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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 40699/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Siena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. per avere falsamente dichiarato al giudice penale, in un processo per i delitti di cui agli artt. 485 e 368 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che questi si era incontrato con [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] snc, il quale aveva sottoscritto la quietanza di 13.000 euro, somma contestualmente incassata in contanti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo tre motivi di ric:orso.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 210 cod. proc. pen., 142 disp. att. cod. proc. pen. e 24 Cost. in quanto il decreto di citazione a testimoniare, riguardante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era privo dell'indicazione degli obblighi e delle facoltà previste dagli artt. 171, 198 e 210 cod. proc. pen.

Inoltre, la notifica del decreto anziché avvenire presso la residenza dei testimoni era stata eseguita presso il loro difensore, quali imputati di procedimento connesso, che era lo stesso già nominato da Forte e dunque in posizione di incompatibilità, tanto da violare il loro diritto di difesa di cui all'art. 210, comma 3, cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 372 cod. pen., 192, 530 e 533 cod. proc. pen., poiché la Corte di appello non aveva tenuto in adeguato conto che il consulente tecnico del Pubblico ministero avesse concluso che la firma apposta sulla quietanza oggetto dell'imputazione potesse essere autentica, cioè attribuibile proprio a [OSCURATO:PERSONA], così facendo venire meno la prova del delitto contestato a Forte.

Con riferimento ai tabulati telefonici emergevano, inoltre, gravi carenze investigative ed imprecisioni sia in ordine all'utenza di [OSCURATO:PERSONA], il cui accertamento aveva riguardato un anno successivo al fatto (2011 anziché 2010); sia nell'avere ravvisato, la sentenza impugnata, che fosse una mera congettura la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] potesse avere avuto in uso un'ulteriore e diversa utenza cellulare.

Peraltro, i giudici di merito avevano erroneamente escluso: a) che Forte potesse essersi confuso nel ricordo del giorno dell'incontro sulla base della mera analiticità della descrizione dei fatti, elemento non dirimente; b) che [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto pagare 13.000 euro in contanti visto lo stato di decozione in cui versava, tanto da essere stato dichiarato fallito, senza considerare che la sentenza fosse intervenuta quattro anni dopo; c) che [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], concernente l'oggetto del giudizio, e della [OSCURATO:PERSONA], società che aveva avanzato istanza di fallimento nei confronti dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]) potesse nutrire sentimenti di rivalsa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi avesse intentato due giudizi civili nei suoi confronti visto che il pagamento non poteva essere oggetto di revocatoria fallimentare mancando i presupposti di cui all'art. 67 L.F., primo tra tutti quello temporale.Infine, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano concordemente riferito che l'incontro si era effettivamente tenuto ed il fatto che avessero indicato orari differenti da quelli di Forte, senza menzionarne la presenza, non era elemento idoneo a minare la credibilità della versione dell'imputato e comunque comprovava non la sua assenza, ma il suo ruolo passivo, visto che non vi erano state specifiche domande su questo.

A ciò si aggiunge che Forte, che all'epoca dei fatti conviveva con la sorella della compagna di [OSCURATO:PERSONA], era conosciuto da [OSCURATO:PERSONA], che pure lo aveva negato, tanto da renderlo inattendibile, sebbene avesse svolto per lui lavori di movimento terra.

2.3. Con il terzo motivo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante fosse stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena proprio sulla scorta dell'assenza di precedenti penali dell'imputato e stante la non particolare gravità del fatto e l'episodicità dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Le censure articolate, senza confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata, mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando, pressochè pedissequamente, le questioni già sollevate e ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, ancorata ad una approfondita e coerente disamina delle risulta nze processuali.

2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

A prescindere dal luogo di notifica del decreto di citazione come testimoni e dagli avvisi in esso contenuti, la Corte di appello ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca imputati nel procedimento connesso a quello a carico dell'odierno ricorrente - erano stati correttamente informati della facoltà di non rispondere di cui si erano avvalsi, come risultava dalle pagine 6 e 7 delle trascrizioni dell'udienza del 22 gennaio 2018.

Ne consegue l'avvenuto rispetto della garanzia del principio nemo tenetur se detergere che, peraltro, ove violato solo i diretti interessati avrebbero potuto far valere.2.2.

Il secondo motivo, sottoarticolato con riguardo a ciascuna prova assunta, sollecita una rivalutazione delle emergenze probatorie, contrapponendovi assertivamente un'alternativa lettura di esse.

Nel condividere integralmente le argoimentazioni della decisione di primo grado, la Corte di appello di Firenze ha ricostruito la vicenda storico-fattuale, concernente il presupposto della falsa testimonianza di Forte, in base a numerose prove, in motivazione richiamate.

E' opportuno rappresentare, per chiarezza espositiva, che l'odierna vicenda prende le mosse dal procedimento penale concerne Settimi° [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di falso e calunnia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], del quale era debitore per alcuni lavori eseguiti e non pagati, a seguito della produzione di una falsa quietanza, nel giudizio civile insorto tra le rispettive società, attestante che il creditore [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto la somma di euro

13.000. A seguito di detta produzione [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. e a sua volta [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato [OSCURATO:PERSONA] di calunnia.

Nel corso del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano stati accusati di favoreggiamento personale anche [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) e [OSCURATO:PERSONA] (segretaria di [OSCURATO:PERSONA]) per avere dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoscritto in loro presenza la quietanza sopraindicata e all'esito dell'esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] il giudice penale aveva trasmesso gli atti al pubblico ministero nei confronti di questi, per il delitto di falsa testimonianza, con riguardo alla dichiarazione nella quale aveva sostenuto di avere personalmente assistito, il giorno 30 marzo 2010 alle ore 19,30-20, alla sottoscrizione della quietanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dopo l'incasso della somma di euro 13.000 in contanti, datagli da [OSCURATO:PERSONA] nella sede della sua società a Lucignano.

Detta dichiarazione, però, si era rivelata falsa perché [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di avere sottoscritto la quietanza, come comprovato dalle numerose e convergenti prove acquisite, specificamente valutate dalla sentenza, collegate anche logicamente tra loro con ampio superamento delle generiche censure difensive, in questa sede, peraltro, pedissequamente riproposte.

In particolare, la Corte di appello ha dato conto: a) degli esiti dei tabulati del traffico dei telefoni cellulari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tutti relativi all'anno 2010 - oltre che di [OSCURATO:PERSONA], per come ricostruiti dall'operante in udienza, dimostrativi che quello di [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai agganciato la cellipla relativa al luogo della riunione in cui era stata sottoscritta la quietanza, tale da rendere del tutto congetturale la tesi difensiva che [OSCURATO:PERSONA] avesse un altro telefono, ipotesi non sostenuta neanche dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) dell'irrilevanza delle conclusioni dubitative della perizia grafica sulla firma di [OSCURATO:PERSONA] conseguenza del fatto che l'imputato non avesse messo a disposizione l'originale dell'atto, ma solo una copia; c) dell'interesse di Forte a sostenere la falsa tesi di [OSCURATO:PERSONA] in quanto cognato di fatto di questi.

Con riguardo alle diverse versioni offerte da Forte e dagli altri testimoni circa l'orario o la data della riunione in cui vi era stata la falsa sottoscrizione, la difesa si è limitata genericamente a ritenere che si possa essere trattato di una mera confusione mentre la Corte di appello, con argomento logico, ha dato atto che fosse proprio l'analiticità del ricordo e l'assenza di prove che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero mai incontrati, ad escludere questa assertiva conclusione, non bastando per sostenere il contrario che avessero legami contrattuali.

Identico inammissibile tentativo di rivalutazione delle emergenze probatorie è stato proposto con riguardo al mancato riferimento alla presenza di Forte alla riunione da parte sia di [OSCURATO:PERSONA] che degli altri testimoni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), qualificato come una mera dimenticanza.

Infine, il ricorso, in modo apodittico, individua il movente della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di rivalsa per avere [OSCURATO:PERSONA] promosso ai suoi danni due giudizi civili, movente sconfessato dalla sentenza impugnata che, con argomenti logici e non contrastati, aveva individuato nella condizione di decozione del debitore la conferma circa l'indisponibilità di ben € 13.000 in contanti, tanto da essere stato dichiarato fallito, pur a distanza di alcuni anni, proprio su istanza di [OSCURATO:PERSONA] che, dunque, se davvero fosse stato soddisfatto del credito vantato non avrebbe avuto interesse ad instare per il fallimento con il pericolo di revocatoria.

3. L'ultimo motivo è generico.

Premesso che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto, il ricorso si limita a criticarne il diniego, peraltro confondendone i presupposti con quelli della sospensione condizionale della pena, senza confrontarsi con gli argomenti dei giudici di merito che, nel negarle, in assenza di concreti elementi di fatto diimostrativi della doverosità di un ridimensionamento sanzionatorio, hanno dato conto della valutazione discrezionale operata richiamando il disposto di cui all'art. 62-bis cod. pen. che esclude come la sola assenza di precedenti possa di per sé sola rilevare.

4. Alla luce dei motivi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa per le Ammende che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Siena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. per avere falsamente dichiarato al giudice penale, in un processo per i delitti di cui agli artt. 485 e 368 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che questi si era incontrato con [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] snc, il quale aveva sottoscritto la quietanza di 13.000 euro, somma contestualmente incassata in contanti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo tre motivi di ric:orso. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 210 cod. proc. pen., 142 disp. att. cod. proc. pen. e 24 Cost. in quanto il decreto di citazione a testimoniare, riguardante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era privo dell'indicazione degli obblighi e delle facoltà previste dagli artt. 171, 198 e 210 cod. proc. pen. Inoltre, la notifica del decreto anziché avvenire presso la residenza dei testimoni era stata eseguita presso il loro difensore, quali imputati di procedimento connesso, che era lo stesso già nominato da Forte e dunque in posizione di incompatibilità, tanto da violare il loro diritto di difesa di cui all'art. 210, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 372 cod. pen., 192, 530 e 533 cod. proc. pen., poiché la Corte di appello non aveva tenuto in adeguato conto che il consulente tecnico del Pubblico ministero avesse concluso che la firma apposta sulla quietanza oggetto dell'imputazione potesse essere autentica, cioè attribuibile proprio a [OSCURATO:PERSONA], così facendo venire meno la prova del delitto contestato a Forte. Con riferimento ai tabulati telefonici emergevano, inoltre, gravi carenze investigative ed imprecisioni sia in ordine all'utenza di [OSCURATO:PERSONA], il cui accertamento aveva riguardato un anno successivo al fatto (2011 anziché 2010); sia nell'avere ravvisato, la sentenza impugnata, che fosse una mera congettura la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] potesse avere avuto in uso un'ulteriore e diversa utenza cellulare. Peraltro, i giudici di merito avevano erroneamente escluso: a) che Forte potesse essersi confuso nel ricordo del giorno dell'incontro sulla base della mera analiticità della descrizione dei fatti, elemento non dirimente; b) che [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto pagare 13.000 euro in contanti visto lo stato di decozione in cui versava, tanto da essere stato dichiarato fallito, senza considerare che la sentenza fosse intervenuta quattro anni dopo; c) che [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], concernente l'oggetto del giudizio, e della [OSCURATO:PERSONA], società che aveva avanzato istanza di fallimento nei confronti dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]) potesse nutrire sentimenti di rivalsa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi avesse intentato due giudizi civili nei suoi confronti visto che il pagamento non poteva essere oggetto di revocatoria fallimentare mancando i presupposti di cui all'art. 67 L.F., primo tra tutti quello temporale.Infine, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano concordemente riferito che l'incontro si era effettivamente tenuto ed il fatto che avessero indicato orari differenti da quelli di Forte, senza menzionarne la presenza, non era elemento idoneo a minare la credibilità della versione dell'imputato e comunque comprovava non la sua assenza, ma il suo ruolo passivo, visto che non vi erano state specifiche domande su questo. A ciò si aggiunge che Forte, che all'epoca dei fatti conviveva con la sorella della compagna di [OSCURATO:PERSONA], era conosciuto da [OSCURATO:PERSONA], che pure lo aveva negato, tanto da renderlo inattendibile, sebbene avesse svolto per lui lavori di movimento terra. 2.3. Con il terzo motivo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante fosse stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena proprio sulla scorta dell'assenza di precedenti penali dell'imputato e stante la non particolare gravità del fatto e l'episodicità dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Le censure articolate, senza confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata, mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando, pressochè pedissequamente, le questioni già sollevate e ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, ancorata ad una approfondita e coerente disamina delle risulta nze processuali. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A prescindere dal luogo di notifica del decreto di citazione come testimoni e dagli avvisi in esso contenuti, la Corte di appello ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca imputati nel procedimento connesso a quello a carico dell'odierno ricorrente - erano stati correttamente informati della facoltà di non rispondere di cui si erano avvalsi, come risultava dalle pagine 6 e 7 delle trascrizioni dell'udienza del 22 gennaio 2018. Ne consegue l'avvenuto rispetto della garanzia del principio nemo tenetur se detergere che, peraltro, ove violato solo i diretti interessati avrebbero potuto far valere.2.2. Il secondo motivo, sottoarticolato con riguardo a ciascuna prova assunta, sollecita una rivalutazione delle emergenze probatorie, contrapponendovi assertivamente un'alternativa lettura di esse. Nel condividere integralmente le argoimentazioni della decisione di primo grado, la Corte di appello di Firenze ha ricostruito la vicenda storico-fattuale, concernente il presupposto della falsa testimonianza di Forte, in base a numerose prove, in motivazione richiamate. E' opportuno rappresentare, per chiarezza espositiva, che l'odierna vicenda prende le mosse dal procedimento penale concerne Settimi° [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di falso e calunnia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], del quale era debitore per alcuni lavori eseguiti e non pagati, a seguito della produzione di una falsa quietanza, nel giudizio civile insorto tra le rispettive società, attestante che il creditore [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto la somma di euro 13.000. A seguito di detta produzione [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. e a sua volta [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato [OSCURATO:PERSONA] di calunnia. Nel corso del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano stati accusati di favoreggiamento personale anche [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) e [OSCURATO:PERSONA] (segretaria di [OSCURATO:PERSONA]) per avere dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoscritto in loro presenza la quietanza sopraindicata e all'esito dell'esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] il giudice penale aveva trasmesso gli atti al pubblico ministero nei confronti di questi, per il delitto di falsa testimonianza, con riguardo alla dichiarazione nella quale aveva sostenuto di avere personalmente assistito, il giorno 30 marzo 2010 alle ore 19,30-20, alla sottoscrizione della quietanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dopo l'incasso della somma di euro 13.000 in contanti, datagli da [OSCURATO:PERSONA] nella sede della sua società a Lucignano. Detta dichiarazione, però, si era rivelata falsa perché [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di avere sottoscritto la quietanza, come comprovato dalle numerose e convergenti prove acquisite, specificamente valutate dalla sentenza, collegate anche logicamente tra loro con ampio superamento delle generiche censure difensive, in questa sede, peraltro, pedissequamente riproposte. In particolare, la Corte di appello ha dato conto: a) degli esiti dei tabulati del traffico dei telefoni cellulari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tutti relativi all'anno 2010 - oltre che di [OSCURATO:PERSONA], per come ricostruiti dall'operante in udienza, dimostrativi che quello di [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai agganciato la cellipla relativa al luogo della riunione in cui era stata sottoscritta la quietanza, tale da rendere del tutto congetturale la tesi difensiva che [OSCURATO:PERSONA] avesse un altro telefono, ipotesi non sostenuta neanche dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) dell'irrilevanza delle conclusioni dubitative della perizia grafica sulla firma di [OSCURATO:PERSONA] conseguenza del fatto che l'imputato non avesse messo a disposizione l'originale dell'atto, ma solo una copia; c) dell'interesse di Forte a sostenere la falsa tesi di [OSCURATO:PERSONA] in quanto cognato di fatto di questi. Con riguardo alle diverse versioni offerte da Forte e dagli altri testimoni circa l'orario o la data della riunione in cui vi era stata la falsa sottoscrizione, la difesa si è limitata genericamente a ritenere che si possa essere trattato di una mera confusione mentre la Corte di appello, con argomento logico, ha dato atto che fosse proprio l'analiticità del ricordo e l'assenza di prove che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero mai incontrati, ad escludere questa assertiva conclusione, non bastando per sostenere il contrario che avessero legami contrattuali. Identico inammissibile tentativo di rivalutazione delle emergenze probatorie è stato proposto con riguardo al mancato riferimento alla presenza di Forte alla riunione da parte sia di [OSCURATO:PERSONA] che degli altri testimoni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), qualificato come una mera dimenticanza. Infine, il ricorso, in modo apodittico, individua il movente della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di rivalsa per avere [OSCURATO:PERSONA] promosso ai suoi danni due giudizi civili, movente sconfessato dalla sentenza impugnata che, con argomenti logici e non contrastati, aveva individuato nella condizione di decozione del debitore la conferma circa l'indisponibilità di ben € 13.000 in contanti, tanto da essere stato dichiarato fallito, pur a distanza di alcuni anni, proprio su istanza di [OSCURATO:PERSONA] che, dunque, se davvero fosse stato soddisfatto del credito vantato non avrebbe avuto interesse ad instare per il fallimento con il pericolo di revocatoria. 3. L'ultimo motivo è generico. Premesso che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto, il ricorso si limita a criticarne il diniego, peraltro confondendone i presupposti con quelli della sospensione condizionale della pena, senza confrontarsi con gli argomenti dei giudici di merito che, nel negarle, in assenza di concreti elementi di fatto diimostrativi della doverosità di un ridimensionamento sanzionatorio, hanno dato conto della valutazione discrezionale operata richiamando il disposto di cui all'art. 62-bis cod. pen. che esclude come la sola assenza di precedenti possa di per sé sola rilevare. 4. Alla luce dei motivi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa per le Ammende che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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