CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, in data 7 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e terzo, numeri 1 e 3-ter, cod. pen.. Considerato che i motivi dedotti, con i quali si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di prova della penale responsabilità dell'imputato, oltre ad essere privi di specificità e pertinenza censoria, sono manifestamente infondati in quanto, come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (si vedano pagg. 2 e 3, ove la Corte territoriale ritiene pienamente attendibili le dichiarazioni testimoniali confermative del riconoscimento fotografico eseguito nell'immediatezza dei fatti e senza alcun dubbio dalla p.o.), i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437), argomentando la propria decisione con motivazione esente da criticità giustificative (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741); Ritenuto che gli ulteriori motivi relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale ha condiviso le argomentazioni del primo giudice riferite alla capacità a delinquere del reo e alla mancanza di elementi positivi); Osservato che anche le censure, con le quali si contesta - peraltro genericamente - il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4, cod. pen., sono manifestamente infondate in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale con motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 3 ove la Corte di appello ritiene che il danno non sia di speciale tenuità in ragione del valore dei beni rapinati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settembre 2022 Il C n igliere E