CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 11036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4620-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5369/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/11/2019; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4620/2021 Numero sezionale 2613/2022 Numero di raccolta generale 11036/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5369 depositata il 28.11.2019, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta, nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 1.7 – 30.9.2005, con mansioni di portalettere, per ragioni di carattere sostitutivo; 2. La Corte territoriale, rilevava che, da un punto di vista formale, il contratto stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 recava sufficienti specifiche indicazioni circa l’ambito territoriale, il luogo della prestazione e le mansioni da svolgere, e che, dal punto di vista sostanziale, il quadro probatorio, di fonte documentale, dimostrava l’effettiva adibizione della lavoratrice alla sostituzione di dipendenti della società assenti dal servizio, assenze non fronteggiabili con il personale già in servizio posto in ferie nel periodo di assunzione della lavoratrice, con conseguente legittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro; 3. la lavoratrice ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi, e la società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. Ric. 2021 n. 04620 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4620/2021 Numero sezionale 2613/2022 Numero di raccolta generale 11036/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, della Direttiva comunitaria n. 70/99 in relazione all’art. 1362 cod.civ., nullità del contratto, violazione degli artt. 115 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ., avendo, la Corte distrettuale, errato nel ritenere specifica la causale, del tutto generica, apposta al contratto (“ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio di recapito presso la filiale di Caserta 1 assente nel periodo …”). 2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, 115 e 116 cod.proc.civ. e 2697, 2727 e 2730 cod.civ., nonché illogicità della pronuncia ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., avendo, la Corte distrettuale, trascurato che la società aveva dedotto, nella memoria costitutiva di primo grado, che i giorni di assenza del personale impiegato a tempo indeterminato erano stati, nel periodo in questione, pari a 43 giorni a fronte dei 61 giorni di attività della lavoratrice assunta a termine, con conseguente palese dimostrazione della insussistenza – per tutto il periodo – della esigenza sostitutiva, nonché palese contraddizione con il prospetto prodotto dalla società preso a base di valutazione da parte del giudice di merito. Il prospetto, redatto unilateralmente dalla società, è stato considerato prova idonea pur in assenza di contraddittorio fra le parti, privo della data di redazione e di vidimazione degli organi preposti. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; 3.1. Questa Corte ha più volte ribadito (cfr per tutte Cass. n. 1576 del 2010 e da ultimo Cass. n. 208 del 2015, Cass. n. 1246 del 2016, Cass.n.20016 del 2018) che "In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l'onere di specificazione Ric. 2021 n. 04620 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4620/2021 Numero sezionale 2613/2022 Numero di raccolta generale 11036/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 è soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, oltre che dall'enunciazione delle predette esigenze, dall'indicazione di elementi ulteriori, quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, tanto alla luce sia della sentenza della Corte Cost. n. 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11, sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, in C98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la clausola 8.3 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE". 3.2. Nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che tali elementi erano contenuti nel contratto stipulato tra le parti. 4. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili. 4.1. I motivi appaiono inammissibili in quanto si sostanziano, anche laddove denunciano la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. 4.2. Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna Ric. 2021 n. 04620 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4620/2021 Numero sezionale 2613/2022 Numero di raccolta generale 11036/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014); solo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. 4.3. Nel caso di specie, anche tralasciando il pur decisivo profilo di difetto di specificità (mancando del tutto la trascrizione delle parti rilevanti del prospetto invocato, al di là della dedotta impossibilità di depositarne una copia), le censure investono tutte la valutazione della prova come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo alle allegazioni contenute nella memoria di costituzione in primo grado della società, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto al prospetto che conteneva il raffronto tra giorni di assenza del personale assunto a tempo indeterminato e periodi di lavoro della [OSCURATO:PERSONA], prospetto che la Corte territoriale ha sottolineato non essere stato contestato dalla lavoratrice) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5. 4.4. L’interpretazione di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27415 del 2018) ha chiarito come l'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ric. 2021 n. 04620 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4620/2021 Numero sezionale 2613/2022 Numero di raccolta generale 11036/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 4.5. Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 5/03/2014, n. 5133). 5. Inoltre, la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente lamenta l’errata valutazione comparativa dei mezzi istruttori; 6. La dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., poi, non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016 cit.); Ric. 2021 n. 04620 sez. ML - ud. 08-03-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4620/2021 Numero sezionale 2613/2022 Numero di raccolta generale 11036/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 7. Infine, la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorchè il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. U, n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste egualmente non sussistenti nel caso in esame; 8. in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 04620 sez. ML - ud. 08-03-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f