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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08728/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19784/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 5786/13/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO e DIRITTO In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo e delle conseguenti due cartelle di pagamento emesse nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], per recupero di Iva ed Irap relative agli anni d'imposta 2005 e 2009, che la predetta società contribuente sosteneva non esserle mai state notificate, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione, notificato all'Agenzia delle entrate e alla [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo PEC in data 21/04/2021, avverso la sentenza n. 5786/13/2020 della CTR della Sicilia depositata in data 28/10/2020 che aveva rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate ritenendo quest'ultima priva di legittimazione passiva, spettante invece all'agente della riscossione che si era costituito in giudizio ma non aveva proposto appello incidentale.

L'Agenzia delle entrate si costituisce in giudizio con controricorso e ricorso incidentale notificato a mezzo PEC alle altre parti in data 24/04/2021, mentre è rimasta intimata la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrente incidentale ha depositato memoria.

Il ricorso principale - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità.

Ed invero vi è certificazione della cancelleria di questa Corte (effettuato il controllo in data 27/07/2021) secondo cui il ricorso introduttivo di questo grado del processo non è stato depositato, tanto meno nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., sicché non vi è dubbio che il ricorso sia da ritenere improcedibile.Il ricorso incidentale, essendo stato notificato in data 24/04/2021, è tempestivo rispetto al termine per l'impugnazione ordinaria, scadente in data 28/04/2021, sicché non può dichiararsene l'inefficacia (Cass., Sez.

U, n. 9741 del 14/04/2008) ma va esaminato nel merito.

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto che con l'atto di costituzione nel secondo grado di giudizio l'agente della riscossione non avesse proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado a questa sfavorevole.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, involgendo questione che attiene esclusivamente alla posizione di altro soggetto processuale.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché 100 e 324 cod. proc. civ.

Sostiene la ricorrente che aveva errato la CTR a confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato, oltre alle cartelle impugnate, anche i ruoli in cui risultavo iscritti i crediti tributari quale conseguenza dell'as5.:;erita mancata notificazione delle cartelle.

Lamenta altresì che la CTR aveva erroneamente dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva in violazione degli artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e del principio affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 10019 del 2018.

Ha inoltre censurato la sentenza impugnata che, in violazione degli artt. 324 e 100 cod. proc. civ., aveva esteso il giudicato esterno formatosi nei confronti dell'agente della riscossione anche nei confronti di essa Agenzia delle entrate, che non è litisconsorte necessario, così statuendo il difetto di interesse di essa Agenzia all'impugnazione della sentenza di primo grado.Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni di seguito spiegate.

Invero, ha sicuramente errato la CTR ad annullare il ruolo sulla base della mancata prova della notificazione delle correlate cartelle di pagamento ed ha altresì errato a ritenere l'Agenzia delle entrate, parte del giudizio di primo grado in cui la società contribuente aveva contestato anche la pretesa erariale impugnando il ruolo oltre che le correlate cartelle di pagamento (in tal senso la sentenza della CTP riprodotta a pag. 3 del ricorso) priva di legittimazione ad impugnare la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale.

A tal riguardo questa Corte ha affermato che «La legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il corrispondente motivo di ricorso ritenendo che l'Agenzia delle entrate, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, era comunque legittimata a proporre appello in ragione della sua qualificazione come parte desumibile dalla sentenza impugnata e che, peraltro, dato l'oggetto della controversia - riguardante non soltanto vizi della procedura di riscossione ma anche la pretesa tributaria considerata nella sua sussistenza e fondatezza sostanziale - la stessa era anche litisconsorte necessario)» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13584 del 30/05/2017, Rv. 644356; conf. a Cass. n. 20789 del 2014).Alla stregua di tale principio, pertanto, l'Agenzia delle entrate aveva piena legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado che aveva, peraltro erroneamente, annullato i ruoli oltre che le cartelle di pagamento, ma non per ragioni attinenti alla pretesa tributaria bensì in conseguenza dell'asserita mancata notificazione delle cartelle, che invece avrebbe costituito ragione di annullamento solo di queste ultime.

Per tale ragione la CTR non avrebbe dovuto estendere all'ente titolare del credito erariale il giudicato interno che ha ritenuto essersi formato a carico dell'agente della riscossione per mancata proposizione di appello incidentale avverso la sentenza di primo grado a questa sfavorevole.

LtieD Con ilteaad motivo la ricorrente Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché dell'art. 115 cod. proc. civ., in combinato disposto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR, avendo ammesso la produzione documentale delle copie delle notifiche delle cartelle di pagamento, da cui risultava la regolare notificazione delle stesse alla società contribuente, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso della società contribuente perché tardivamente proposto, ben oltre il termine di cui all'art. 21 citato.

Il motivo è fondato e va accolto.

Va preliminarmente premesso che sia l'Agenzia delle entrate che l'agente della riscossione depositarono nel giudizio di appello le copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali utilizzate per la notificazione diretta delle cartelle di pagamento impugnate.

Trattasi di produzione documentale in grado di appello che la stessa CTR ha ritenuto ammissibile ai sensi del disposto di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, salvo poi ritenere di non utilizzarle ai fini decisori in quanto l'agente della riscossione non aveva proposto appello incidentale ma non avvedendosi che la predetta documentazione era stata regolarmente prodotta in giudizio anche dall'Agenzia delle entrate e la stessa comunque, essendo stata regolarmente acquisita al processo, andava esaminata.

Orbene, dai predetti avvisi, riprodotti per autosufficienza nel ricorso, risulta che gli stessi, riportanti il numero delle cartelle impugnate e il nome della società destinataria dell'atto, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., vennero notificate a quest'ultima e ricevute da persona addetta alla ricezione degli atti rispettivamente in data 04/08/2009 e 28/03/2014, mentre il ricorso avverso dette cartelle è stato proposto nel 2015 («con atto depositato in data 19/03/2015», come si legge nella sentenza della CTP riprodotta in parte qua a pag. 3 del ricorso in esame).

Da quanto detto consegue che la tesi sostenuta dalla società contribuente nell'originario ricorso, della mancata ricezione della notifica delle cartelle di pagamento, era palesemente infondata ed il ricorso, quindi, chiaramente tardivo, con la conseguenza che lo stesso andava dichiarato inammissibile.

Conclusivamente, quindi, va dichiarato improcedibile il ricorso principale e compensate le spese processuali con le altre parti.

Vanno accolti, invece, il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il primo.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motivi del ricorso incidentale accolti e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della società contribuente che va condannata al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate, costituita in giudizio, delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito in considerazione dei profili sostanziali della vicenda processuale, nonché le spese del presente giudizio di legittimità tra l'agente della riscossione (che non ha iscritto a ruolo il ricorso) e la società intimata.

Non essendo stato depositato il ricorso principale, non sussistono i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Al riguardo va richiamata la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 4315 del 2020.

In tale pronuncia si è affermato che «l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato (c.d.

"doppio contributo") presuppone normativamente l'obbligo di versare il "primo" contributo unificato» (par. 7.1 della citata pronuncia), posto che «l'aggettivo "ulteriore"», espressamente utilizzato dal Legislatore nel primo periodo del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (c.d.

T.U.G.S.), «significa che l'importo da versare si aggiunge e corrisponde a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di impugnazione, ex art. 13, comma 1-bis, T.U.S.G., al momento dell'iscrizione della causa a ruolo».

Secondo la citata pronuncia, «il carattere "ulteriore" dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato non implica soltanto che l'entità di tale importo corrisponde all'entità del contributo iniziale, che perciò è "raddoppiato"; esso implica anche e soprattutto che l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è - nella formula dell'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G. - "normativamente e logicamente dipendente" dalla sussistenza del precedente obbligo della parte impugnante di versare inizialmente, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, il contributo unificato».

«In altre parole, l'obbligo di corresponsione di un ulteriore importo del contributo unificato è "normativamente condizionato" alla debenza del contributo unificato iniziale e può sorgere solo a condizione che tale contributo sia dovuto: la debenza del contributo unificato iniziale costituisce, dunque, il presupposto sostanziale della debenza del raddoppio». [OSCURATO:PERSONA] collegio ha, quindi, affermato che, mentre spetta al giudice accertare e dare atto della sussistenza (non essendo tenuto ad un'attestazione negativa) del primo dei due presupposti individuati dal primo periodo del comma 1-quater dell'art. 13 T.U.S.G per il sorgere dell'obbligo di versare il doppio contributo, ovvero che sia stata adottata una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) previsti dalla legge, trattandosi di presupposto che appartiene al campo del diritto processuale, compete, invece, in via esclusiva all'amministrazione giudiziaria (e, solo in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria) accertare la sussistenza del secondo presupposto, che «appartiene al campo del diritto sostanziale tributario» e che è «costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale».

In buona sostanza, «l'attestazione del giudice può riguardare solo la ricorrenza del "presupposto processuale" che determina in astratto il raddoppio del contributo (ossia l'aver adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione); ma non può riguardare la sussistenza dell'altro presupposto richiesto dall'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G., costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale, il cui accertamento compete in via esclusiva all'amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria».

Sul rilievo che non tutte le pronunce di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sono inquadrabili nei tipi previsti dalla norma in esame, le Sezioni unite hanno precisato che il giudice non deve formulare alcuna attestazione nei casi di «esclusione in radice del raddoppio del contributo unificato: così, ad es., quando dichiari l'estinzione del giudizio (Cass., Sez. 6 -1, n. 23175 del 12/11/2015; Cass., Sez. 6-3, n. 19560 del 30/09/2015) o quando dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 6-2, n. 13636 del 02/07/2015)».

Tra questi, non esaustivi, casi va sicuramente ricompresa la fattispecie in esame, di dichiarazione di improcedibilità del ricorso perché non depositato nella Cancelleria, in quanto, la mancata iscrizione a ruolo del ricorso preclude la debenza stessa del contributo unificato iniziale che, come detto, è il presupposto per la debenza di quello "ulteriore".

Peraltro, anche a voler sostenere che la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, per qualsiasi ragione pronunciata, determini automaticamente l'obbligo del giudice di formulare quell'attestazione «"condizionandola" alla debenza del contributo inizialmente dovuto», si perviene comunque alla medesima conclusione.

Infatti, le Sezioni unite hanno precisato che il giudice non è comunque tenuto a formulare quell'attestazione quando (ad esempio per la materia della controversia, come nelle ipotesi di "equa riparazione" ai sensi della legge n. 89 del 2001 o di disciplinare magistrati; o per la qualità soggettiva delle parti, come nelle ipotesi in cui ad agire in giudizio è l'Amministrazione dello Stato, istituzionalmente esonerata dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito) «appaia ictu ocull evidente che il pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso».

«In tali casi, infatti, l'attestazione del giudice sarebbe vana - apparendo evidente ed indiscutibile che il raddoppio del contributo è precluso» (nella specie, per insussistenza del suo presupposto, ovvero della debenza del contributo unificato iniziale) «e il giudice può astenersi dalla detta attestazione».

P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso principale.

Accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso della società contribuente, che condanna al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19784/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 5786/13/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo e delle conseguenti due cartelle di pagamento emesse nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], per recupero di Iva ed Irap relative agli anni d'imposta 2005 e 2009, che la predetta società contribuente sosteneva non esserle mai state notificate, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione, notificato all'Agenzia delle entrate e alla [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo PEC in data 21/04/2021, avverso la sentenza n. 5786/13/2020 della CTR della Sicilia depositata in data 28/10/2020 che aveva rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate ritenendo quest'ultima priva di legittimazione passiva, spettante invece all'agente della riscossione che si era costituito in giudizio ma non aveva proposto appello incidentale. L'Agenzia delle entrate si costituisce in giudizio con controricorso e ricorso incidentale notificato a mezzo PEC alle altre parti in data 24/04/2021, mentre è rimasta intimata la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente incidentale ha depositato memoria. Il ricorso principale - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità. Ed invero vi è certificazione della cancelleria di questa Corte (effettuato il controllo in data 27/07/2021) secondo cui il ricorso introduttivo di questo grado del processo non è stato depositato, tanto meno nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., sicché non vi è dubbio che il ricorso sia da ritenere improcedibile.Il ricorso incidentale, essendo stato notificato in data 24/04/2021, è tempestivo rispetto al termine per l'impugnazione ordinaria, scadente in data 28/04/2021, sicché non può dichiararsene l'inefficacia (Cass., Sez. U, n. 9741 del 14/04/2008) ma va esaminato nel merito. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto che con l'atto di costituzione nel secondo grado di giudizio l'agente della riscossione non avesse proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado a questa sfavorevole. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, involgendo questione che attiene esclusivamente alla posizione di altro soggetto processuale. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché 100 e 324 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente che aveva errato la CTR a confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato, oltre alle cartelle impugnate, anche i ruoli in cui risultavo iscritti i crediti tributari quale conseguenza dell'as5.:;erita mancata notificazione delle cartelle. Lamenta altresì che la CTR aveva erroneamente dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva in violazione degli artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e del principio affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 10019 del 2018. Ha inoltre censurato la sentenza impugnata che, in violazione degli artt. 324 e 100 cod. proc. civ., aveva esteso il giudicato esterno formatosi nei confronti dell'agente della riscossione anche nei confronti di essa Agenzia delle entrate, che non è litisconsorte necessario, così statuendo il difetto di interesse di essa Agenzia all'impugnazione della sentenza di primo grado.Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni di seguito spiegate. Invero, ha sicuramente errato la CTR ad annullare il ruolo sulla base della mancata prova della notificazione delle correlate cartelle di pagamento ed ha altresì errato a ritenere l'Agenzia delle entrate, parte del giudizio di primo grado in cui la società contribuente aveva contestato anche la pretesa erariale impugnando il ruolo oltre che le correlate cartelle di pagamento (in tal senso la sentenza della CTP riprodotta a pag. 3 del ricorso) priva di legittimazione ad impugnare la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale. A tal riguardo questa Corte ha affermato che «La legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il corrispondente motivo di ricorso ritenendo che l'Agenzia delle entrate, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, era comunque legittimata a proporre appello in ragione della sua qualificazione come parte desumibile dalla sentenza impugnata e che, peraltro, dato l'oggetto della controversia - riguardante non soltanto vizi della procedura di riscossione ma anche la pretesa tributaria considerata nella sua sussistenza e fondatezza sostanziale - la stessa era anche litisconsorte necessario)» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13584 del 30/05/2017, Rv. 644356; conf. a Cass. n. 20789 del 2014).Alla stregua di tale principio, pertanto, l'Agenzia delle entrate aveva piena legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado che aveva, peraltro erroneamente, annullato i ruoli oltre che le cartelle di pagamento, ma non per ragioni attinenti alla pretesa tributaria bensì in conseguenza dell'asserita mancata notificazione delle cartelle, che invece avrebbe costituito ragione di annullamento solo di queste ultime. Per tale ragione la CTR non avrebbe dovuto estendere all'ente titolare del credito erariale il giudicato interno che ha ritenuto essersi formato a carico dell'agente della riscossione per mancata proposizione di appello incidentale avverso la sentenza di primo grado a questa sfavorevole. LtieD Con ilteaad motivo la ricorrente Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché dell'art. 115 cod. proc. civ., in combinato disposto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR, avendo ammesso la produzione documentale delle copie delle notifiche delle cartelle di pagamento, da cui risultava la regolare notificazione delle stesse alla società contribuente, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso della società contribuente perché tardivamente proposto, ben oltre il termine di cui all'art. 21 citato. Il motivo è fondato e va accolto. Va preliminarmente premesso che sia l'Agenzia delle entrate che l'agente della riscossione depositarono nel giudizio di appello le copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali utilizzate per la notificazione diretta delle cartelle di pagamento impugnate. Trattasi di produzione documentale in grado di appello che la stessa CTR ha ritenuto ammissibile ai sensi del disposto di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, salvo poi ritenere di non utilizzarle ai fini decisori in quanto l'agente della riscossione non aveva proposto appello incidentale ma non avvedendosi che la predetta documentazione era stata regolarmente prodotta in giudizio anche dall'Agenzia delle entrate e la stessa comunque, essendo stata regolarmente acquisita al processo, andava esaminata. Orbene, dai predetti avvisi, riprodotti per autosufficienza nel ricorso, risulta che gli stessi, riportanti il numero delle cartelle impugnate e il nome della società destinataria dell'atto, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., vennero notificate a quest'ultima e ricevute da persona addetta alla ricezione degli atti rispettivamente in data 04/08/2009 e 28/03/2014, mentre il ricorso avverso dette cartelle è stato proposto nel 2015 («con atto depositato in data 19/03/2015», come si legge nella sentenza della CTP riprodotta in parte qua a pag. 3 del ricorso in esame). Da quanto detto consegue che la tesi sostenuta dalla società contribuente nell'originario ricorso, della mancata ricezione della notifica delle cartelle di pagamento, era palesemente infondata ed il ricorso, quindi, chiaramente tardivo, con la conseguenza che lo stesso andava dichiarato inammissibile. Conclusivamente, quindi, va dichiarato improcedibile il ricorso principale e compensate le spese processuali con le altre parti. Vanno accolti, invece, il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il primo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motivi del ricorso incidentale accolti e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della società contribuente che va condannata al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate, costituita in giudizio, delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito in considerazione dei profili sostanziali della vicenda processuale, nonché le spese del presente giudizio di legittimità tra l'agente della riscossione (che non ha iscritto a ruolo il ricorso) e la società intimata. Non essendo stato depositato il ricorso principale, non sussistono i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. Al riguardo va richiamata la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 4315 del 2020. In tale pronuncia si è affermato che «l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato (c.d. "doppio contributo") presuppone normativamente l'obbligo di versare il "primo" contributo unificato» (par. 7.1 della citata pronuncia), posto che «l'aggettivo "ulteriore"», espressamente utilizzato dal Legislatore nel primo periodo del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (c.d. T.U.G.S.), «significa che l'importo da versare si aggiunge e corrisponde a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di impugnazione, ex art. 13, comma 1-bis, T.U.S.G., al momento dell'iscrizione della causa a ruolo». Secondo la citata pronuncia, «il carattere "ulteriore" dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato non implica soltanto che l'entità di tale importo corrisponde all'entità del contributo iniziale, che perciò è "raddoppiato"; esso implica anche e soprattutto che l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è - nella formula dell'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G. - "normativamente e logicamente dipendente" dalla sussistenza del precedente obbligo della parte impugnante di versare inizialmente, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, il contributo unificato». «In altre parole, l'obbligo di corresponsione di un ulteriore importo del contributo unificato è "normativamente condizionato" alla debenza del contributo unificato iniziale e può sorgere solo a condizione che tale contributo sia dovuto: la debenza del contributo unificato iniziale costituisce, dunque, il presupposto sostanziale della debenza del raddoppio». [OSCURATO:PERSONA] collegio ha, quindi, affermato che, mentre spetta al giudice accertare e dare atto della sussistenza (non essendo tenuto ad un'attestazione negativa) del primo dei due presupposti individuati dal primo periodo del comma 1-quater dell'art. 13 T.U.S.G per il sorgere dell'obbligo di versare il doppio contributo, ovvero che sia stata adottata una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) previsti dalla legge, trattandosi di presupposto che appartiene al campo del diritto processuale, compete, invece, in via esclusiva all'amministrazione giudiziaria (e, solo in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria) accertare la sussistenza del secondo presupposto, che «appartiene al campo del diritto sostanziale tributario» e che è «costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale». In buona sostanza, «l'attestazione del giudice può riguardare solo la ricorrenza del "presupposto processuale" che determina in astratto il raddoppio del contributo (ossia l'aver adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione); ma non può riguardare la sussistenza dell'altro presupposto richiesto dall'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G., costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale, il cui accertamento compete in via esclusiva all'amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria». Sul rilievo che non tutte le pronunce di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sono inquadrabili nei tipi previsti dalla norma in esame, le Sezioni unite hanno precisato che il giudice non deve formulare alcuna attestazione nei casi di «esclusione in radice del raddoppio del contributo unificato: così, ad es., quando dichiari l'estinzione del giudizio (Cass., Sez. 6 -1, n. 23175 del 12/11/2015; Cass., Sez. 6-3, n. 19560 del 30/09/2015) o quando dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 6-2, n. 13636 del 02/07/2015)». Tra questi, non esaustivi, casi va sicuramente ricompresa la fattispecie in esame, di dichiarazione di improcedibilità del ricorso perché non depositato nella Cancelleria, in quanto, la mancata iscrizione a ruolo del ricorso preclude la debenza stessa del contributo unificato iniziale che, come detto, è il presupposto per la debenza di quello "ulteriore". Peraltro, anche a voler sostenere che la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, per qualsiasi ragione pronunciata, determini automaticamente l'obbligo del giudice di formulare quell'attestazione «"condizionandola" alla debenza del contributo inizialmente dovuto», si perviene comunque alla medesima conclusione. Infatti, le Sezioni unite hanno precisato che il giudice non è comunque tenuto a formulare quell'attestazione quando (ad esempio per la materia della controversia, come nelle ipotesi di "equa riparazione" ai sensi della legge n. 89 del 2001 o di disciplinare magistrati; o per la qualità soggettiva delle parti, come nelle ipotesi in cui ad agire in giudizio è l'Amministrazione dello Stato, istituzionalmente esonerata dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito) «appaia ictu ocull evidente che il pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso». «In tali casi, infatti, l'attestazione del giudice sarebbe vana - apparendo evidente ed indiscutibile che il raddoppio del contributo è precluso» (nella specie, per insussistenza del suo presupposto, ovvero della debenza del contributo unificato iniziale) «e il giudice può astenersi dalla detta attestazione». P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso principale. Accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso della società contribuente, che condanna al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio
Sentenza Cassazione n. 08728/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris