CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi dei motivi d'appello e comunque manifestamente infondati. Il primo motivo di ricorso censura l'affermazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, prospettando l'insussistenza del fatto e, in subordine, la mancanza dell'elemento soggettivo del reato. Su tali punti, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo riscontrato la materialità del fatto e il necessario coefficiente psichico, sulla base tanto dell'univocità degli elementi probatori quanto di un'interpretazione normativa in linea con gli orientamenti pacifici della giurisprudenza di legittimità in materia di evasione. Anche in punto di pena la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alle circostanze attenuanti generiche, stante il rilievo attribuito alla reiterazione delle condotte, all'intensità del dolo e ai plurimi precedenti penali dell'imputato. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis