Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 40759/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 9 giugno 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen., ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di truffa e rideterminato la pena per il residuo delitto di ricettazione, confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico stringato motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa risposta alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/12/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 9 giugno 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen., ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di truffa e rideterminato la pena per il residuo delitto di ricettazione, confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico stringato motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa risposta alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025 Il
Sentenza Cassazione n. 40759/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris