Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 29869/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio N. 9734- 2024 proposto da: Tribunale di PARMA, con ordinanza R.G.N. 962/2023 del 24/04/2024, nel procedimento pendente tra: L.R. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.9734/2024 Cron.

Rep.

Ud.18/10/2024 CC il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che: L.R.

Consulenze di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario della stessa hanno proposto, dinanzi al Tribunale di Roma, opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale, a mezzo del quale era stato ingiunto a quest’ultima società di corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA], una somma pari a € 57.513,48, oltre interessi e spese, relativi ai contributi di due lavoratori.

La pretesa creditoria dell’ingiungente trovava titolo nelle risultanze di un accertamento ispettivo effettuato in data 15.2.2021 che aveva accertato l’evasione contributiva riferita, in relazione al periodo dal 1.10.15 al 30.9.20, ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali agenti di commercio della società opponente) Il tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere della controversia, ritenendola ricompresa nella competenza territoriale inderogabile del tribunale di Parma, luogo in cui aveva la residenza l’attore (cioè, i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ai sensi dell’art.444 comma 1 c.p.c. assegnando alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione della controversia avanti a quel tribunale.

Ad avviso del tribunale di Roma, si trattava di controversie previste dall’art. 444, 1° co. c.p.c., relative agli obblighi contributivi del lavoratore autonomo o parasubordinato, ex art. 409 comma 1 n. 3 c.p.c., con la propria Cassa di previdenza categoriale.Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Parma, questo ha sollevato, con ordinanza, regolamento di competenza d'ufficio, ai sensi degli artt. 45 e 47 cod. proc. civ..

Il Tribunale adito in riassunzione ha ritenuto, alla luce delle risultanze processuali, ex art. 444 3° comma c.p.c.,che nella specie si vertessein tema di obblighi dei datori di lavoro (e cioè, la società mandante, L.R.

Consulenze di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario della stessa) e di applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi.

Pertanto,ha ritenuto che fosse competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui avevasede l’ufficio dell’ente investito del potere di gestione esternae legittimato a ricevere i contributi e, dunque, a pretenderne il pagamento ovveroa restituirne l’eccedenza.

Il giudice di Parma ha ricordato che la controversia traeva originedal verbale di accertamento del 15.2.20 21, con il quale era stato contestato alla società e al suo legale rappresentante, l’evasione contributiva, per i periodi contestati, con riferimento ai rapporti di lavoro intercorsi con i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali dovevano essere inquadrati come rapporti di agenzia e non come rapporti di procacciamento d’affari.

Conseguentemente, non si trattava di controversia instaurata trail lavoratore autonomo o parasubordinato e l’Ente, ma tra la società datrice di lavoro (L.R.

Consulenze di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario della stessa) e l’ente previdenziale (Enasarco) deputato a ricevere i relativi contributi.

Osservava poi che la controversia rientrava comunque nella competenza del tribunale di Roma, anche ai sensi dell’art. 444 1° comma c.p.c., in quanto la fondazione Enasarco, parte opposta nel giudizio, era attore in senso sostanziale della pretesa (introdotto con le forme del ricorso per decreto ingiuntivo).

Per l’effetto occorreva tener conto del luogo di residenza della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire a Roma, luogo dove si trovava la sede legaledell’Ente .

Il pubblico ministero ha chiesto, nelle sue conclusioni scritte, che la Corte dichiari la competenza territoriale del tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha insistito anch’essa per la competenza territoriale del tribunale di Roma.

Rilevato che: Deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

La controversia ha ad oggetto l’opposizione avverso il decreto con il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto alla società L.R.

Consulenze di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] suo socio accomandatario il pagamento di contributi omessi e sanzioni essendo stato accertato con verbale ispettivo che i signori Giovanninetti e Lanza avrebbero dovuto essere inquadrati come procacciatori di affari e non come agenti di commercio.

È incontestato inoltre che il luogo dove ha sede l’Ente previdenziale (l’Enasarco) che ha chiesto il pagamento dei contributi e delle sanzioni è Roma.

L’art. 444, 3° comma c.p.c., trova applicazione in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente da lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale.

L’obbligato al versamento dei contributi infatti non coincide con il beneficiario delle prestazioni.

Questo è il caso delle contribuzioni dovute all’Enasarco da parte del preponente nel rapporto di agenzia; ne consegue che solo a l verificarsi di una tale coincidenza, in connessione con lo svolgimento di attività lavorativa di talenatura, opera il foro stabilito dal primo comma del citato art. 444 c.p.c. (cfr. Cass. 23 febbraio 1990 n. 1361, e v. pure Cass. 10 agosto 1991 n. 8770);trova applicazione l’ art. 444terzo comma c.p.c. quando la controversia abbia ad oggetto obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi.

In tal caso si deve avere riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale cheè investito d el potere di gestione esterna ed è legittimato a ricevere i contributi e, perciò, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza.

Nel caso di enti previdenziali che abbiano struttura decentrata, la competenza è del foro in cui si trova l’ ufficio periferico preposto alla gestione dei rapporti contributivi e competente alla riscossione per legge o per regolamento.

Tuttavia,per l’ENASARCO la gestione dei rapporti contributivi e la riscossione dei contributi è affidata alla sola sede centrale di Roma mentre gli uffici periferici non hanno alcun potere in tal senso (cfr. Cass. n. 3303del 2002 e n. 12542 del 2002).

Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma davanti al quale le parti riassumeranno il processo nei termini di legge.

Non occorre provvedere sulle spese del presente regolamento di ufficio.

P.Q.M.

La Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio N. 9734- 2024 proposto da: Tribunale di PARMA, con ordinanza R.G.N. 962/2023 del 24/04/2024, nel procedimento pendente tra: L.R. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.9734/2024 Cron. Rep. Ud.18/10/2024 CC il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: L.R. Consulenze di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario della stessa hanno proposto, dinanzi al Tribunale di Roma, opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale, a mezzo del quale era stato ingiunto a quest’ultima società di corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA], una somma pari a € 57.513,48, oltre interessi e spese, relativi ai contributi di due lavoratori. La pretesa creditoria dell’ingiungente trovava titolo nelle risultanze di un accertamento ispettivo effettuato in data 15.2.2021 che aveva accertato l’evasione contributiva riferita, in relazione al periodo dal 1.10.15 al 30.9.20, ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali agenti di commercio della società opponente) Il tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere della controversia, ritenendola ricompresa nella competenza territoriale inderogabile del tribunale di Parma, luogo in cui aveva la residenza l’attore (cioè, i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ai sensi dell’art.444 comma 1 c.p.c. assegnando alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione della controversia avanti a quel tribunale. Ad avviso del tribunale di Roma, si trattava di controversie previste dall’art. 444, 1° co. c.p.c., relative agli obblighi contributivi del lavoratore autonomo o parasubordinato, ex art. 409 comma 1 n. 3 c.p.c., con la propria Cassa di previdenza categoriale.Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Parma, questo ha sollevato, con ordinanza, regolamento di competenza d'ufficio, ai sensi degli artt. 45 e 47 cod. proc. civ.. Il Tribunale adito in riassunzione ha ritenuto, alla luce delle risultanze processuali, ex art. 444 3° comma c.p.c.,che nella specie si vertessein tema di obblighi dei datori di lavoro (e cioè, la società mandante, L.R. Consulenze di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario della stessa) e di applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi. Pertanto,ha ritenuto che fosse competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui avevasede l’ufficio dell’ente investito del potere di gestione esternae legittimato a ricevere i contributi e, dunque, a pretenderne il pagamento ovveroa restituirne l’eccedenza. Il giudice di Parma ha ricordato che la controversia traeva originedal verbale di accertamento del 15.2.20 21, con il quale era stato contestato alla società e al suo legale rappresentante, l’evasione contributiva, per i periodi contestati, con riferimento ai rapporti di lavoro intercorsi con i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali dovevano essere inquadrati come rapporti di agenzia e non come rapporti di procacciamento d’affari. Conseguentemente, non si trattava di controversia instaurata trail lavoratore autonomo o parasubordinato e l’Ente, ma tra la società datrice di lavoro (L.R. Consulenze di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] quale socio accomandatario della stessa) e l’ente previdenziale (Enasarco) deputato a ricevere i relativi contributi. Osservava poi che la controversia rientrava comunque nella competenza del tribunale di Roma, anche ai sensi dell’art. 444 1° comma c.p.c., in quanto la fondazione Enasarco, parte opposta nel giudizio, era attore in senso sostanziale della pretesa (introdotto con le forme del ricorso per decreto ingiuntivo). Per l’effetto occorreva tener conto del luogo di residenza della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire a Roma, luogo dove si trovava la sede legaledell’Ente . Il pubblico ministero ha chiesto, nelle sue conclusioni scritte, che la Corte dichiari la competenza territoriale del tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha insistito anch’essa per la competenza territoriale del tribunale di Roma. Rilevato che: Deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma. La controversia ha ad oggetto l’opposizione avverso il decreto con il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto alla società L.R. Consulenze di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] suo socio accomandatario il pagamento di contributi omessi e sanzioni essendo stato accertato con verbale ispettivo che i signori Giovanninetti e Lanza avrebbero dovuto essere inquadrati come procacciatori di affari e non come agenti di commercio. È incontestato inoltre che il luogo dove ha sede l’Ente previdenziale (l’Enasarco) che ha chiesto il pagamento dei contributi e delle sanzioni è Roma. L’art. 444, 3° comma c.p.c., trova applicazione in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente da lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale. L’obbligato al versamento dei contributi infatti non coincide con il beneficiario delle prestazioni. Questo è il caso delle contribuzioni dovute all’Enasarco da parte del preponente nel rapporto di agenzia; ne consegue che solo a l verificarsi di una tale coincidenza, in connessione con lo svolgimento di attività lavorativa di talenatura, opera il foro stabilito dal primo comma del citato art. 444 c.p.c. (cfr. Cass. 23 febbraio 1990 n. 1361, e v. pure Cass. 10 agosto 1991 n. 8770);trova applicazione l’ art. 444terzo comma c.p.c. quando la controversia abbia ad oggetto obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi. In tal caso si deve avere riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale cheè investito d el potere di gestione esterna ed è legittimato a ricevere i contributi e, perciò, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza. Nel caso di enti previdenziali che abbiano struttura decentrata, la competenza è del foro in cui si trova l’ ufficio periferico preposto alla gestione dei rapporti contributivi e competente alla riscossione per legge o per regolamento. Tuttavia,per l’ENASARCO la gestione dei rapporti contributivi e la riscossione dei contributi è affidata alla sola sede centrale di Roma mentre gli uffici periferici non hanno alcun potere in tal senso (cfr. Cass. n. 3303del 2002 e n. 12542 del 2002). Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma davanti al quale le parti riassumeranno il processo nei termini di legge. Non occorre provvedere sulle spese del presente regolamento di ufficio. P.Q.M. La Corte d
Decreto Cassazione n. 29869/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris