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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 08815/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI057RQS2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 049JW1G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOdate avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Livorno ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di cinque anni ed euro 800,00 di multa al primo e di quattro anni e quattro mesi di reclusione al secondo, per plurime condotte di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia ai sensi dell'art 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Avverso tale sentenza il Mouradi ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con un unico motivo l'erronea qualificazione del fatto con riferimento al reato di cui al capo A) che avrebbe dovuto essere derubricato, in considerazione della fattiva collaborazione prestata dall'imputato alle indagini, nel delitto di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990, con conseguente riconsiderazione del reato più grave come quello di cui al capo B) e riduzione della pena finale.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in proprio il ricorso per cassazione contestando l'affermazione di responsabilità e la mancata applicazione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Per quanto concerne quello del Kasneci va rilevato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, regola questa che si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella, ovverosia al 3 agosto 2017 (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010): l'impugnativa in esame in quanto proposta personalmente dall'imputato, non può pertanto trovare ingresso innanzi a questa Corte.

2. Per quanto concerne il ricorso del Mouradi, occorre rilevare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In tale novero non può ritenersi ricompresa la doglianza articolata dal ricorrente: l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può infatti costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto, (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601), profilo questo escluso dalla stessa prospettazione difensiva che indica a supporto della contestazione la condotta tenuta dal prevenuto successivamente alla commissione del reato.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- 9,77l-- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI057RQS2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 049JW1G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOdate avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Livorno ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di cinque anni ed euro 800,00 di multa al primo e di quattro anni e quattro mesi di reclusione al secondo, per plurime condotte di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia ai sensi dell'art 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso tale sentenza il Mouradi ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con un unico motivo l'erronea qualificazione del fatto con riferimento al reato di cui al capo A) che avrebbe dovuto essere derubricato, in considerazione della fattiva collaborazione prestata dall'imputato alle indagini, nel delitto di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990, con conseguente riconsiderazione del reato più grave come quello di cui al capo B) e riduzione della pena finale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in proprio il ricorso per cassazione contestando l'affermazione di responsabilità e la mancata applicazione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Per quanto concerne quello del Kasneci va rilevato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, regola questa che si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella, ovverosia al 3 agosto 2017 (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010): l'impugnativa in esame in quanto proposta personalmente dall'imputato, non può pertanto trovare ingresso innanzi a questa Corte. 2. Per quanto concerne il ricorso del Mouradi, occorre rilevare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In tale novero non può ritenersi ricompresa la doglianza articolata dal ricorrente: l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può infatti costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto, (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601), profilo questo escluso dalla stessa prospettazione difensiva che indica a supporto della contestazione la condotta tenuta dal prevenuto successivamente alla commissione del reato. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- 9,77l-- [OSCURATO:PERSONA]
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