CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso dedotto da Benedettini è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al bilanciamento tra le circostanze già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti immuni da vizi logici; ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto da Lori è parimenti inammissibile perché generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto, infatti, che, benché nel corpo della motivazione la Corte territoriale sia incorsa in un evidente errore materiale nella parte in cui, dopo avere ricostruito i motivi di appello dedotti dai due imputati, ha affermato che la responsabilità del Lori per il reato ascritto "non è in contestazione", dall'esame complessivo del tessuto argomentativo della sentenza emerge chiaramente che la Corte ha proceduto all'esame del motivo con cui Lori invocava la propria assoluzione dal reato ascritto, indicando gli elementi in ragione dei quali ha ravvisato il contributo dell'imputato nella condotta di sostegno e protezione del recupero dei borsoni contenenti la sostanza stupefacente da parte di Benedettini (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 no