CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 10702/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 22 maggio 2020 (dep. il 16 giugno 2020) la Corte di appello di Ancona - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Stefano FAGIOLO - ha confermato la pronuncia del giorno 21 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Pesaro aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di lesioni personali e minacce aggravate (arrt. 582, e 612 comma 2, cod. pes.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali e alle conseguenti statuizioni civili in favore di Iron ITALIANI. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si è dedotto - sub specie del vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) - che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni della sentenza di primo grado, rendendo una motivazione apparente con riferimento all'attendibilità della persona offesa e alla sussistenza dei reati contestati. 2.2. Con il secondo motivo - assumendo la violazione delle legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) indicata nell'art. 27, comma 2, Cost. - si è addotto che la sentenza impugnata avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato in mancanza della prova di essa oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3. Con il terzo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riguardo alla sussistenza dei presupposti della contestata minacciata grave ex art. 612, comma 2, cod. pen. 2.5. Col quinto motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e la carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed ), cod. proc. pen.) a cagione dell'esclusione della causa non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente ed anzi inesistente - dunque, resa in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 111, comma 6, Cost. - in quanto, dopo aver richiamato la motivazione della decisione gravata, si sarebbe limitata a trascrivere alcuni passaggi della deposizione della parte civile, sempre sintetizzati nella prima sentenza, e a ribadirne l'attendibilità, così ritenendo la prova dei due reati in imputazione e affermando la sussistenza di una minaccia grave sulla scorta dell'obiettiva rilevanza dei mali prospettati dall'imputato, 2 iJ ( desumile dalla sua indole violenta, unicamente riaffermando anche in parte qua quanto ritenuto dal Tribunale. Tuttavia, la difesa aveva: - dedotto che era stata tralasciata dal primo Giudice la disamina del contesto nel quale aveva avuto luogo «l'ipotetico diverbio» tra il FAGIOLO e l'ITALIANI e la pacifica circostanza che fu lo stesso querelante ad ingenerare la situazione in discorso, poiché aveva inseguito, raggiunto ed affiancato la vettura dell'imputato con intento non amichevole; - negato la sussistenza di qualsiasi turbamento nella persona offesa, atteso che non sarebbe stato chiarito perché l'assenza di una effettiva intimidazione non sia desumibile dal fatto che era stato l'ITALIANI a scatenare la discussione e che egli dopo l'aggressione era rimasto sul posto e aveva fotografato il proprio contraddittore. Pertanto, il Collegio di secondo grado non avrebbe esaminato gli elementi indicati a dimostrazione della dedotta inverosimiglianza delle dichiarazioni della parte civile, non prendendo posizione sulla diversa ricostruzione prospettata dalla difesa e non compiendo la necessaria valutazione più rigorosa - data l'assenza di testimoni - del narrato dell'offeso. 1.2. Il motivo in esame è manifestamente infondato. A fronte della prospettazione di un alternativo apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa, fondata dall'allora appellante sul diverbio intervenuto tra l'imputato e la persona offesa (per ragioni dovute alla circolazione dei rispettivi veicoli) e sul difetto di turbamento dello stesso ITALIANI a seguito del fatto, la Corte territoriale in maniera logica e congrua (non essendo neppure addotto un travisamento della prova) ha posto a sostegno della propria valutazione - di segno contrario a quella perorata dalla difesa dell'imputato - la linearità delle dichiarazioni dell'ITALIANI e il fatto che esse (i cui passi ritenuti più significativi ha riportato) siano circostanziate; ha indicato gli elementi (ossia le ritrazioni fotografiche e il certificato medico) che ne hanno corroborato il narrato; ed ha pure rilevato che la dinamica del fatto riportato dallo stesso offeso non ha trovato smentita in atti. In tal modo il Giudice di appello: - non ha certo reso una motivazione apparente e, dunque, inesistente (che è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente: Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01), poiché ha dato conto dell'iter argomentativo sulla scorta del quale ha disatteso in parte qua il gravame; - ed ha pure esposto logicamente - e senza che consti, come esposto, alcun travisamento - il ragionamento in forza del quale ha compiuto l'apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa, riservato al Giudice di merito e qui non sindacabile proprio perché immune da censure (cfr. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C. Rv. 278609 - 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 2. Con il secondo motivo la difesa ha rappresentato che la reità dell'imputato non sarebbe stata accertata in termini di assoluta certezza probatoria, poiché: il ricorrente non era persona nota alla vittima e non fu identificato nel momento dell'episodio, non sono mai stati eseguiti né il riconoscimento fotografico né la ricognizione dell'imputato e l'ITALIANI non ha fornito in giudizio la descrizione dei tratti somatici del proprio aggressore; il FAGIOLO non era proprietario della vettura coinvolta nella lite stradale. Inoltre, i fatti sono stati attribuiti al ricorrente solo sulla scorta della comparazione tra la fotografia allegata alla querela e un'immagine che la polizia giudiziaria ha estratto da un profilo Facebook apparentemente riferibile al soggetto de quo (del quale non esisteva alcuna foto negli archivi ufficiali della Polizia di Stato); l'agente di polizia D'ASCANIO non ha mai visto l'imputato di persona, il quale nella fotografia allegata alla querela indossava occhiali da sole; l'ITALIANI in dibattimento ha solo confermato di aver scattato la fotografia senza dichiarare di aver riconosciuto il colpevole nel FAGIOLO e non è stata neppure dimostrata la concreta riferibilità all'imputato dell'account analizzato dalla teste D'ASCANIO. 2.1. Con il motivo non è stata prospettata una violazione di legge ma sono state mosse censure alla ricostruzione del fatto da parte della Corte di merito, ossia è stato prospettato un vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Tuttavia, si tratta di allegazioni che non sono state proposte con il gravame; e non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»). Il motivo in esame è, allora, inammissibile, senza che occorra dilungarsi per rilevare che, comunque, esso ha irritualmente sottoposto a questa Corte di legittimità l'apprezzamento di elementi di fatto il cui vaglio è riservato ai giudici di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione, rappresentando che i Giudici di merito avrebbero ritenuto pienamente credibile la narrazione della persona offesa, ma al contempo avrebbero escluso la sussistenza della circostanza aggravante contestata (ex art. 585 cod. pen.) al capo a) della rubrica in ordine al delitto di lesioni (per aver commesso il fatto utilizzando un oggetto contundente), ritenendo non dimostrato che il FAGIOLO abbia colpito il viso dell'offeso con un oggetto di plastica; e ciò a differenza di quanto era stato sostenuto in querela e ribadito in udienza dello stesso offeso. Peraltro, l'impiego di uno strumento atto a offendere non era neppure emerso dal certificato medico, come rilevato dal Tribunale. Ad avviso del ricorrente, ciò avrebbe dovuto indurre i Giudici di merito a ritenere inverosimile l'intera versione offerta dalla persona offesa e ad assolvere l'imputato, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc,. pen., trattandosi di una circostanza essenziale ai fini del processo. 3.1. Anche il motivo in esame è inammissibile per la dirimente considerazione che ha dedotto questioni non prospettate con il gravame, sulle quali dunque la Corte di appello ha correttamente omesso di argomentare. 4. Con il quarto motivo il ricorrente ha addotto che erroneamente sarebbero stati ravvisati i presupposti della minacciata grave ex art. 612, comma 2, cod. pen. Al riguardo: - ha premesso che l'esistenza dell'aggravante è stata desunta dalla circostanza che il FAGIOLO, ricorrendo alla violenza, avrebbe amplificato l'effetto intimidatorio del proprio atteggiamento; - ha rappresentato che, come chiarito dalla giurisprudenza, la gravità della minaccia va accertata in relazione alla entità del turbamento psichico cagionato e l'espressione «ti ammazzo, ti uccido» non può costituire di per sé un indice in tal senso (a maggior ragione se viene a collocarsi in una situazione caratterizzata da acredine in cui non è escluso il coinvolgimento della vittima nella contesa); - ed ha dedotto che nel caso in esame la frase del FAGIOLO è risultata irrilevante e non ha prodotto alcun turbamento nell'ITALIANI (il quale ha dato origine all'episodio, inseguendo il ricorrente e raggiungendolo, e di fatto costringendolo a fermarsi; e all'esito della presunta aggressione è rimasto sul posto, ha interloquito con il proprio contraddittore, lo ha fotografato, si è recato al pronto soccorso in tarda serata ed ha sporto querela il giorno prima della scadenza del termine di legge). 4.1. Nel caso in esame la sentenza impugnata ha ravvisato la minaccia grave non soltanto sulla scorta del fatto che l'imputato avesse minacciato di morte la persona offesa, bensì valorizzando il fatto che le espressioni siano state pronunciate subito dopo che l'imputato aveva aggredito la persona offesa; e ne ha tratto che il male minacciato si prospettasse in effetti grave, avuto riguardo sia al bene cui la minaccia è stata riferita sia al fatto che l'agente avesse già dimostrato di poter in effetti dar corso a quanto prospettato. Tale argomentazione è conforme al diritto, perché ha considerato sia il tenore delle espressioni sia il contesto nel quale si sono collocate e ha pertanto ritenuto che la condotta minatoria abbia ingenerato nella persona offesa un timore o turbamento tale da potersi qualificare come grave (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889 - 01; Sez. 6, n. 35593 del 16/06/2015, Romeo, Rv. 264341 - 01), senza che in questa sede di legittimità possa pervenirsi a una diversa conclusione sulla scorta degli elementi di fatto addotti dal ricorrente e della diversa ricostruzione che da essi dovrebbe trarsi ad avviso del ricorrente (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 5. Col quinto motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato i presupposti della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). Ad avviso del ricorrente: - la Corte distrettuale avrebbe rigettato l'appello con una motivazione di mero stile, invocando genericamente la futilità dei motivi a delinquere e la non esiguità delle lesioni inferte alla vittima, e dunque mediante una motivazione apparente e comunque insufficiente; - nel caso di specie, invece, la sussistenza i presupposti della causa di non punibilità avrebbero dovuto ravvisarsi, dato che il FAGIOLO è stato ritenuto responsabile di lesioni personali ex art. 582 cod. pen. (in ragione dell'esclusione dell'aggravante in contestazione), non ha precedenti penali per reati della medesima indole né è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non ha reiterato condotte quali quella per cui si procede; ed anche il disposto dell'art. 131, comma 1, cod. pen. (sotto il profilo dell'entità del danno prodotto e dal minimo grado di colpevolezza e disvalore) deporrebbe nel medesimo senso. 5.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché manifestamente infondato e versato in fatto. La Corte di appello - al di là dell'incongruo riferimento ai motivi a delinquere dell'imputato (non contemplati dall'art. 131, comma 1, cod. pen., bensì dal comma 2 dello stesso articolo e, dunque, non rientranti tra i parametri da apprezzare sotto il profilo in discorso: cfr. art. 131-bis, comma 1, cod. pen.) - ha fatto corretto riferimento alla non esiguità delle lesioni cagionate (cfr. art. 133, comma 1, n. 2), cod. pen.), così chiarendo in maniera congrua rispetto agli elementi emersi in giudizio il motivo per cui ha rigetto anche in parte qua il gravame (ragion per cui non può ravvisarsi una motivazione apparente) e compiendo un apprezzamento di merito congruo che non può qui essere sindacato (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01: «ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo»), tantomeno sulla scorta di una valutazione alternativa degli elementi di fatto che il ricorso ha finito con l'addurre irritualmente in questa sede. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de