CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20804/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen., "per avere acquistato, o comunque ricevuto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, un modello per carta di identità non compilato" (così il capo di imputazione). 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello, pur dando atto che nei motivi di appello l'imputato aveva sollevato dubbi sull'autenticità del modulo di carta di identità, nella propria motivazione aveva dato per scontato, in maniera apodittica, che si trattasse di un modulo originale, mentre tale dato non era emerso nel corso del dibattimento; il difensore rileva anche che era stato chiesto il parziale rinnovo dell'istruttoria dibattimentale circa l'autenticità e la destinazione del modulo, ma la Corte di appello, travisando la richiesta, la aveva respinta affermando che era sufficiente la ricezione dello stesso. 1.2 II difensore osserva che anche con riferimento alla ricettazione di una carta di identità (falsificata o in bianco) non poteva escludersi in modo assoluto la particolare tenuità del fatto, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto applicare il secondo comma dell'art. 648 cod.pen., anche in considerazione del giudizio prognostico favorevole operato dal giudice per la concessione delle attenuanti generiche, che si poneva in aperta contraddizione con la motivazione fornita ai fini dell'esclusione dell'attenuante in parola. 1.3 II difensore lamenta che la Corte di appello, nel negare il beneficio di cui all'art. 175 cod.pen., non aveva fornito alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che il giudice di primo grado aveva acquisito il modulo per carta di identità (allegato al verbale di sequestro), che poteva essere nella disponibilità soltanto dell'ente comunale o di soggetti dallo stesso autorizzati; pertanto, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sul punto è manifestamente infondata, e deve essere ribadito il principio secondo cui "nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata." (sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01). 1.2 Quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, gli stessi reiterano le censure già proposte, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza contenuta nell'ultima pagina della motivazione della sentenza impugnata, che ha richiamato correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi a carte di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., nè quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità." (Sez.2, Sentenza n. 14895 del 18/12/2019, PG/Mahnrioud, Rv. :279194 - 01) ed evidenziato e che la gravità del fatto reato impediva il riconoscimento del beneficio; su tale motivazione, il ricorso non argomenta in alcun modo sul perché la stessa sarebbe errata, con conseguente inammissibilità del ricorso per genericità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C