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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 35024/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10267/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in MODENA C.so Canalgrande, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.3386/2016 depositata il 26/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Ritenuto che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite; Ritenuto che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia – a norma dell’art. 391 , quarto comma, c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10267/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in MODENA C.so Canalgrande, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.3386/2016 depositata il 26/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Ritenuto che parte ricorrente, nelle more del termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, ha inteso rinunciare al ricorso principale in quanto è stato raggiunto accordo transattivo tra la medesima e la controricorrente con richiesta di compensazione delle spese di lite; Ritenuto che la controricorrente ha dichiarato di aderire a detta rinuncia – a norma dell’art. 391 , quarto comma, c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 35024/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris