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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 1965

Cassazione n. 30393/2022

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/9/1965 avverso la sentenza del 11/2/2021 del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con impugnazione del 24 maggio 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi dell'Il febbraio 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. commesso fino al febbraio 2016.

Il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 322-ter cod. pen. per la mancata adozione della confisca del profitto del reato.

Il ricorso deve essere convertito in appello poiché in data successiva alla proposizione del ricorso del Procuratore generale, l'imputato, IDomenico Calogero, ha proposto, a propria volta, tale forma di impugnazione.

Rileva il Collegio che la sopravvenuta proposizione di impugnazione da parte dell'imputato determina, in applicazione di un principio generale in base al quale non sono proponibili, verso un unico provvedimento, più mezzi di impugnazione, la conversione del ricorso per cassazione in appello, da trasmettere alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per il giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 580 cod. proc. pen. converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio.

Roma, 14 luglio 2022 Il Consigliere relatore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/9/1965 avverso la sentenza del 11/2/2021 del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con impugnazione del 24 maggio 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi dell'Il febbraio 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. commesso fino al febbraio 2016. Il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 322-ter cod. pen. per la mancata adozione della confisca del profitto del reato. Il ricorso deve essere convertito in appello poiché in data successiva alla proposizione del ricorso del Procuratore generale, l'imputato, IDomenico Calogero, ha proposto, a propria volta, tale forma di impugnazione. Rileva il Collegio che la sopravvenuta proposizione di impugnazione da parte dell'imputato determina, in applicazione di un principio generale in base al quale non sono proponibili, verso un unico provvedimento, più mezzi di impugnazione, la conversione del ricorso per cassazione in appello, da trasmettere alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per il giudizio. P.Q.M. Visto l'art. 580 cod. proc. pen. converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. Roma, 14 luglio 2022 Il Consigliere relatore Il P
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