelle conversazioni intercettate :ra [OSCURATO:PERSONA] ed il nipote Liardo, entrambi gravemente indiziati di essere i promotori del sodalizio criminale; il fermo amministrativo a cui [OSCURATO:PERSONA], insi ,?me a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stato sottoposto ex art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990; la circostanza che, nei giorni successivi, il [OSCURATO:PERSONA] commentava quanto accaduto con il padre di [OSCURATO:PERSONA], affermandle che i ragazzi avevano mostrato poca scaltrezza, poiché non solo avevano fumato in macchina ma non si erano neppure disfatti dello stupefacente rinvenuto; le preoccupazioni manifestate dal [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti del Romane - ma ha ritenuto tali risultanze investigative inidonee a fondare qualsivoglia pgsitivo giudizio in punto di gravità indiziaria, sia con riguardo al contestatc ielitto associativo, che in relazione al singolo reato fine di cui al capo 12) dell'incolpazione provvisoria. Non è, del resto, manifestamente illogico l'apprezzamento dei giudici ca Jtelari che, in assenza di elementi ulteriori, hanno ritenuto il riferimento a tale "Alessio", inidoneo, giacché eccessivamente aspecifico, ad essere ricondotto alla rsona dell'odierno indagato, non potendosi ragionevolmente inferire alcunché dal rinvenimento, all'esito della perquisizione effettuata ben 17 giorni dopo la yi:serita collocazione della sostanza stupefacente, di meno di due grammi di (:ciizaina. Parimenti, nella valutazione non manifestamente irragionevole del Tribuin le del riesame, non potevano valorizzarsi, ai fini dell'affermazione della gravità indiziarla per i delitti in contestazione, né i dialoghi intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Re mano Emanuele - invero riferiti esclusivamente al singolo, ed isolato, episodici della sottoposizione a fermo amministrativo - né l'indicazione, fornita dal primo al secondo, di rivolgersi al nipote Liardo al fine di chiedere un prestito di dqmaro, apparendo una mera congettura la prospettazione accusatoria secondo cui I _lardo avrebbe avuto la disponibilità di somme per il pagamento dei «carusi», int€ n iendo tra questi compreso anche il [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ordinanza impugnata, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenul:c1 - per la fase cautelare e salva ogni diversa valutazione nel giudizio di merito - che, dalle risultanze investigative, non siano emersi né la stabile adesione dell'indagato al sodalizio riconducibile all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, né la sua partecipazione al delitto di cui al capo 12), ponendo in essere un ragionamento né illogico né contraddittorio, a fronte del quale, di contro, il ricorrente opyra una mera ricostruzione alternativa della vicenda attraverso una rilettura dle i dati indiziari, così collocando l'im