CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 02589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Milano del 18 giugno 2020 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, la sentenza ritiene infondata la doglianza in ordine alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado presso il difensore domiciliatario, ancorché cancellato dall'albo degli avvocati e, quindi, regolare la dichiarazione di assenza dell'imputato. Il difensore di ufficio propone ricorso deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di assenza. Il ricorrente, persona priva di fissa dimora, il 23 novembre 2015 aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio. Pur se, secondo la norma vigente all'epoca, non era richiesto il consenso del domiciliatario, non risulta alcuna prova di rapporti effettivi tra il ricorrente e il suo domiciliatario. Il difensore, peraltro, è poi stato cancellato dall'albo sin dal 31 dicembre 2017. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. ( Il difensore ha presentato una memoria di contrasto alle conclusioni del procuratore generale . Il ricorso è fondato. Sin dal giudizio di primo grado il nuovo difensore di ufficio, nominato il 6 novembre 2018, aveva eccepito la insussistenza delle condizioni per dichiarare l'assenza. Risulta dagli atti che l'imputato nella immediatezza dell'accertamento dei fatti, aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio che gli era stato nominato; non risulta accertato in alcun modo che vi sia stato un effettivo rapporto tra assistito e difensore. Rileva, al riguardo, quanto affermato da questa Corte (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420), in conformità all'interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza n. 31 del 2017): anche per le fattispecie precedenti all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Ritenuto, quindi, erroneamente dichiarata la assenza sul solo presupposto della elezione di domicilio presso il difensore, entrambe le sentenze di merito vanno annullate e gli atti trasmessi al giudice di primo grado per nuova valutazione dei presupposti della dichiarazione di assenza, non ripetendo l'errore di cui si è detto; potrà essere valorizzata l'elezione di domicilio verificando se vi sia stata un'effettiva istaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso o, in caso in cui tale certezza non vi sia, si dovrà procedere nelle altre forme conseguenti alla disciplina degli artt. 420-bis e ss cod. proc. pen. PQM Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado emessa dal Tribunale di Milano in data 18 giugno 2020 e rinvia al Tribunale di Milano per ulteriore corso. Roma, così deciso il 21 ottobre 2021 Il C nsig re estensore il Presi