CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10514/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLiguria, n. 754/01/2017, depositata in data 18 maggio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente l’avviso diaccertamento n. TL3013201796, con il quale, in relazione all’anno2008, determinava maggiore reddito (Euro 611.722,00 a frontedell’omessa dichiarazione), sulla base delle movimentazioni bancariesui conti correnti intestati anche a terzi ([OSCURATO:SOCIETA]., moglie e figli).Numero registro generale 183/2018Numero sezionale 3038/2026Numero di raccolta generale 10514/2026Il ricorrente presentava istanza di accertamento con adesione,Data pubblicazione 21/04/2026che non andava a buon fine; l’Ufficio riconosceva, comunque,giustificate alcune movimentazioni, riducendo il reddito ad Euro589.227,53.Impugnato l’atto innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Genova, i giudici di prossimità accoglievano solo inparte il ricorso ritenendo non riferibili al ricorrente le movimentazionieseguite sul conto corrente intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Liguria, chiedendo la riforma della sentenzanella parte in cui era stata annullata la ripresa relativa allemovimentazioni sul conto corrente della società.Il contribuente si costituiva contestando l’avverso gravame espiegando appello incidentale volto alla riforma della sentenza nellaparte a sé sfavorevole.La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio rilevando come la delegain favore del contribuente ad operare sul conto corrente intestatoalla [OSCURATO:SOCIETA]. fosse elemento sufficiente a far scattare lapresunzione della riconducibilità allo stesso delle somme ivitransitate e, quindi, a ‘ribaltare sul contribuente l’onere di provareche detti versamenti non avessero alcun collegamento con il proprioreddito’; rigettava, poi, l’appello incidentale della parte privata sulrilievo che le spiegazioni fornite dal ricorrente ‘sono un intreccio dimovimenti tra società lussemburghesi, statunitensi e italiane di cuinon viene fornita alcuna indicazione in relazione alla sostanza delleoperazioni sottostanti’.3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente haproposto ricorso affidato ad un motivo. L’Agenzia delle entrate haresistito con controricorso, eccependo preliminarmentel’inammissibilità dell’avversa impugnazione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 9 aprile 2026.Il contribuente ha depositato, in data 27 marzo 2026, memoriaex art. 380bis1 c.p.c.Numero registro generale 183/2018Numero sezionale 3038/2026Numero di raccolta generale 10514/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 21/04/20261. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalpatrono erariale sotto due profili, ovvero per la sua genericità(mancando il riferimento alla specifica previsione di cui all’art. 360c.p.c.) e perché ‘impinge nel merito della decisione’, è infondata.1.2. Sotto il primo profilo, basti osservare che la formulazionedei motivi di ricorso per cassazione non richiede l’adozione di formulesacramentali o la esatta indicazione numerica (avuto riguardo ai nn.1-5 dell’art. 360 c.p.c.) del motivo di impugnazione che si intendefar valere (Cass. Sez. U. 26/01/2022, n. 2258/2022); ciò che rileva,ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è solo la sussumibilità delladoglianza entro uno dei motivi indicati nell’art. 360 cit. (Cass. Sez.U. 24/07/2013, n. 17931/2013). Nella specie, pur non essendoindicato il numero dell’art. 360 c.p.c. la chiara formulazione delmotivo (a partire della sua rubrica) lascia intendere che sia stataavanzata una doglianza sussumibile sotto il numero 3 della citatanorma.1.3. Anche sotto il secondo profilo l’eccezione è infondata,legge (v. infra), che non richiede alcuna valutazione in fatto e nelmerito.2. Ciò posto, con l’unico motivo di ricorso, sviluppato nellamemoria ex art. 380bis1 c.p.c. con l’indicazione della giurisprudenzadi legittimità più recente, il contribuente lamenta la «violazione efalsa applicazione dell’art. 32 1° comma n. 2 DPR N. 600/1973 inconnessione alle difese opposte dal contribuente nonché sull’erratavalutazione delle prove documentali acquisite». Sostiene, conriferimento alle movimentazioni del conto corrente intestato allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., che erroneamente la CTR ha ritenuto sufficientea far scattare l’inversione dell’onere della prova l’esistenza delladelega ad operare sul detto conto e che, in ogni caso, tale provacontraria era stata fornita con il deposito di documentazione.Afferma, infine, con riferimento alle movimentazioni effettuate sulNumero registro generale 183/2018Numero sezionale 3038/2026Numero di raccolta generale 10514/2026proprio conto corrente, che la CTR non avrebbe valutato laData pubblicazione 21/04/2026documentazione depositata (copia degli assegni bancari e circolari)al fine di dare giustificazione delle movimentazioni contestate.2.1. Il motivo è fondato; il suo esame va giocoforza condottodistinguendo le operazioni effettuate sul conto corrente intestato allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. da quelle eseguite sul conto intestato alcontribuente.2.2. Sotto il primo aspetto, questa Corte ha avuto modo diprecisare (da ultimo Cass. 19/09/2025, n. 25692) che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, legittimamentel'amministrazione finanziaria, nel procedere alla ricostruzione delreddito del contribuente, utilizza dati derivanti da movimenti bancarirelativi a conti intestati a terzi (senza necessità di contestare tali datial contribuente o al terzo), purché fornisca in giudizio la prova, anchepresuntiva, che detti movimenti bancari, formalmente intestati alterzo, siano in realtà attribuibili al contribuente. Anche in tema di Ivaquesta Corte ha chiarito che l'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7 deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - che accorda all'ufficio il potere dirichiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui contibancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenzaad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che imovimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazioneannuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione - nontrova applicazione con riguardo a conti bancari intestatiesclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuenteda vincoli familiari o commerciali, salvo che l'ufficio opponga e poiprovi in sede giudiziale che l'intestazione a terzi è fittizia o comunqueè superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dallasostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizionicreditorie e debitorie annotate sui conti (Cass. 28/06/2001, n. 8826,Cass. 20/05/2011, n. 11145).2.2.1. Pertanto, in caso di conti correnti formalmente intestatia terzi il compimento di operazioni in virtù di una delega ad operareNumero registro generale 183/2018Numero sezionale 3038/2026sugli stessi, non fa presumere ex se la qualità di intestatario realeNumero di raccolta generale 10514/2026dei conti correnti, non essendo a tal fine sufficiente l’esistenDzaata dpuib bulincaazio ne 21/04/2026delega/potere di firma, in difetto di ulteriori indizi da cui dedurre laconcreta disponibilità del conto e degli importi movimentati (Cass.24/02/2016, n. 3597) e, nell’ipotesi - ricorrente nella specie - in cuiil terzo sia una società, di una concreta partecipazione alla gestionedi questa mediante l’esercizio di poteri decisionali e di controllo.2.2.2. Nell’ipotesi inversa, ovvero quando il soggetto oggettodi verifica fiscale sia una società, si è affermato che in tema diaccertamenti fiscali, tanto in tema di imposte sui redditi, ai sensidell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, quanto inmateria di IVA, ex art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972 lerispettive presunzioni ivi stabilite secondo cui le movimentazioni suiconti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumonoconseguenza di operazioni imponibili, operano anche in relazione allesocietà di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentatesui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che debbonoritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza dialcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed ilrapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci,ed i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica,risultando, in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che lemovimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiaridebbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segnocontrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (Cass.22/12/2023, n. 35856).2.2.3. Infine, con riferimento all’ipotesi in cui il terzo sia unfamiliare del contribuente, questa Corte ha affermato che in tema diaccertamento dell'imposta sui redditi, le verifiche fiscali finalizzate aprovare, per presunzioni, la condotta evasiva possono riguardareanche i conti bancari intestati al coniuge o al familiare delcontribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest'ultimo daelementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità,Numero registro generale 183/2018Numero sezionale 3038/2026l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodoNumero di raccolta generale 10514/2026di imposta considerato, l'infedeltà delle dichiarazioni e l'esDeartac pizubiobli cdaziio ne 21/04/2026maggiore redditività riferita a dette persone (Cass. n. 546 del15/01/2020); nel ribadire, anche recentemente, tale orientamento,questa Corte ha, tuttavia, precisato che la sussistenza dello strettovincolo familiare fra il contribuente e il terzo non è un dato sufficienteper assurgere a prova presuntiva qualificata delle riferibilità, in tuttoo in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del contocorrente intestato al familiare, occorrendo che tale vincolo siaaccompagnato dalla indicazioni di altri elementi, il cui onere diallegazione è a carico dell'Ufficio, idonei a dimostrare, in via logicopresuntiva, che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatariodel conto è incompatibile o comunque non può giustificare lemovimentazioni riscontrate sul conto che, per tale ragione, puòfondatamente ritenersi nella disponibilità effettuale del contribuenteaccertato (Cass. 20/12/2018, n. 32974; Cass. 12/12/2023, n.34747).2.2.4. Nella specie è evidente l’errore compiuto dalla CTR nelmomento in cui ha ritenuto sufficiente a fondare la presunzione diriferibilità al contribuente delle movimentazioni operate sul contocorrente intestato alla società terza (nella quale, tra l’altro, ilcontribuente non rivestiva alcuna carica), la mera esistenza di unadelega ad operare sulla stessa, in difetto di ogni ulteriore indagine difatto su ulteriori elementi, indagine ritenuta necessaria secondo lagiurisprudenza di questa Corte supra richiamata (§ 2.2. e § 2.2.1.).Il rilievo assorbe l’ulteriore profilo di doglianza circa l’avvenuta provacontraria fornita dal contribuente in punto di giustificazione delleoperazioni sul detto conto corrente, incombendo un onere di tal fattain capo alla parte privata (e, a valle, la verifica in capo al giudicetributario della giustificazione analitica delle singole operazioni, v.infra) solo nel caso in cui l’A.F. abbia fornito la prova presuntiva dellariferibilità al contribuente del conto formalmente intestato a terzi.Numero registro generale 183/2018Numero sezionale 3038/20262.3. Anche con riferimento alle operazioni effettuate sul contoNumero di raccolta generale 10514/2026corrente intestato al contribuente, la sentenza della DaCtaT pRub blicvaazio ne 21/04/2026censurata. Il giudice di appello, invero, ha affermato, conmotivazione alquanto confusa, che le spiegazioni dallo stesso forniteintegrano un intreccio di movimenti tra società lussemburghesi, ‘dicui non viene fornita alcuna indicazione in relazione alla sostanzadelle operazioni sottostanti’.In tal modo la CTR non ha fatto corretta applicazione deiprincipi affermati in materia da questa Corte, ormai conorientamento consolidato.2.3.1. È noto che in tema di accertamenti bancari, poiché ilcontribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt.32, d.P.R. n. 600 del 1973, e 51, d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrandoin modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fattiimponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verificarigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallostesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandonecompiutamente conto in motivazione (Cass. 03/05/2018, n. 10480).Si è tuttavia anche avvertito che, ove il contribuente fornisca provaanalitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in mododa superare la presunzione di cui all'art. 32 cit., il giudice è tenutoad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto edocumentato (ex multis, Cass. 30/06/2020, n. 13112), non essendoa tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioniper categorie o per gruppi.2.3.2. La sentenza gravata è affetta, quindi, da un deficitargomentativo e motivazionale, essendo mancata la valutazionefunditus della documentazione (assegni e fatture) prodotta dalcontribuente.3. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza gravata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria, in altra composizione, perché provveda al nuovo esameNumero registro generale 183/2018Numero sezionale 3038/2026Numero di raccolta generale 10514/2026in conformità ai principi esposti ed alla liquidazione delle spese diData pubblicazione 21/04/2026legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione, per nuovo esame e perché provveda anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]