CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 39622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12.5.2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano, pronunciandosi sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha dichiarato il non doversi procedere. 2. Avverso detta ordinanza l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nonché artt. 702 bis c.p.c. e dell'art. 14 del d.l.gs 1 settembre 2011 n. 150, art. 45 bis e 146 bis disp.att. cod.proc.pen. nonché dell'art. 127 cod.proc.pen.- violazione del diritto di difesa e conseguente nullità. Assume che secondo l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 le parti possono stare in udienza personalmente e ciò significa che di fronte ad una parte detenuta deve essere disposta la traduzione, qualora possibile o nel caso di detenuto sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P. deve essere disposta l'attivazione del collegamento audio video con l'istituto di cietenzione. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 nonché dell'art. 702 bis cod.proc.civ e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011- Erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 309 e 181 cod. proc.civ. Assume che il procedimento in questione è disciplinato dalle regole del processo civile, prevede la presenza delle parti ma non la difesa tecnica. Nella specie in applicazione dell'art. 181 cod. proc. civ., in assenza delle parti, il Tribunale avrebbe dovuto rinviare ad altra udienza e solo in quella se le parti non fossero comparse disporre la cancellazione della causa dal ruolo. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 nonché dell'art. 702 cod.proc.civ.- omessa motivazione alla base del provvedimento di non luogo a provvedere. Rileva che il provvedimento impugnato non è fornito di alcuna motivazione e pertanto risulta emesso in violazione dei principi dell'ordinamento non essendo peraltro previsto nel rito civile un provvedimento di non luogo a provvedere.3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Va esaminato in via prioritaria il terzo motivo di ricorso che è fondato. Osserva il Collegio che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientra, come noto, la mancanza di motivazione ma non invece il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del Giudice (Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372; Sez. 4, n. 22637 del 21.3.2017, Attanasio, Rv. 270000), pena la indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito. E' pacifico, invero, che nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali, ad esempio, l'art.125 c.p.p., secondo cui la motivazione è prevista a pena di nullità. L'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato non consente, invero, il controllo del procedimento logico seguito dal giudice. Nella violazione di legge debbono, quindi, intendersi inclusi ai fini in esame sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ebbene, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo aver dato atto che nessuno è comparso ha dichiarato estinto e il non doversi procedere sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di ammissione al gratuito patrocinio. Ebbene, a prescindere dall'anomalia rappresentata dalla pronuncia di un provvedimento di "non doversi procedere" (peraltro dopo aver dichiarato estinto il procedimento), in luogo di un provvedimento di rigetto o di inammissibilità, va rilevato in primis che il provvedimento de quo risulta completamente privo di un apparato argomentativo anche nninimale e neanche eventualmente articolato "per relationem", così violando il disposto dell'art. 111 Cost. che sancisce un principio fondante del sistema che connota sia il procedimento civile che quello penale. A riguardo giova altresì sottolineare che il procedimento originato dall'istanza di ammissione e i provvedimenti emessi all'esito hanno natura giurisdizionale (Corte Cost. 6 marzo 2019, n. 35; 1 giugno 2016, n. 128; 19 novembre 2015;24 settembre 2015, n.192; ordinanza 14 aprile 1999, n.144) di talché appare necessario che gli stessi indichino le ragioni sottese alla decisione. Il provvedimento de quo, pertanto, in quanto reso in violazione del principio dianzi indicato va annullato. I restanti motivi sono assorbiti. In conclusione il provvedimento impugnato va annullato disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al T