CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 18079/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32209/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , tutti rappresentati e difes i , in virtù di procur a special e allegata al ricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domiciliano in Orvieto (TR), alla Piazza dell’Erba n. 4. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., con sede in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 , in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a , giusta procura speciale allegata al contro ricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 57, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 947/2020, della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. – poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamente fallita – stipulò due contratti di locazione finanziaria (nn. ND937343 e ND937356) con [OSCURATO:SOCIETA]. – successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – per l’acquisto di due imbarcazioni, regolarmente consegnatele, a garanzia dei quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rilasciarono in favore della società di leasing due fideiussioni a prima richiesta per l’ammontare di € 934.979,18 ciascuna. 1.1. Nessuno dei suddetti contratti ebbe regolare esecuzione, sicché, stante il mancato pagamento dei relativi canoni, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiese ed ottenne dal Tribunale di Milano decreto d’ingiunzione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la consegna dell’imbarcazione di cui al contratto n. ND937356 ed il pagamento dei canoni di leasingdovuti nei limiti delle fideiussioni sottoscritte. 1.2. I menzionati fideiussori promossero opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca e, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di quanto da essa eventualmente percepito a titolo di indebito arricchimento in esecuzione dei duecontratti suddetti. Nelle more di quel giudizio, la stessa società da ultimo indicata, ivi costituitasi, vendette a terzi l’imbarcazione di cui al contratto di leasing n. ND937343 (già restituitale anteriormente all’intrapresa procedura monitoria), ricavandone il corrispettivo di € 350.000,00. 1.3. Con sentenza del 17/22 agosto 2017, n. 8770, il Tribunale di Milano, decidendo quella controversia, revocò il decreto opposto, condannò gli opponenti al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della complessiva somma di € 737.051,38, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo, e rigettò la loro domanda riconvenzionale.2. Il gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso quella decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 ottobre 2019/20 aprile 2020, n. 947, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) rigettò la doglianza degli appellanti secondo cui il tribunale aveva omesso di prendere posizione sull’eccezione di nullità delle fideiussioni e dei contratti di leasing, conclusi in violazione del principio di buona fede exart. 1175 cod. civ. ed in frode alla legge. Osservò, in proposito, che, «Al di là della considerazione che, delle relative eccezioni, si trova solo un vago accenno nelle difese di primo grado, vi è da dire che la sentenza appare chiaramente avere preso in considerazione le suddette questioni. […]. Infatti, una volta dimostrato inequivocabilmente l’adempimento dellessor (consegna delle imbarcazioni) e l’inadempimento dell’utilizzatore (mancato pagamento dei canoni), non può dirsi che vi sia stata lesione alcuna della buona fede contrattuale nel pretendere il pagamento dai soggetti che si erano assunti la garanzia di tale adempimento, né può dirsi che questi siano rimasti sorpresi dalla richiesta. Il diritto dell’istituto finanziatore è stato, pertanto, azionato nel pieno rispetto delle pattuizioni contrattuali, senza arrecare danno o contro l’incolpevole aspettativa altrui: nel momento in cui hanno rilasciato la garanzia, i sigg. Carta e Fella erano ovviamente consapevoli che la stessa sarebbe stata escussa, in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione»; ii) ritenne infondata la censura con cui era stato lamentato l’errore del primo Giudice nell’accertare che le garanzie prestate non fossero fideiussioni ordinarie, ma contratti autonomi di garanzia. La corte, dopo aver riportato la motivazione, sul punto, della decisione del tribunale ed il tenore letterale delle clausole e] ed f]delle prestate garanzie, opinò che «la sentenza impugnata appare avere fatto buon governo dei principi consolidati dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui (Cass. Civ., ord. 15/12/2014, n. 26327): “L'inserimento, in un contratto di fideiussione, della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale, di per sé sola, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, perché tale pattuizione è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione”. Né valgono sul punto, perché poco significative, le argomentazioni proposte dagli appellanti, riferite al nomen juris utilizzato (“fideiussione”), ovvero al persistente carattere accessorio della garanzia. Sotto un primo profilo, infatti, è evidente che la garanzia accede per definizione ad un’obbligazione principale; sotto altro aspetto, va evidenziato che la fideiussione bancaria normale ha natura satisfattoria, rispetto al mancato pagamento del debitore, mentre il contratto autonomo di garanzia ha funzione indennitaria, mirata cioè a garantire il creditore contro qualsiasi tipo di rischio di inadempimento da parte del debitore principale, escludendo così l’elemento dell'accessorietà dell’obbligazione (Cass. Civ., sent. 14.06.2016, n. 12152), come avviene nelle polizze a garanzia del committente di appalto di opera pubblica (dove l’appaltatore si obbliga principalmente ad unfacere) e come è avvenuto nel caso di specie (a fronte dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione delle imbarcazioni). Ne deriva, pertanto, la corretta qualificazione delle garanzie prestate, compiuta dal Tribunale, come “contratti autonomi”, con la conseguenza che, poiché la deroga all’art. 1945 c.c. fa venire meno il rapporto di accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione garantita, le eccezioni in teoria spettanti al debitore principale, principalmente con riguardo alla quantificazione del credito del lessor, vanno respinte in limine, in quanto inammissibili»; iii) considerò immeritevole di accoglimento anche il motivo di appello volto ad ottenere la declaratoria di nullità delle prestate fideiussioni “per aderenza al modello ABI”. Affermò la corte che «Parte appellante sostiene che le due fideiussioni sarebbero nulle, in quanto “omnibus”, in ottemperanza al dictum della Cassazione (sentenza n. 29810 del 12.12.2017), avente ad oggetto il modello di garanzia predisposto dall’ABI ed oggetto di censuraantitrust. Invero, va osservato che, innanzitutto, non si tratta di fideiussioni, ma di contratti autonomi di garanzia, come appena esaminato. Inoltre, non si tratta nemmeno di fideiussioni omnibus , ma specifiche, riferite al corretto adempimento dei contratti di “locazione finanziaria n. ND 937343 e n. ND 937356 in corso di perfezionamento con la [OSCURATO:SOCIETA].”, come esplicitato nell’incipit delle lettere di garanzia in esame.La differenza fra i due generi e la conseguente disapplicazione, al caso di specie, della sanzione di nullità comminata al “modello ABI”, vanno ricercate nella circoscritta area di applicazione delle garanzie in esame, riferite solamente ai dueleasing nautici di [OSCURATO:SOCIETA], senza ulteriori prestazioni ignote o future, in ogni caso, espressamente limitate all’importo massimo garantito. In sostanza, non vi è nessuna nullità da comminare, perché, mentre la fideiussione omnibus garantisce una serie indeterminata di differenti operazioni tra il cliente e la banca, la garanzia a prima richiesta si riferisce ad un oggetto unico e delimitato». 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 287/90 (legge antitrust) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere la corte di merito escluso la nullità dei contratti di garanzia per violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, malgrado la piena conformità dei negozi fideiussori stipulati dagli odierni ricorrenti con lo schema negoziale predisposto dall’ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere la corte territoriale omesso di rilevare d’ufficio la nullità del negozio fideiussorio; III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», perché la sentenza impugnata contiene una motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile omettendo l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dell'iterlogico - giuridico seguito nonché l'esame di punti decisivi della controversia;IV) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». per avere la corte distrettuale omesso di decidere “secundum alligata et probata partium” e valutare le prove avendo riguardo alla natura di prova privilegiata: V) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere la corte d’appello violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale secondo l'intenzione delle parti contraenti (art. 1362 cod. civ.), il contenuto complessivo delle clausole contrattuali (art. 1363 cod. civ.), e secondo il criterio di interpretazione contra sipulatorem exart. 1370 cod. civ.; VI) «Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per aver la corte di merito, nel pronunciarsi sulla fattispecie de qua, omesso di emettere una statuizione sulla domanda di risarcimento danni subiti dai fideiussori da condotta anticoncorrenziale formulata alla luce del provvedimento n. 14251 dall’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato, del provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia e della sentenza pronunciata da Cass. n. 2910/2017; VII) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avere la corte territoriale omesso di emettere una statuizione sull’eccezione di estinzione delle fideiussioni ai sensi degli artt. 1955 e 1957 cod. civ. sollevata dagli odierni ricorrenti in tutto il corso del giudizio di merito. 2. Il descritto quinto motivo di ricorso deve essere esaminato prioritariamente, ripercuotendosi l’esito del corrispondente scrutinio sul perdurante rilievo di quasi tutti gli altri. Lo stesso si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 2.1. Con esso, come si è già anticipato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestano (cfr. pag. 52 e ss. del ricorso) alla corte territoriale di avere anch’essa (come già il tribunale) ricondotto le garanzie da loro prestate alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, piuttosto che alla fideiussione, valorizzando il contenuto delle clausole e] ed f] delle stesse, a tenore delle quali, come si legge nella sentenza impugnata (cfr.pag. 11) “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Locat [ora [OSCURATO:PERSONA]], su semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore, quanto dovutole per capitale, interessi spese, oneri fiscali ed ogni altro accessorio […]. In deroga all’articolo 1939 c.c., la fideiussione mantiene tutti suoi effetti, anche se l’obbligazione principale sia dichiarata invalida […]. Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la [OSCURATO:SOCIETA] [ora [OSCURATO:PERSONA]] esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con l’utilizzatore…”. Secondo la corte predetta, «la sentenza impugnata appare avere fatto buon governo dei principi consolidati dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui (Cass. Civ., ord. 15/12/2014, n. 26327): “L'inserimento, in un contratto di fideiussione, della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale, di per sé sola, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, perché tale pattuizione è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione”». Essa, inoltre, ha negato qualsivoglia rilievo, considerandole «poco significative» alle «argomentazioni proposte dagli appellanti, riferite al nomen juris utilizzato (“fideiussione”), ovvero al persistente carattere accessorio della garanzia. Sotto un primo profilo, infatti, è evidente che la garanzia accede per definizione ad un’obbligazione principale; sotto altro aspetto, va evidenziato che la fideiussione bancaria normale ha natura satisfattoria, rispetto al mancato pagamento del debitore, mentre il contratto autonomo di garanzia ha funzione indennitaria, mirata cioè a garantire il creditore contro qualsiasi tipo di rischio di inadempimento da parte del debitore principale, escludendo così l’elemento dell'accessorietà dell’obbligazione (Cass. Civ., sent. 14.06.2016, n. 12152), come avviene nelle polizze a garanzia del committente di appalto di opera pubblica (dove l’appaltatore si obbliga principalmente adun facere) e come è avvenuto nel caso di specie (a fronte dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione delle imbarcazioni). Ne deriva, pertanto, la corretta qualificazione delle garanzie prestate, compiuta dal Tribunale, come “contratti autonomi”, con la conseguenza che, poiché la deroga all’art. 1945 c.c. fa venire meno il rapporto di accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione garantita, le eccezioni in teoria spettanti al debitore principale, principalmente con riguardo alla quantificazione del credito del lessor, vanno respinte in limine, in quanto inammissibili». 2.2. Orbene, rimarca il Collegio che, come ancora recentemente riaffermato dalla qui condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 13621, 10786 e 2607 del 2024; Cass.nn. 30878, 13408, 13005 e 7978 del 2023; Cass. nn. 35787, 35041, 29860, 19146 e 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018),il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia –in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede dilegittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. nn. 30878, 13408 e 7978 del 2023; Cass. nn. 2607, 10786 e 13621 del 2024).2.2.1. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. Cfr.Cass. n. 5795 del 2017). 2.2.2. La censura neppure può essere formulata, poi, mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito sisia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr.Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). 2.2.3. Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che il motivo in esame si risolve in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraverso la proposizione di una interpretazione delle suddette clausole contrattuali (del contratto di garanzia) in un senso, invocato dai ricorrenti, diverso da quello, da essi contestato, preferito dalla corte territoriale la cui applicazione dei criteri ermeneutici exartt. 1362 e ss. cod. civ. si rivela affatto scevra da vizi. 2.3. Esigenze di completezze e di coerenza, infine, impongono di precisare, che: i ) come costantemente sancito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.12152 del 2016; Cass. n. 15868 del 2019; Cass. n. 15091 del 2021), in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia; ii) è vero che in Cass. n. 5478 del 2024 si è affermato che la semplice presenza della clausola “a prima richiesta” (lì neppure abbinata a quella “senza eccezioni”) non basta a far considerare configurabile il contratto autonomo di garanzia, ma, in quella fattispecie, la corte di appello aveva completamente omesso l’esame di ogni altra clausola contrattuale, qui, invece, concretamente effettuato dalla corte milanese. 3. Fermo quanto precede, i motivi di ricorso primo, secondo, terzo e quarto, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento. 3.1. In proposito, infatti, è doveroso rimarcare, innanzitutto, che la corte territoriale ha ribadito la qualificazione (già sancita da tribunale) delle garanzie de quibusin termini di contratti autonomi di garanzia, piuttosto che di fideiussioni (peraltro specifiche, e nemmeno omnibus), sicché ad esse, proprio per la menzionata natura attribuitale da entrambi i giudici di merito, non possono estendersi le considerazioni rinvenibili nel provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, ivi riferite alla sola fattispecie –la cui notoria diversità rispetto ai primi è tale da non richiedere ulteriori specificazioni in questa sede –della fideiussione cd. omnibus. 3.1.1. Peraltro, la suddetta qualificazione in termini di contratti autonomi di garanzia delle garanzie prestate dagli odierni ricorrenti e di cui si discute in questa sede deve considerarsi ormai definitiva, attesa l’avvenuta declaratoria di inammissibilità del quinto motivo per le ragioni precedentemente esposte. Nessun rilievo, dunque, avrebbe, nella specie, un eventuale approfondimento della questione, dibattuta nella giurisprudenza di merito, circa la riferibilità, o non, di quanto sancito nel menzionato provvedimento della Banca d’Italia anche alle fideiussioni specifiche. 3.2. A tanto deve aggiungersi che neppure sussiste l’omissione di pronuncia denunciata nel secondo motivo di ricorso, posto che, come si è già detto, la corte distrettuale ha esaminato e respinto le eccezioni di nullità delle garanzie in questione sia sotto il profilo della violazione del principio di buona fede exart. 1175 cod. civ. e della frode alla legge (così rigettando il primo motivo di appello. Cfr. pag. 9-10 della sentenza impugnata), sia per la pretesa violazione della normativa antitrust, in ragione, quanto a questo secondo aspetto, della diversa qualificazione (contratti autonomi di garanzia, piuttosto che fideiussioni, peraltro specifiche e non omnibus) ad esse attribuita. Né la doglianza puntualizza quali altre cause di nullità le avrebbero inficiate. 3.3. Va considerato, poi, con specifico riguardo al terzo e quarto motivo di ricorso, che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 16448, 15033, 13621, 9807 e 6127 del 2024, la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 20 aprile 2020), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", – tutte fattispecie concretamente insussistenti, come si dirà oltre, rispetto alla sentenza della corte milanese oggi impugnata – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”. 3.3.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 16117, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 16117 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). 3.3.2. Ciò posto, i suddetti motivi terzo e quarto non meritano accoglimento, atteso che è di tutta evidenza che la motivazione (già riportata nel § 2.1. dei “Fatti di causa” oltre che nel § 2.1. di queste “Ragioni della decisione”) adottata dalla corte distrettuale per respingere, sui corrispondenti punti, l’impugnazione degli odierni ricorrenti, sia, oltre che giuridicamente condivisibile, anche assolutamente in linea con il “minimo costituzionale” richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014. Al cospetto di detta motivazione, le argomentazioni delle odierne censure in esame appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i) giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448, 9807 e 2607 del 2024; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999); ii) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto al già richiamato, attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 16448 del 2024 e Cass. n. 30878 del 2023). 4. I motivi di ricorso sesto e settimo, infine, sono entrambi inammissibili. 4.1. Innanzi tutto, dei due temi ivi descritti (domanda di risarcimento di pretesi danni subiti dai fideiussori, odierni ricorrenti, per effetto di condotta anticoncorrenziale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; eccezione di estinzione delle loro “fideiussioni” dagli stessi sollevata exartt. 1955 e 1957 cod. civ.) non vi è menzione nella sentenza impugnata (né di essi si rinviene alcunché nelle conclusioni degli appellanti riprodotte nell’epigrafe di quest’ultima).4.1.1. Orbene, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass. nn. 2607, 5038 e 6127 del 2024), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass.n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 4.1.2. Nella specie, i ricorrenti: i) quanto alla domanda risarcitoria predetta, assumono di averla proposta nell’atto di citazione in appello e nella comparsa conclusionale di quel grado (cfr.pag. 60 del ricorso). Da un lato, dunque, si tratterebbe di domanda proposta per la prima volta in sede di gravame, come tale inammissibile ex art. 345 comma 1, cod. proc. civ., chiaramente non rientrando tra le ivi tipizzate ipotesi che consentono la formulazione di domande nuove in appello. Dall’altro, non potrebbesottacersi che, come ancora ribadito dalla recente Cass. n. 15020 del 2024 (cfr. in motivazione), costituisce consolidato, e qui condiviso, orientamento di questa Corte quello secondo cui «la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento d'appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo, potendo limitarsi ad ignorarla, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.» (cfr. in termini, Cass. n. 20232 del 2022. In senso analogo, si vedano pure Cass. n. 16582 del 2005; Cass. n. 11175 del 2002); ii) quanto all’eccezione di estinzione delle loro “fideiussioni” sollevata exartt. 1955 e 1957 cod. civ., assumono di averla formulata «in tutto il corso del primo e del secondo grado di giudizio» (cfr. pag. 62 e ss. del ricorso), facendo riferimento, innanzitutto, al contenuto della loro prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. (che, però, consente soltanto la “precisazione” o “modificazione” delle eccezioni “già proposte”, non anche la formulazione di nuove), o a propri atti processuali ad essa successivi, quindi, comunque tardivamente rispetto a quello (citazione in opposizione ex art . 645 cod. proc. civ.) in cui, se del caso, dovevano proporsi trattandosi di eccezioni non rilevabili di ufficio (sulla diversità di elementi costitutivi delle fattispecie di cui agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., cfr. Cass. n. 19736 del 2011; sulla natura di eccezione propria di quella ex art.1957 cod. civ., cfr. Cass. n. 8023 del 2024). 4.1.3. A tanto deve solo aggiungersi, da un lato, che la corte distrettuale ha comunque escluso l’applicabilità della qui invocata disciplina antitrust essendosi al cospetto di contratti autonomi di garanzia e non di fideiussioni (peraltro nemmeno omnibus, ma specifiche), sicché mancherebbe il presupposto stesso della fattispecie risarcitoria invocata; dall’altro, che: i) come sancito da Cass. n. 7883 del 2017, «Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell’art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali»; ii ) la corte distrettuale ha espressamente escluso la configurabilità di condotte della odierna controricorrente contrarie a buona fede, avendo la stessa azionato legittimamente il proprio credito secondo le pattuizioni contrattuali. 5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna, in soldo tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comm