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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 1974

Cassazione n. 30274/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - RINUNCIANTE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1974 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 137/2020, dal PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'i dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il 12 novembre 2021, gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo aggravati e lesioni personali aggravate.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame omesso di Drendere atto della carenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari.

3. L'11 maggio 2022 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno comunicato che, sopraggiunta, medio tempore, la revoca della misura cautelare, è venuto meno l'interesse all'impugnazione.

4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..

In proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/1D/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).

2. Nel caso in esame — preso atto della revoca della misura cautelare già applicata a [OSCURATO:PERSONA] e rilevato che il ricorrente non ha manifestato interesse a coltivare l'impugnazione — appare pertinente il richiamo all'indirizzo ermeneutico, avallato dal massimo consesso nomofilattico, secondo cui «In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato» (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002).

Il sopravvenuto venir meno dell'interesse del ricorrente ad avere una decisione che ne apprezzi la fondatezza determina, pertarro, l'inammissibilità dell'impugnazione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - RINUNCIANTE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1974 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 137/2020, dal PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il 12 novembre 2021, gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo aggravati e lesioni personali aggravate. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame omesso di Drendere atto della carenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari. 3. L'11 maggio 2022 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno comunicato che, sopraggiunta, medio tempore, la revoca della misura cautelare, è venuto meno l'interesse all'impugnazione. 4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. In proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/1D/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 2. Nel caso in esame — preso atto della revoca della misura cautelare già applicata a [OSCURATO:PERSONA] e rilevato che il ricorrente non ha manifestato interesse a coltivare l'impugnazione — appare pertinente il richiamo all'indirizzo ermeneutico, avallato dal massimo consesso nomofilattico, secondo cui «In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato» (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002). Il sopravvenuto venir meno dell'interesse del ricorrente ad avere una decisione che ne apprezzi la fondatezza determina, pertarro, l'inammissibilità dell'impugnazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per so
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