CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.245/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA].SAN.COSTRUZIONI in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di cassazione: -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 160/2/2014, depositata il 20 giugno 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]MASSAFRA. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società MI.SAN. Costruzioni in liquidazione impugnò la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato del Mod. 770/05 semplificato e del Mod. Unico 2005 delle società di capitali per l’anno di imposta 2004 ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. A seguito del controllo di cui innanzi l’Ufficio iscrisse a ruolo Euro 460.743, 22 dovute per omesso versamento delleimposte IVA, IRES e ritenute alla fonte oltre alle sanzioni ed interessi. La cartella di pagamento venne impugnata in primo grado dalla società contribuente che si dolse del fatto che la pretesa erariale era illegittima per omessa comunicazione dell’avviso di irregolarità (la cui mancanza aveva così impedito la possibilità per il ricorrente di pagare le sanzioni in misura ridotta di un terzo). Si costituì l’Agenzia delle Entrate evidenziando come la notifica della cartella fosse stata preceduta dalla notifica di due distinte comunicazioni con le quali la società ricorrente venne informata delle irregolarità emerse in sede di liquidazione del Mod. 770/05 e del Mod. 760/05 “il tutto come documentato dalle interrogazioni effettuate al sito WEB delle poste italiane”. Il giudice accolse il ricorso in forza della ritenuta violazione della disciplina statuente l’obbligo di comunicazione al destinatario del controllo del risultato del procedimento di controllo eseguito dall’Ufficio e delle eventuali irregolarità fiscali sussistenti. In particolare, si affermò (mentre l’Agenzia allegò di aver effettuato due distinte comunicazioni prima della notifica della cartella di pagamento) che l’Agenzia non avesse provato l’effettiva notifica alla contribuente delle comunicazioni delle irregolarità. La decisione venne impugnata dall’Agenzia deducendone l’illegittimità atteso che le comunicazioni di irregolarità inviate alla società contribuente costituivano prove idonee a dimostrare l’avvenuta comunicazione in capo alla società MI.SAN. Costruzioni delle suddette irregolarità. In subordine si evidenziò che, ove si fosse comunque voluta ritenere obbligatoria la comunicazione, così come sostenuto dalla società contribuente, il ruolo sarebbe risultato illegittimo solo relativamente all’importo riguardante le sanzioni e non anche all’imposte indicate nella dichiarazione del contribuente. Il giudice di seconde cure confermò la decisione di primo grado affermando che l’Agenzia non avesse fornito adeguata prova di aver provveduto a comunicare alla società contribuente le riscontrate irregolarità. L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza con un motivo, resiste con controricorso MI.SAN. Costruzioni. In prossimità dell’udienza la società ha depositatomemoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000. L’Agenzia ricorrente evidenzia come l’art. 6 innanzi citato trovi applicazione solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, così come l’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono l’obbligatorietà della comunicazione dell’esito del controllo della dichiarazione dei redditi solo ove il controllo automatico riveli un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, ossia quando emerga un errore nella compilazione delle dichiarazione dei redditi. Nella specie, era pacifico ed incontestato che la cartella fosse stata emessa al fine di recuperare l’imposta dichiarata e non versata, sicché non era necessario né obbligatorio il preventivo avviso di irregolarità non sussistendo alcuna situazione di incertezza sui dati espostinella dichiarazione dei redditi. 2.Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure ha accolto il ricorso affermando che “in capo all’Ufficio sussistono le violazioni di cui all’art. 6 dello statuto del contribuente, 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72, non avendo la Amministrazione finanziaria fornito la adeguata prova di aver provveduto a comunicare alla società contribuente le riscontrate irregolarità fiscali emerse a carico della stessa a seguito di attività di controllo eseguita dall’Ufficio relativamente alla annualità di imposta 2004…..Nel merito questa Commissione rileva che nella fattispecie, contrariamente a quanto dedotto dall’Ufficio, le interrogazioni effettuate sul sito WEB delle poste italiane, depositate dal medesimo….non costituiscono ex lege atti idonei a provare la effettiva avvenuta notifica alla società contribuente delle comunicazioni di irregolarità innanzi specificate.” L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessain ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 (Cass. 18405 del 2021). Nella specie, la cartella era stata pacificamente emessa “per omesso versamento delle imposte” dichiarate e non versate, sicché la CTR, nel ritenere doverosa la comunicazione di irregolarità e nell’annullare l’atto, ha errato in diritto. Ne consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza della C.T.R. va, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del