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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 31630/2026

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CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto le doglianze in ordine alla conferma della responsabilità si risolvono una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza indicare vizi logici manifesti decisivi del percorso motivazionale tracciato dai giudici di merito per accertare la responsabilità del ricorrente; segnatamente, con riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria che riferiva del contenuto delle intercettazioni, in assenza di acquisizione della bobina, la Corte d'appello ah correttamente rilevato che la doglianza fosse - già in allora - generica in quanto non indicava alcuna concreta difformità tra quanto deposto dal test e l'effettivo contenuto della registrazione; peraltro è pacifica la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui in tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di prove a suo carico, a pena d'inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteri di specificità imposti dalla cd.

"prova di resistenza", l'onere: a) di confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli atti che ne risultano incisi; c) di dimostrare l'efficacia demolitrice dell'eccezione, illustrando come l'eventuale espunzione dell'elemento istruttorio contestato dal complessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata (da ultimo e tra le altre: Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Alvaro, Rv. 289838 - 01); nel caso in esame la prova di resistenza non risulta essere stata effettuata laddove la stessa sarebbe stata vieppiù necessaria tenuto conto del fatto che la motivazione della sentenza impugnata risulta centrata sulla valutazione della credibilità dei contenuti accusatori della persona offesa che non risultano essere stati contestati, essendosi limitato il ricorrente ad invocare del tutto genericamente la riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di truffa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 16 giugno 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente dra [OSCURATO:PERSONA] o Perrotti D E Ey›,ì 20 A I 2026 'ASSISTENTE U WJARIO Dott.ssa Kat tue

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto le doglianze in ordine alla conferma della responsabilità si risolvono una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza indicare vizi logici manifesti decisivi del percorso motivazionale tracciato dai giudici di merito per accertare la responsabilità del ricorrente; segnatamente, con riferimento alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria che riferiva del contenuto delle intercettazioni, in assenza di acquisizione della bobina, la Corte d'appello ah correttamente rilevato che la doglianza fosse - già in allora - generica in quanto non indicava alcuna concreta difformità tra quanto deposto dal test e l'effettivo contenuto della registrazione; peraltro è pacifica la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui in tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di prove a suo carico, a pena d'inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteri di specificità imposti dalla cd. "prova di resistenza", l'onere: a) di confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli atti che ne risultano incisi; c) di dimostrare l'efficacia demolitrice dell'eccezione, illustrando come l'eventuale espunzione dell'elemento istruttorio contestato dal complessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata (da ultimo e tra le altre: Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Alvaro, Rv. 289838 - 01); nel caso in esame la prova di resistenza non risulta essere stata effettuata laddove la stessa sarebbe stata vieppiù necessaria tenuto conto del fatto che la motivazione della sentenza impugnata risulta centrata sulla valutazione della credibilità dei contenuti accusatori della persona offesa che non risultano essere stati contestati, essendosi limitato il ricorrente ad invocare del tutto genericamente la riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di truffa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 giugno 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente dra [OSCURATO:PERSONA] o Perrotti D E Ey›,ì 20 A I 2026 'ASSISTENTE U WJARIO Dott.ssa Kat tue
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